- Disciplina sanzioni in materia di AIA nel sistema AIA
- Attua la direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali
- Si applica alle attività dell'Allegato VIII
- Impone l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT)
- Prevede controlli ARPA programmati e non programmati
Testo dell'articoloVigente
Art. 29 Quaterdecies Cod. Amb. — (Sanzioni)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione, la pena è quella dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell’arresto fino a due anni qualora l’inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa; d) all’utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l’applicazione del comma 3, nel caso in cui per l’esercizio dell’impianto modificato è necessario l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all’articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente la comunicazione prevista all’articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma
2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto.
9. Si applica la pena di cui all’ articolo 483 del codice penale a chi nell’effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, la documentazione integrativa prevista all’articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall’autorità competente per perfezionare un’istanza del gestore o per consentire l’avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorità competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell’articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all’articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all’articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all’articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all’articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 D.Lgs. 504/1995 — Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita
- Articolo 29 L. 184/1983: Adozione internazionale e Convenzione dell'Aja
- Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 — Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità
- Art. 29 Cod. Amb. — (Sistema sanzionatorio)
- Art. 29 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di integrazione salariale
- Art. 29 D.Lgs. 159/2011 — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
In sintesi
Indice dei contenuti
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il titolo unico per il funzionamento di stabilimenti industriali ad elevato impatto ambientale, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali. L'AIA ricomprende tutti i titoli ambientali necessari (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione rifiuti, rumore) e impone condizioni basate sulle migliori tecniche disponibili (BAT) definite a livello UE. La disposizione in esame regola uno specifico profilo della disciplina.
Quadro dell'AIA
La norma sul tema della sanzioni in materia di AIA si colloca nel sistema dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, titolo unico per il funzionamento di stabilimenti industriali ad elevato impatto. apparato sanzionatorio per le violazioni dell'autorizzazione integrata ambientale. L'AIA dà attuazione alla direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali e si applica ai gestori delle attività dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. L'autorizzazione ricomprende le condizioni per emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione rifiuti, rumore e altri profili ambientali rilevanti.
Riesame e adeguamento alle BAT
L'AIA è soggetta a riesame periodico, anche in occasione della pubblicazione di nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di settore adottate in sede UE. Il gestore è tenuto ad adeguare lo stabilimento alle BAT entro i termini fissati dall'autorità competente. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità tecnica all'autorità nel definire le condizioni, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Modifiche degli impianti e voltura del gestore
Le modifiche dello stabilimento sono distinte tra sostanziali e non sostanziali. Le modifiche sostanziali comportano un nuovo procedimento autorizzatorio; quelle non sostanziali sono soggette a comunicazione. La voltura del titolo, in caso di subentro nella gestione, avviene su comunicazione del nuovo gestore. Il sistema garantisce continuità del titolo abilitativo e tracciabilità delle responsabilità.
Controlli e ispezioni
I controlli sono affidati ad ARPA secondo piani di ispezione approvati e comprendono visite programmate e non programmate, campionamenti, esame dei registri di gestione. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e redige il rapporto annuale sull'attuazione dell'AIA. La Commissione UE vigila sull'attuazione della direttiva IED, anche attraverso procedure di infrazione.
Sanzioni e responsabilità
L'apparato sanzionatorio dell'AIA si articola in fattispecie amministrative e penali. La violazione delle prescrizioni del titolo, l'esercizio in assenza di AIA, l'omessa comunicazione di modifiche sostanziali costituiscono illeciti, alcuni dei quali con rilievo penale. La l. 68/2015 ha rafforzato l'apparato repressivo introducendo nel codice penale i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito il principio di proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni.
Domande frequenti
L'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-quaterdecies ha durata definita?
L'AIA non ha una durata predeterminata, ma è soggetta a riesame periodico, anche in occasione della pubblicazione di nuove conclusioni BAT di settore. Il riesame può comportare aggiornamento delle prescrizioni o, in casi limite, revoca del titolo.
Quale differenza c'è tra modifica sostanziale e non sostanziale?
Le modifiche sostanziali comportano un nuovo procedimento autorizzatorio e sono quelle che possono produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Le modifiche non sostanziali sono soggette solo a comunicazione all'autorità competente.
Cosa accade in caso di subentro nella gestione dell'impianto?
Il nuovo gestore comunica all'autorità competente la voltura del titolo, assumendosi tutti gli obblighi del precedente gestore. Il principio è di continuità del titolo e tracciabilità delle responsabilità.