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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina oneri istruttori nella Parte Seconda del codice
  • Assicura continuità tra previgente e nuova disciplina
  • Si coordina con la normativa eurounitaria di settore
  • Riguarda profili residuali, transitori, di oneri o competenza
  • Va letta in modo sistematico con la disciplina di parte generale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 Cod. Amb. — Oneri istruttori

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 112

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all’articolo 29-nonies o del riesame di cui all’articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall’articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all’articolo

8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l’allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall’autorità competente e dall’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell’installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’articolo

8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all’Allegato XII alla Parte Seconda, all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre

2008. 4. Al fine di garantire l’operatività della Commissione di cui all’articolo 8-bis, nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l’obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all’eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.

Commento

Le disposizioni di chiusura e di raccordo della Parte Seconda assicurano la continuità tra previgente disciplina e nuova disciplina di VIA, VAS e AIA, oltre a regolare i profili residuali di competenza, oneri istruttori e consultazioni internazionali. La disposizione in esame ha funzione sistematica e va letta in coordinamento con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Funzione di chiusura della disposizione

La norma sul tema della oneri istruttori svolge una funzione di chiusura del sistema delineato dalla Parte Seconda del codice. tariffe e oneri a carico del proponente per le istruttorie di VIA, VAS e AIA. La sua collocazione sistematica impone di interpretarla in modo coordinato con i principi della Parte Prima e con la disciplina eurounitaria di settore, in particolare le direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).

Profili interpretativi

In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che le norme di chiusura o di raccordo non possono essere lette in modo isolato, ma vanno coordinate con la disciplina di parte generale. La Corte costituzionale, intervenendo più volte sul riparto Stato-Regioni in materia ambientale, ha ribadito la necessità di una lettura sistematica che valorizzi la competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., pur con i margini di manovra delle Regioni nelle materie concorrenti o residuali.

Profili attuativi e oneri

Le norme tecniche e gli oneri istruttori (artt. 33-34) costituiscono strumento essenziale di attuazione della disciplina. I proventi sono destinati al funzionamento delle strutture istruttorie e al rafforzamento dei controlli. Le norme tecniche sono adottate con decreti ministeriali e recepiscono, ove necessario, le indicazioni della Commissione UE e dei comitati tecnici europei. ISPRA, nel suo ruolo di supporto tecnico, contribuisce alla definizione delle metodologie applicative.

Disposizioni transitorie

Il regime transitorio assicura la continuità dei procedimenti già avviati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche normative. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio tempus regit actum per gli atti già adottati, con applicazione della nuova disciplina per i procedimenti successivamente iniziati, salvo diversa e specifica previsione di legge.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con le altre parti del codice (rifiuti, acque, emissioni, danno ambientale) e con la disciplina extracodicistica (d.P.R. 357/1997 per la valutazione di incidenza, d.lgs. 155/2010 per la qualità dell'aria, d.lgs. 105/2015 per il rischio di incidenti rilevanti). Il quadro applicativo richiede attenzione al coordinamento tra discipline settoriali, evitando duplicazioni o vuoti di tutela.

Domande frequenti

Qual è la funzione dell'articolo 33 all'interno del codice?

La norma svolge una funzione di chiusura, raccordo o definizione tecnica, garantendo continuità ordinamentale e attuazione della disciplina eurounitaria. Va letta in coordinamento con la disciplina di parte generale.

Le norme tecniche attuative sono vincolanti?

Sì. Le norme tecniche e organizzative adottate ai sensi delle disposizioni di rinvio costituiscono parte integrante della disciplina applicabile e sono vincolanti per amministrazioni e operatori.

Come si applicano le disposizioni in regime transitorio?

Il principio generale è tempus regit actum: ai procedimenti già avviati si applica la disciplina previgente, ai nuovi procedimenti la disciplina sopravvenuta, salvo diversa previsione di legge.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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