Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 26 Cod. Amb. – (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità che ha adottato l’atto, consentendo altresì l’accesso almeno alle seguenti informazioni: a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. 112

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In sintesi

  • Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA.
  • L'integrazione riguarda anche l'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.
  • L'autorizzazione deve recepire ed esplicitare almeno il provvedimento di VIA e le eventuali condizioni ambientali, con una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle misure sugli impatti ambientali negativi e significativi.
  • Ove opportuno, l'autorizzazione contiene anche una descrizione delle misure di monitoraggio.
  • La decisione di concedere o rigettare l'autorizzazione è comunicata prontamente al pubblico e alle Amministrazioni ed enti indicati, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto.
  • Deve essere consentito l'accesso almeno al contenuto della decisione, alle condizioni, alle motivazioni e agli esiti della partecipazione del pubblico.
Indice dei contenuti

L'articolo 26 del Codice dell'ambiente regola il rapporto tra il provvedimento di VIA e gli atti che autorizzano concretamente la realizzazione di un progetto. La norma stabilisce che il provvedimento di VIA è integrato nel titolo con cui l'opera viene autorizzata, che lo recepisce ed esplicita.

L'integrazione della VIA nei titoli abilitativi

Il primo comma dispone che il provvedimento di VIA è «sempre integrato» nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA. Lo stesso vale per l'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. La parola «sempre» indica che l'integrazione riguarda tutti i titoli abilitativi relativi a quei progetti.

Il contenuto minimo dell'autorizzazione

Il secondo comma elenca le informazioni che l'autorizzazione deve recepire ed esplicitare «almeno». Si tratta, anzitutto, del provvedimento di VIA. In secondo luogo, delle eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, di una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi. Ove opportuno, va inclusa anche una descrizione delle misure di monitoraggio. Ad esempio, se la società di Tizio ottiene un provvedimento di VIA con condizioni ambientali per un impianto, l'autorizzazione alla realizzazione dovrà riportare quel provvedimento e quelle condizioni.

L'informazione al pubblico e alle amministrazioni

Il terzo comma riguarda la trasparenza. Della decisione sulla concessione o sul rigetto dell'autorizzazione è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Lo strumento indicato è la pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto. Deve essere consentito l'accesso almeno al contenuto della decisione e alle condizioni che eventualmente l'accompagnano, nonché alle motivazioni e alle considerazioni su cui si fonda. Tra queste rientrano le informazioni sulla partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis e, ove applicabile, dell'articolo 32, con l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. Così Caio, cittadino interessato, potrà consultare sul sito dell'autorità sia la decisione sia le ragioni che la sostengono.

Domande frequenti

Il provvedimento di VIA deve comparire nell'autorizzazione?

Sì. Secondo l'articolo 26 il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. L'autorizzazione lo recepisce ed esplicita.

Quali informazioni deve contenere almeno l'autorizzazione?

Deve recepire ed esplicitare almeno il provvedimento di VIA e le eventuali condizioni ambientali, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi. Ove opportuno, deve contenere anche una descrizione delle misure di monitoraggio.

Come viene resa pubblica la decisione sull'autorizzazione?

Mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto. L'informazione è data prontamente al pubblico e alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.

La pubblicazione riguarda solo le autorizzazioni concesse?

No. La norma si riferisce alla decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione.

A quali informazioni deve essere garantito l'accesso?

Almeno al contenuto della decisione e alle condizioni che eventualmente l'accompagnano, alle motivazioni e alle considerazioni su cui si fonda, incluse le informazioni sulla partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis e, ove applicabile, dell'articolo 32, e l'indicazione di come tali risultati sono stati presi in considerazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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