- Disciplina integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori nel procedimento di VIA
- Attua la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE
- Riguarda progetti con effetti significativi sull'ambiente
- Garantisce partecipazione del pubblico interessato e trasparenza
- Si integra con PUMA (statale) o PAUR (regionale)
Testo dell'articoloVigente
Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.
2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità che ha adottato l’atto, consentendo altresì l’accesso almeno alle seguenti informazioni: a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. 112
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia
- Art. 26 D.Lgs. 209/2005 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
- Art. 26 D.Lgs. 42/2004 — (Valutazione di impatto ambientale)
- Art. 26 CAD — Articolo abrogato
- Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di
- Articolo 26 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi di singoli progetti sull'ambiente, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 85/337/CEE e oggi disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. Il procedimento si articola in fasi (eventuale scoping, presentazione dello studio di impatto ambientale, consultazione del pubblico, valutazione, decisione) e si conclude con un provvedimento espresso. La disposizione in esame regola un passaggio specifico di questo iter.
Collocazione nel procedimento di VIA
La norma sul tema della integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori si inserisce nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale disciplinato dagli artt. 19 ss. del Codice dell'Ambiente. raccordo tra VIA e successivi titoli autorizzatori necessari per la realizzazione del progetto. La VIA è un procedimento valutativo che precede il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.
Funzione e principi guida
La VIA assolve a una funzione di valutazione preventiva e di partecipazione: prima della realizzazione del progetto, l'autorità competente valuta gli impatti significativi e le possibili misure di mitigazione, con il coinvolgimento del pubblico interessato. I principi guida sono quelli della precauzione e dell'azione preventiva (art. 3-ter), nonché quello della partecipazione (art. 3-sexies). La VIA non sostituisce gli altri titoli necessari per la realizzazione del progetto, ma costituisce condizione di legittimità per il loro rilascio.
Studio di impatto ambientale e istruttoria
Il documento centrale del procedimento è lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto dal proponente secondo i contenuti indicati nell'Allegato VII. Lo studio deve illustrare il progetto, descrivere lo stato dell'ambiente, valutare gli impatti significativi, individuare le alternative ragionevoli (compresa l'opzione zero), proporre misure di mitigazione e prevedere un piano di monitoraggio. La Commissione tecnica VIA e VAS, presso il MASE, svolge l'istruttoria per la VIA statale, mentre per quella regionale operano le strutture indicate dalle leggi regionali, di norma supportate dalle ARPA.
Partecipazione e tutela del pubblico interessato
La partecipazione del pubblico è elemento essenziale del procedimento: deposito degli atti, pubblicazione su sito istituzionale, termine per le osservazioni, eventuale inchiesta pubblica. La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, ha rafforzato la dimensione partecipativa, in linea con la Convenzione di Aarhus. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la legittimazione a ricorrere del pubblico interessato, ammettendo l'azione di associazioni ambientaliste e cittadini residenti.
Provvedimento di VIA e raccordo con altri titoli
Il provvedimento di VIA conclude il procedimento: può essere positivo, positivo con condizioni o negativo. La sua durata è tipicamente di cinque anni, prorogabile. La VIA si integra con gli altri titoli autorizzatori attraverso il PUMA (statale) o il PAUR (regionale), che ricomprendono in un unico atto sia la VIA sia le altre autorizzazioni necessarie. La Commissione UE può intervenire in caso di mancata o incorretta attuazione della direttiva VIA, anche attraverso procedure di infrazione, e la Corte di giustizia ha sviluppato un'ampia giurisprudenza interpretativa.
Domande frequenti
Quali progetti sono soggetti alla VIA regolata dall'articolo 26?
I progetti dell'Allegato II (VIA statale obbligatoria), degli Allegati III (VIA regionale obbligatoria) e dell'Allegato IV (verifica di assoggettabilità regionale). Il criterio è la potenziale produzione di effetti significativi sull'ambiente.
Qual è la durata del provvedimento di VIA?
Tipicamente cinque anni, prorogabile su istanza del proponente con motivazione. Decorso il termine senza inizio dei lavori, il provvedimento perde efficacia e va rinnovato.
Chi può partecipare al procedimento di VIA?
Il pubblico interessato, le associazioni ambientaliste riconosciute, le amministrazioni con competenze ambientali. La Convenzione di Aarhus ha rafforzato la dimensione partecipativa, recepita dalla direttiva 2014/52/UE.
Vedi anche