Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Fonte: Normattiva.it.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore disciplina un'ipotesi particolare ma tutt'altro che marginale: la durata dei diritti patrimoniali sulle opere che vengono pubblicate per la prima volta soltanto dopo la morte del loro autore. La norma stabilisce che, per queste opere - quando non rientrino nella diversa previsione dell'art. 85-ter - la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di settanta anni a decorrere dalla morte dell'autore. Si tratta di una regola che, dietro la sua apparente semplicita', risolve un problema delicato di individuazione del momento iniziale della protezione.
La regola generale e la sua estensione alle opere postume
Il sistema della legge sul diritto d'autore fonda la durata dei diritti patrimoniali, come principio generale, sulla vita dell'autore più settanta anni dalla sua morte (art. 25). Questo schema funziona perfettamente per le opere pubblicate in vita. Diverso e' il caso dell'opera che resta inedita e viene divulgata solo dopo la scomparsa dell'autore. L'art. 31 chiarisce che, anche in questa ipotesi, il termine settantennale non decorre dalla pubblicazione postuma, bensi' dalla morte dell'autore: si applica cioe' lo stesso criterio della regola generale, ancorato all'evento della scomparsa e non a quello della divulgazione.
perché il dies a quo e' la morte e non la pubblicazione
La scelta del legislatore ha una ratio precisa. Ancorare la durata alla pubblicazione avrebbe consentito di prolungare indefinitamente la protezione, semplicemente ritardando la divulgazione dell'opera. Fissando il dies a quo alla morte dell'autore si evita questo effetto distorsivo e si garantisce certezza: chiunque può calcolare il termine conoscendo la data del decesso. La regola realizza così un equilibrio tra l'interesse degli eredi o aventi causa allo sfruttamento economico e l'interesse della collettivita' all'accesso alle opere, che non può essere compresso oltre il limite legale.
Il coordinamento con l'art. 85-ter
L'art. 31 fa salva espressamente la previsione dell'art. 85-ter, che disciplina i diritti spettanti a chi pubblica o comunica al pubblico, per la prima volta, un'opera non pubblicata durante la durata della protezione e una volta scaduta. Si tratta dei cosiddetti diritti sull'edizione postuma di opere cadute in pubblico dominio: un diritto connesso, di durata più breve, attribuito a chi compie l'attività di prima pubblicazione. La clausola di salvezza serve a tenere distinte le due fattispecie: l'art. 31 regola la sopravvivenza del diritto d'autore in senso proprio, l'art. 85-ter un autonomo diritto connesso di chi divulga opere ormai libere.
Diritti patrimoniali e diritto morale
E' importante ricordare che l'art. 31 riguarda i soli diritti di utilizzazione economica. Il diritto morale d'autore - in particolare il diritto alla paternita' e all'integrita' dell'opera - segue regole diverse: e' inalienabile, imprescrittibile e può essere fatto valere dagli aventi diritto anche dopo la scadenza dei diritti patrimoniali. La scadenza del termine settantennale, dunque, fa entrare l'opera in pubblico dominio quanto allo sfruttamento economico, ma non autorizza a travisarne la paternita' o a snaturarne il contenuto.
Effetti pratici della caduta in pubblico dominio
Decorsi i settanta anni dalla morte dell'autore, l'opera può essere riprodotta, rappresentata, diffusa e tradotta liberamente, senza necessita' di autorizzazione e senza obbligo di compenso a favore degli eredi. Per chi opera nel settore editoriale, musicale o audiovisivo, l'art. 31 e' percio' una norma di calcolo essenziale: consente di stabilire se un'opera postuma sia ancora protetta o già libera, con conseguenze dirette sui costi e sulle autorizzazioni necessarie alla sua utilizzazione.
Indicazioni operative
Nel verificare lo stato di protezione di un'opera divulgata dopo la morte dell'autore occorre individuare con precisione la data del decesso, perché e' da quella - e non dalla pubblicazione - che decorre il termine. Va poi accertato se la fattispecie rientri nell'art. 31 o nella diversa ipotesi dell'art. 85-ter, perché i due regimi hanno durata e titolarita' differenti. Solo dopo questo doppio controllo e' possibile affermare se l'utilizzazione richieda o meno il consenso degli aventi diritto.
