← Torna a Ammortizzatori sociali e CIG
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, soggetto alla disciplina dei fondi bilaterali ex articolo 26 e all'obbligo di equilibrio finanziario ex articolo 35.
  • Dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro con almeno un dipendente rientrano nel fondo territoriale; i fondi già costituiti si adeguano entro il 30 giugno 2023, altrimenti confluiscono nel FIS.
  • Il campo di applicazione obbligatorio riguarda i datori di settori non coperti dalla CIGO o da fondi bilaterali, con almeno il 75% dei dipendenti in unità produttive nelle province di Trento e Bolzano.
  • L'aliquota di finanziamento non può essere inferiore a quella del FIS per i datori fino a 15 dipendenti; il comitato amministratore è integrato da due dirigenti delle Province autonome.
  • Il settore del trasporto aereo dispone di un fondo specifico disciplinato con decreto ministeriale su base di accordi collettivi di settore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 D.Lgs. 148/2015 — Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all’articolo 35. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 è adottato d’intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.

3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.

4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

5. I datori di lavoro di cui al comma 3 già aderenti al fondo residuale di cui all’articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti successivamente.

7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.

8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 è integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto a valere sulle disponibilità del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall’articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze è adottato d’intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. La disciplina del fondo di cui all’ articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome

L'articolo 40 del D.Lgs. 148/2015 risponde a un'esigenza di specificità istituzionale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che dispongono di un'autonomia normativa e finanziaria particolarmente estesa nell'ordinamento italiano. Il legislatore statale ha ritenuto opportuno consentire a questi enti di istituire un proprio fondo di solidarietà territoriale intersettoriale — ancorato però alla cornice disciplinare del decreto — piuttosto che obbligarle ad aderire integralmente al FIS nazionale. Questo fondo non è obbligatorio per le Province: il comma 1 usa la locuzione «possono sostenere l'istituzione», lasciando aperta la possibilità di optare per il FIS o per i fondi bilaterali settoriali nazionali.

La disciplina applicabile al fondo territoriale

Il fondo territoriale è disciplinato, salvo diverse disposizioni, come i fondi bilaterali di cui all'articolo 26. Gli si applicano quindi le regole sulla composizione del comitato (articolo 36), sui requisiti dei suoi componenti (articoli 37 e 38), sulla contribuzione (articolo 33), sulla contribuzione correlata (articolo 34) e soprattutto l'obbligo di equilibrio finanziario (articolo 35). L'integrazione del comitato amministratore con due dirigenti delle Province autonome — prevista dal comma 8 — riflette la partecipazione degli enti locali alla governance: il decreto ministeriale eventuale di correzione delle aliquote va adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti provinciali competenti in materia di lavoro.

L'estensione dal 2022 e il meccanismo di confluenza nel FIS

Il comma 1-bis, introdotto dalla riforma del 2021, ha esteso il campo di applicazione del fondo territoriale a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente a partire dal 1° gennaio 2022, allineando la soglia dimensionale a quella del FIS. I fondi già costituiti alla medesima data avevano tempo fino al 30 giugno 2023 per adeguarsi a questa nuova disciplina. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro coinvolti confluiscono automaticamente nel FIS a decorrere dal 1° luglio 2023, con trasferimento dei contributi già versati o dovuti, limitatamente all'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Questo meccanismo di confluenza automatica è un presidio di continuità della tutela: i lavoratori non rimangono senza copertura per l'inerzia dell'ente provinciale.

Il campo di applicazione obbligatorio e facoltativo

Il comma 3 definisce il perimetro obbligatorio del fondo: sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nella CIGO e non aderenti a fondi bilaterali nazionali (ex articoli 26 e 27), con almeno il 75% dei dipendenti in unità produttive nelle province di Trento e Bolzano. Il comma 4 prevede invece un meccanismo di adesione facoltativa per i datori già aderenti a fondi bilaterali nazionali, ma con almeno il 75% dei dipendenti in queste province. Nei casi di passaggio tra fondi (confluenza o adesione facoltativa), il comma 5 regola il trattamento delle prestazioni già deliberate e dei contributi già versati, garantendo una gestione ordinata della transizione senza interruzioni di tutele.

