Testo dell'articoloAbrogato

Art. 77 L. 633/1941

L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell’apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Diritto d'Autore (L. 633/1941).
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In sintesi

  • Disposizione non più in vigore.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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