- I trattamenti di CIGS conseguenti a procedure sindacali già concluse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 mantengono la durata prevista dagli accordi, ma i periodi successivi all'entrata in vigore si computano nel limite del quinquennio mobile.
- Per accordi governativi stipulati entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico nazionale, è possibile richiedere la prosecuzione dei trattamenti anche oltre i limiti del decreto, entro specifici tetti di spesa.
- Una commissione governativa di quattro membri certifica l'ammissibilità delle domande, la durata, il numero dei lavoratori e le ore integrabili in relazione al piano industriale.
- Per gli accordi di solidarietà di rilevante interesse strategico conclusi entro il 31 luglio 2015 è ammessa la reiterazione della misura, per la durata certificata dalla commissione e nel limite massimo di 24 mesi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all’entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all’articolo 4.
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l’ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l’ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all’ articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l’applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all’utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 42. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
- Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
Commento
La ratio della norma transitoria
L'articolo 42 del D.Lgs. 148/2015 costituisce una disposizione di diritto intertemporale, volta a regolare la transizione tra il vecchio regime degli ammortizzatori sociali straordinari e il nuovo sistema introdotto dal decreto. Quando il decreto entra in vigore nel settembre 2015, esistono già trattamenti di CIGS autorizzati sulla base di procedure sindacali concluse e accordi già stipulati: sarebbe irragionevole applicare retroattivamente le nuove regole di durata e di procedura a questi accordi preesistenti, snaturando le aspettative legittime di lavoratori e imprese che avevano programmato la propria situazione su quella base.
Il regime degli accordi preesistenti: commi 1 e 2
Il comma 1 enuncia il principio fondamentale: i trattamenti straordinari già autorizzati a seguito di procedure sindacali concluse prima dell'entrata in vigore del decreto mantengono la durata prevista, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente al momento della procedura. Non vengono quindi troncati o ridotti per effetto del nuovo decreto. Tuttavia, il comma 2 introduce un correttivo importante: i periodi di tali trattamenti che cadono dopo l'entrata in vigore del decreto si computano ai fini della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, concorrendo al calcolo del quinquennio mobile. In altri termini, gli accordi preesistenti non cristallizzano il conteggio: consumano la capienza del quinquennio mobile esattamente come i trattamenti autorizzati dopo il decreto. Questo impedisce che le imprese godano, attraverso vecchi accordi, di una capienza aggiuntiva rispetto a quella del nuovo sistema.
La prosecuzione straordinaria per accordi di rilevante interesse strategico
Il comma 3 prevede uno strumento eccezionale per un segmento ristretto di casi: accordi governativi stipulati entro il 31 luglio 2015 che riguardino situazioni di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, con notevoli ricadute occupazionali tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale avesse previsto l'utilizzo della CIGS oltre i limiti del decreto. Per questi casi, su domanda di una delle parti firmatarie da presentarsi entro 30 giorni dall'adozione di un apposito decreto, può essere autorizzata con decreto ministeriale interministeriale la prosecuzione dei trattamenti, entro i tetti di spesa di 90 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018. La prosecuzione deve essere certificata dalla commissione governativa di cui al comma 4 per durata, numero di lavoratori e ore integrabili.
La commissione governativa e la funzione di certificazione
Il comma 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione di quattro membri — nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio, dal Ministro del lavoro, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia — che svolge un ruolo di gate keeping tecnico: certifica l'ammissibilità delle domande di prosecuzione e l'aderenza al piano industriale di riassorbimento occupazionale. I componenti della commissione non ricevono compensi o rimborsi di alcun genere e il suo funzionamento avviene senza oneri aggiuntivi. Il comma 4-bis estende questo meccanismo agli accordi governativi di solidarietà conclusi entro il 31 luglio 2015 di rilevante interesse strategico, ammettendo la reiterazione della riduzione contributiva già prevista dalla previgente normativa per un massimo di 24 mesi.