Il fondo del settore trasporto aereo

Il comma 9 riguarda un settore storicamente dotato di strumenti di tutela propri: il trasporto aereo e il sistema aeroportuale. Il fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 — il cosiddetto FSBA aereo — deve essere adeguato alle norme del D.Lgs. 148/2015 con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, sulla base degli accordi collettivi intersettoriali delle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore. Questo rimando agli accordi collettivi di settore riflette la complessità delle relazioni sindacali in un settore con specificità tecniche e organizzative particolari.

Casi pratici

Caso 1: Impresa trentina non coperta da CIGO che confluisce nel fondo provinciale

Alfa S.r.l., impresa di servizi informatici con 12 dipendenti, ha sede e tutti i dipendenti in provincia di Trento. Non rientra nel campo di applicazione della CIGO e non aderisce ad alcun fondo bilaterale nazionale. Dal 1° gennaio 2022, è obbligatoriamente soggetta al fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma. Il responsabile amministrativo Tizio registra l'adesione e inizia a versare i contributi ordinari al fondo secondo l'aliquota stabilita — non inferiore a quella del FIS per i datori fino a 15 dipendenti. Quando Alfa affronta una crisi temporanea, può richiedere il trattamento di integrazione salariale previsto dal fondo.

Caso 2: Mancato adeguamento del fondo provinciale e confluenza nel FIS

Un fondo territoriale intersettoriale costituito dalla Provincia di Bolzano nel 2018 non si adegua entro il 30 giugno 2023 alle nuove disposizioni introdotte per il 2022, in particolare all'estensione della platea ai datori con almeno un dipendente. Dal 1° luglio 2023, i datori di lavoro non adeguati confluiscono automaticamente nel FIS. I contributi già versati al fondo provinciale vengono trasferiti al FIS, limitatamente all'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Caio, consulente di una piccola impresa artigiana bolzanina, informa il cliente che da luglio 2023 deve versare al FIS e che il codice identificativo del fondo di riferimento è cambiato.

Caso 3: Comitato amministratore integrato dai rappresentanti provinciali

Il comitato amministratore del fondo territoriale di Trento è composto da otto componenti designati dalle parti sociali più i due dirigenti ministeriali. Il comma 8 impone l'integrazione con due ulteriori rappresentanti: uno della Provincia autonoma di Trento e uno della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi con qualifica di dirigente e in possesso dei requisiti di onorabilità ex articolo 38. In una riunione straordinaria, il comitato deve approvare un aumento delle aliquote proposto per far fronte a un disavanzo prospettico. Il decreto direttoriale ministeriale viene adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti lavoro delle due Province, come richiede il comma 8 per la fattispecie del comma 5 dell'articolo 35.

Domande frequenti

Un'impresa con sede legale fuori dalle Province autonome ma con il 75% dei dipendenti a Trento e Bolzano deve aderire al fondo provinciale?

No, il comma 3 si riferisce ai datori con almeno il 75% dei dipendenti in unità produttive site nel territorio delle province di Trento e Bolzano. L'obbligo è ancorato alla localizzazione delle unità produttive, non della sede legale. Un'impresa con sede a Milano ma stabilimenti principalmente in Trentino-Alto Adige potrebbe rientrare nel perimetro obbligatorio se soddisfa il requisito del 75%.

Le Province autonome sono obbligate a istituire il fondo territoriale?

No. Il comma 1 usa la locuzione 'possono sostenere l'istituzione', non 'devono'. Se le Province non istituiscono il fondo, i datori di lavoro del territorio confluiscono nel FIS nazionale secondo le regole ordinarie.

Cosa succede ai contributi già versati al fondo provinciale se l'impresa aderisce a un fondo bilaterale nazionale costituito successivamente?

Il comma 6 stabilisce che i contributi eventualmente già versati al fondo provinciale rimangono acquisiti a quest'ultimo; non vengono trasferiti al fondo nazionale. Il comitato del fondo provinciale può proporre il mantenimento dell'obbligo contributivo del datore uscente per le prestazioni già deliberate, in proporzione al fabbisogno residuo.

Quale è la differenza tra il fondo territoriale ex articolo 40 e il FIS ex articolo 29?

Il FIS è un fondo nazionale gestito dall'INPS, a vocazione residuale, che copre i datori non rientranti in altri strumenti. Il fondo territoriale ex articolo 40 è un fondo provinciale, specifico per le Province autonome di Trento e Bolzano, con governance integrata dagli enti provinciali. Entrambi applicano la stessa disciplina sostanziale, ma il fondo territoriale ha una governance più vicina alle specificità del mercato del lavoro locale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.