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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'amministrazione giudiziaria di beni e aziende connessi ad attività economiche.
  • Si applica quando l'attività agevola soggetti pericolosi o subisce condizionamenti mafiosi.
  • Strumento di bonifica imprenditoriale senza ablazione definitiva.
  • Durata massima di un anno, prorogabile fino a complessivi due anni.
  • Esito possibile: revoca, controllo giudiziario, sequestro o confisca.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 D.Lgs. 159/2011 — L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell' articolo 213 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall' articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale , nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto. Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona .

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

In sintesi

  • Disciplina l'amministrazione giudiziaria di beni e aziende connessi ad attività economiche.
  • Si applica quando l'attività agevola soggetti pericolosi o subisce condizionamenti mafiosi.
  • Strumento di bonifica imprenditoriale senza ablazione definitiva.
  • Durata massima di un anno, prorogabile fino a complessivi due anni.
  • Esito possibile: revoca, controllo giudiziario, sequestro o confisca.
Una misura imprenditoriale

L'articolo 34 introduce nel sistema italiano una misura specificamente pensata per le aziende che, pur non riferibili direttamente a soggetti pericolosi, ne agevolino l'attività o ne subiscano i condizionamenti. Si tratta di una misura di bonifica imprenditoriale, finalizzata a interrompere la commistione fra economia legale e criminalità organizzata senza colpire definitivamente la titolarità del bene. La sua introduzione, profondamente innovativa, ha aperto un fronte di intervento preventivo distinto dalla classica confisca.

Presupposti applicativi

Il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria quando, in presenza di indagini su delitti gravi tra cui quelli di cui all'articolo 4, sussistono sufficienti indizi che il libero esercizio di un'attività economica possa agevolare l'attività di persone pericolose o sia condizionato in modo da agevolare le attività di tali persone. Non è richiesta pericolosità diretta del titolare dell'azienda: rileva il pericolo oggettivo di strumentalizzazione del veicolo economico.

Poteri dell'amministratore e gestione

L'amministratore giudiziario nominato ex articolo 34 sostituisce gli organi sociali ed esercita poteri pieni di gestione, sotto il controllo del tribunale. Il suo compito non è soltanto conservativo, ma di vera e propria bonifica: interruzione dei rapporti compromessi, revisione della governance, ricostituzione di una struttura imprenditoriale sana. La misura ha durata massima di un anno, prorogabile fino a complessivi due anni in caso di esiti positivi del percorso di risanamento.

Esiti possibili

Al termine dell'amministrazione il tribunale può revocare la misura, restituendo l'azienda con governance bonificata, oppure disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis se le esigenze di vigilanza permangono. Se invece emergono pieni presupposti di confisca, l'amministrazione può convertirsi in sequestro o confisca dei beni. Il modello, accolto positivamente dalla giurisprudenza, ha permesso il salvataggio di numerose realtà aziendali, soprattutto nei settori a rischio appalti.

Aziende in concordato e crisi

L'articolo 34 si raccorda con la disciplina della crisi d'impresa: l'amministrazione giudiziaria sostiene la continuità aziendale e tutela i livelli occupazionali. La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di percorsi paralleli con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), evitando la liquidazione automatica delle aziende sottoposte a misura quando il risanamento sia oggettivamente possibile.

Modelli organizzativi e compliance

L'amministrazione giudiziaria si traduce in un percorso strutturato di compliance aziendale: adozione o aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, istituzione di un organismo di vigilanza, definizione di procedure di selezione dei fornitori, tracciatura dei flussi finanziari, formazione del personale. Al termine della misura, l'azienda dovrebbe disporre di un assetto organizzativo capace di prevenire future strumentalizzazioni criminali. L'efficacia del percorso si misura nella sostenibilità del modello bonificato anche dopo la cessazione della vigilanza giudiziaria.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Azienda di trasporti con appalti pubblici

Caso 2: Caso 2 — Bar di Caio condizionato dalla criminalità locale

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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