- Definisce il prodotto finito ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra come la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo, con criteri di calcolo del volume e della gradazione saccarometrica (gradi Plato).
- Prevede un regime semplificato per i microbirrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, con aliquota ridotta del 50% e accertamento conclusivo al condizionamento.
- Introduce riduzioni graduate dell'aliquota per i birrifici artigianali tra 10.000 e 60.000 ettolitri, con percentuali di riduzione del 30% e del 20% a seconda delle fasce di produzione.
- Disciplina le tolleranze ammesse per gradazione saccarometrica e volume, con le relative conseguenze sanzionatorie in caso di superamento dei limiti consentiti.
- Stabilisce le perdite non soggette ad accisa per rottura di imballaggi (fino allo 0,30% del quantitativo estratto nel mese), con le eccedenze considerate immissioni in consumo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell’accisa sulla birra
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Ai fini dell’accertamento dell’accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.
2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall’ufficio dell’Agenzia.
3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all’ articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023 nonché a decorrere dall’anno 2025, del 50 per cento. 3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma. 3-quater. Per gli anni 2022 e 2023 nonché a decorrere dall’anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui all’ articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta: a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell’Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell’accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l’applicabilità del comma 3-bis.
5. Non si considerano avverati i presupposti per l’esigibilità dell’accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: a) tre decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori; b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati; c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l’imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell’imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento dell’imposta, indicate all’art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballagi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell’imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell’imposta sull’intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall’accertamento dell’imposta, indicate all’art. 43.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 35 L. 184/1983: Riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero
- Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 — Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
- Art. 35 Cod. Amb. — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 35 D.Lgs. 148/2015 — Equilibrio finanziario dei fondi
- Art. 35 D.Lgs. 159/2011 — Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
- Art. 35 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
Commento
Il fatto generatore e la base imponibile dell'accisa sulla birra
L'articolo 35 del D.Lgs. 504/1995 disciplina l'accertamento dell'accisa sulla birra, configurando un sistema di determinazione della base imponibile basato su due parametri fondamentali: il volume del prodotto (espresso in ettolitri) e la gradazione saccarometrica (espressa in gradi Plato). La birra è tassata in ettolitri-grado, ovvero il prodotto tra volume e grado Plato, secondo le aliquote indicate nell'allegato I del T.U.A. che si rinvia senza riprodurre per evitare inesattezze.
Il comma 1 definisce il prodotto finito — che costituisce la base dell'accertamento — come la birra «nelle condizioni in cui viene immessa in consumo». Il volume imponibile si calcola sommando i volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e i volumi nominali dichiarati degli altri contenitori: il totale in ettolitri viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Il grado Plato — fino al 31 dicembre 2030 — è la quantità in grammi di estratto secco per 100 grammi del mosto originario, escludendo gli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte dopo la fermentazione. A partire dal 1° gennaio 2031 la definizione si amplierà includendo anche tutti gli ingredienti aggiunti dopo il completamento della fermentazione, con impatto potenzialmente significativo sui birrifici che producono birre speciali con aggiunte post-fermentazione.
La ricchezza saccarometrica è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo quelle superiori. I metodi di rilevazione del grado Plato sono stabiliti o variati con determinazione del Direttore dell'ADM.
Il sistema di controllo della produzione e il deposito fiscale
Il comma 2 prescrive l'installazione obbligatoria di misuratori delle materie prime e di contatori per gli imballaggi preconfezionati e le confezioni. Nei casi previsti, sono installati anche misuratori della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Completato il condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questo meccanismo di accertamento in contraddittorio con l'ADM è tipico della struttura del deposito fiscale birrario, dove la fabbrica di produzione opera necessariamente in regime di deposito fiscale autorizzato.
Il comma 3 prevede che il condizionamento possa avvenire anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti come depositi fiscali, presso cui sono installati i contatori per gli imballaggi.
Il regime agevolato per i microbirrifici
Il comma 3-bis introduce un regime semplificato e agevolato per i birrifici artigianali di cui all'art. 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Per questi soggetti: (a) il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento; (b) si applica l'aliquota di accisa ridotta del 40%, elevata al 50% per gli anni 2022 e 2023 e a decorrere dall'anno 2025. Il regime semplificato può essere derogato a favore delle disposizioni ordinarie dei commi 1 e 2 su motivata richiesta del depositario.