Il calcolo concreto del termine e la sua scadenza
Sul piano pratico, l'applicazione dell'art. 31 richiede attenzione al modo di computare il settantennio. Secondo la tecnica consolidata in materia, i termini di durata dei diritti d'autore si calcolano a partire dalla fine dell'anno solare in cui si verifica l'evento iniziale, in questo caso la morte dell'autore. Questo criterio uniforma le scadenze e ne semplifica la verifica, facendo coincidere la caduta in pubblico dominio con la fine di un anno solare. Per l'operatore editoriale, conoscere questa regola di computo significa poter stabilire con certezza l'anno a partire dal quale un'opera postuma diventa liberamente utilizzabile.
Opere di più autori e opere anonime
La disciplina dell'art. 31 si inserisce in un sistema che prevede regole diverse a seconda della struttura dell'opera. Per le opere create dal contributo di più autori, il termine si calcola di norma dalla morte dell'ultimo coautore superstite; per le opere anonime o pseudonime operano criteri ancorati alla pubblicazione. L'ipotesi dell'opera pubblicata dopo la morte dell'autore va quindi coordinata con questi altri criteri, perché la corretta individuazione del dies a quo dipende dalla natura dell'opera e dalla pluralita' o meno dei suoi autori. L'interprete deve percio' qualificare con precisione l'opera prima di applicare la regola di durata.
La funzione di bilanciamento del termine settantennale
La durata settantennale fissata anche per le opere postume risponde a un bilanciamento tra interessi contrapposti. Da un lato vi e' l'interesse degli eredi e degli aventi causa a trarre dall'opera un'utilita' economica per un arco di tempo ragionevole; dall'altro vi e' l'interesse della collettivita' all'accesso libero al patrimonio culturale, che non può restare indefinitamente sottratto alla circolazione. Ancorando il termine alla morte dell'autore, l'art. 31 impedisce che la divulgazione tardiva di un'opera ne prolunghi artificiosamente la protezione, e assicura che, trascorso il periodo legale, anche le opere rivelate postume confluiscano nel pubblico dominio. La regola realizza così un punto di equilibrio coerente con la funzione sociale del diritto d'autore.
Casi pratici
Caso 1: il manoscritto ritrovato
Tizio, erede di un autore scomparso da decenni, ritrova un romanzo inedito e lo pubblica per la prima volta. Si chiede fino a quando potra' opporsi a riproduzioni non autorizzate. Applicando l'art. 31, il termine di settanta anni si calcola dalla morte dell'autore e non dalla pubblicazione del manoscritto: il punto di partenza e' percio' l'evento risalente, non l'iniziativa editoriale recente.
Caso 2: l'opera ormai libera ripubblicata
Caio rinviene e pubblica un'opera i cui diritti patrimoniali sono ormai estinti. Non potendo invocare l'art. 31, deve valutare se gli spetti il distinto diritto connesso previsto dall'art. 85-ter per la prima pubblicazione di opere cadute in pubblico dominio. Il caso evidenzia la necessita' di distinguere le due fattispecie.
Domande frequenti
Da quando decorrono i settanta anni per le opere pubblicate dopo la morte dell'autore?
Dalla morte dell'autore, non dalla data della pubblicazione postuma. L'art. 31 ancora il termine all'evento del decesso, in coerenza con la regola generale.
Perche' il termine non parte dalla pubblicazione postuma?
Per evitare che la protezione possa essere prolungata indefinitamente ritardando la divulgazione, e per garantire un calcolo certo basato sulla data della morte.
Che differenza c'e' con l'art. 85-ter?
L'art. 31 disciplina la durata del diritto d'autore in senso proprio; l'art. 85-ter attribuisce un autonomo diritto connesso a chi pubblica per la prima volta un'opera ormai caduta in pubblico dominio.
Alla scadenza del termine l'opera e' del tutto libera?
Quanto ai diritti patrimoniali si', l'opera entra in pubblico dominio. Resta pero' fermo il diritto morale d'autore, che tutela la paternita' e l'integrita' dell'opera ed e' imprescrittibile.
Perche' l'art. 31 e' rilevante per editori e produttori?
Perche' consente di stabilire se un'opera postuma sia ancora protetta o gia' liberamente utilizzabile, con effetti diretti su autorizzazioni e compensi dovuti agli aventi diritto.