Il finanziamento e il meccanismo di spesa
Il comma 5 istituisce e incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione per i 90 milioni del 2017 e i 100 milioni del 2018, con un meccanismo di monitoraggio della spesa affidato all'INPS e alla trasmissione ai Ministeri dei decreti di concessione. Un successivo decreto interministeriale definisce i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis, inclusa la possibilità di rideterminare i benefici al fine di rispettare il tetto complessivo. Le eventuali eccedenze rispetto al tetto di spesa portano a una rideterminazione proporzionale dei benefici, garantendo l'equilibrio finanziario complessivo.
Casi pratici
Caso 1: Accordo preesistente e computo nel quinquennio mobile
Alfa S.p.A., grande impresa siderurgica, aveva ottenuto un trattamento di CIGS da marzo 2014 a febbraio 2016 sulla base di una procedura sindacale conclusa nel 2014. Il D.Lgs. 148/2015 entra in vigore il 24 settembre 2015. Il consulente Tizio calcola: il periodo da ottobre 2015 a febbraio 2016 (circa 5 mesi) si computa nel quinquennio mobile del nuovo regime. Quando Alfa presenta una nuova domanda di CIGS nel 2018, il quinquennio mobile parte dal 2013 e i 5 mesi già computati riducono la capienza disponibile. Alfa deve tenerne conto nella pianificazione della propria esposizione agli ammortizzatori.
Caso 2: Domanda di prosecuzione per accordo di rilevante interesse strategico
Beta S.p.A., grande acciaieria con 3.000 dipendenti in una regione a tradizione manifatturiera, aveva sottoscritto in sede governativa il 20 luglio 2015 un accordo di CIGS con un piano industriale quinquennale che prevedeva durate oltre i nuovi limiti. La direzione HR, ricevuto il decreto che attiva il meccanismo, presenta domanda entro i 30 giorni previsti, allegando il piano industriale dettagliato. La commissione governativa certifica 1.500 lavoratori interessati, 18 mesi di prosecuzione e 2 milioni di ore integrabili. Il decreto interministeriale autorizza la prosecuzione nel rispetto del tetto annuale di spesa.
Caso 3: Accordo di solidarietà e reiterazione della misura
Gamma S.p.A., impresa dell'automotive con 800 dipendenti, aveva concluso il 25 luglio 2015 in sede governativa un accordo di contratto di solidarietà di rilevante interesse strategico. Il piano industriale allegato documentava le notevoli ricadute occupazionali sul territorio. Sempronio, direttore delle relazioni industriali, presenta domanda alla commissione governativa per la reiterazione della misura riduttiva sui contributi per ulteriori 18 mesi (nei limiti dei 24 mesi massimi). La commissione certifica l'ammissibilità e la durata. Il decreto ministeriale autorizza la reiterazione nei limiti del tetto di spesa complessivo di 90 milioni del 2017.
Domande frequenti
Un accordo di CIGS stipulato nel 2014 è completamente esente dal nuovo regime del D.Lgs. 148/2015?
Solo in parte. L'accordo mantiene la propria durata originaria, ma i periodi di trattamento che cadono dopo il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto) concorrono al calcolo della durata massima nel quinquennio mobile. Non si applica la nuova normativa procedurale per le autorizzazioni già concesse, ma il contatore del quinquennio parte.
Chi può presentare la domanda di prosecuzione per accordi di rilevante interesse strategico?
Il comma 3 prevede che la domanda possa essere presentata da una delle parti firmatarie dell'accordo governativo: può trattarsi dell'impresa o di una delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo. Il termine è di 30 giorni dall'adozione del decreto che attiva il meccanismo.
La commissione governativa è permanente o è stata sciolta dopo il 2018?
La commissione era funzionale all'esaurimento delle domande relative agli accordi stipulati entro il 31 luglio 2015 e ai tetti di spesa del 2017-2018. Terminato questo ciclo, la commissione ha di fatto esaurito la propria funzione. Non esistono indicazioni di una sua permanenza attiva dopo il completamento del mandato.
La prosecuzione può essere autorizzata per qualsiasi impresa con accordo preesistente?
No. La prosecuzione straordinaria ex comma 3 è riservata a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, con notevoli ricadute occupazionali tali da condizionare lo sviluppo economico territoriale. La commissione governativa certifica l'ammissibilità: le imprese che non soddisfano questi criteri qualitativi non possono accedere alla prosecuzione in deroga ai limiti di durata.
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