Il comma 3-ter rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le modalità attuative, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione. Il comma 3-quater estende le riduzioni d'aliquota ai birrifici artigianali con produzione tra 10.000 e 60.000 ettolitri: riduzione del 30% per le produzioni tra 10.000 e 30.000 ettolitri, e del 20% tra 30.000 e 60.000 ettolitri (per gli anni 2022, 2023 e dall'anno 2025). Queste riduzioni graduate rispecchiano la politica europea di sostegno alle microimprese brassicole, in linea con le previsioni della direttiva 92/83/CEE.
Le convenzioni di abbonamento per le piccole fabbriche
Il comma 4 prevede una facoltà particolare per le fabbriche con potenzialità di produzione mensile non superiore a 20 ettolitri: l'ADM può stipulare con loro convenzioni di abbonamento annuali, con pagamento dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. Questo strumento consente una semplificazione amministrativa significativa per i produttori più piccoli, consentendo di sostituire il complesso sistema di accertamento e versamento mensile con un abbonamento forfettario. La facoltà è dell'Agenzia — non del produttore — e richiede una convenzione formale.
Le perdite non soggette ad accisa e le tolleranze
Il comma 5 stabilisce che non costituiscono presupposto di esigibilità dell'accisa le perdite da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30% del quantitativo estratto nel mese. Le perdite superiori alla soglia sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo e quindi soggette ad accisa. La percentuale può essere modificata con decreto ministeriale.
Le tolleranze ammesse (comma 6) sono: tre decimi di grado per la gradazione saccarometrica media, le tolleranze metriche vigenti per il volume degli imballaggi preconfezionati, il 2% sul volume nominale dichiarato per i contenitori non preconfezionati. Il comma 7 disciplina analiticamente le conseguenze del superamento delle tolleranze per la gradazione: entro certi limiti si imputa l'imposta sull'eccedenza e si applica la sanzione per irregolare tenuta dei registri contabili; oltre determinate soglie si applicano anche le penalità per sottrazione all'accertamento ex art. 43.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si calcola la base imponibile dell'accisa sulla birra?
La base imponibile è il volume in ettolitri moltiplicato per il grado Plato (gradazione saccarometrica). Il volume si ottiene dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei contenitori, arrotondato al litro. Il grado Plato è la quantità in grammi di estratto secco per 100 grammi di mosto originario (fino al 2030, esclusi gli zuccheri di bevande non alcoliche aggiunte post-fermentazione).
Quali riduzioni di aliquota spettano ai microbirrifici?
I birrifici artigianali ex L. 1354/1962 con produzione annua fino a 10.000 ettolitri beneficiano di una riduzione del 50% sull'aliquota standard (per il 2022, 2023 e dal 2025). Per produzioni tra 10.000 e 30.000 ettolitri la riduzione è del 30%; tra 30.000 e 60.000 ettolitri è del 20%.
Entro quale soglia le perdite da rottura di imballaggi non sono soggette ad accisa?
Le perdite da rotture di imballaggi e contenitori fino allo 0,30% del quantitativo estratto nel mese non costituiscono presupposto di esigibilità. Le perdite superiori, per la sola parte eccedente, sono trattate come immissioni in consumo e soggette ad accisa.
Cosa succede se la gradazione saccarometrica supera quella dichiarata oltre le tolleranze?
Se il superamento è tra 0,2 e 0,4 decimi di grado, si imputa l'imposta sull'eccedenza e si applica la sanzione per irregolare tenuta dei registri contabili. Se la differenza supera i 4 decimi, oltre all'imposta si applicano le penalità per sottrazione all'accertamento ex art. 43.
Un piccolo birrificio con produzione mensile di 15 ettolitri può concordare un abbonamento con l'ADM?
Sì. Il comma 4 consente all'ADM di stipulare convenzioni di abbonamento annuali con le fabbriche che abbiano una potenzialità di produzione mensile non superiore a 20 ettolitri. L'accisa è convenuta e corrisposta in due rate semestrali anticipate, semplificando notevolmente gli adempimenti.
Vedi anche