- Il contratto di espansione è uno strumento gestionale stipulato in sede governativa tra il Ministero del lavoro, l'impresa e i sindacati più rappresentativi, per governare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione con contestuale assunzione di nuove professionalità.
- Destinato inizialmente alle imprese con organico superiore a 1.000 dipendenti, la soglia è stata progressivamente abbassata fino a 50 unità (aggregazioni comprese) per gli anni 2022-2023.
- Consente l'integrazione salariale straordinaria in deroga ai limiti ordinari di durata (fino a 18 mesi non continuativi) e la riduzione oraria fino al 100% per i lavoratori non prossimi alla pensione.
- Per i lavoratori a non più di 60 mesi dalla pensione, il datore può riconoscere un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico maturato, fino al conseguimento della pensione, eventualmente comprensiva del versamento dei contributi mancanti.
- L'accesso è vincolato a limiti di spesa annuali monitorati dall'INPS; se il limite è prospetticamente raggiunto, il Ministero non può sottoscrivere nuovi accordi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 41 D.Lgs. 148/2015 — Contratto di espansione
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, l’impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. 1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 100 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. 1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. 1-quater. Fino
2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere: a) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; b) la programmazione temporale delle assunzioni; c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’ articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all’ articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l’anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’ articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l’anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, 173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 68,4 milioni di euro per l’anno 2026.
6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-bis è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 469 milioni di euro per l’anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l’anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
8. L’impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l’opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l’effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 24-bis. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall’ articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell’adesione alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione è compatibile con l’utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall’articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell’11 novembre 2014.
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 D.Lgs. 504/1995 — Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 41 L. 184/1983: Vigilanza consolare sull'affidamento preadottivo all'estero
- Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 — Specifiche comuni
- Art. 41 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 41 D.Lgs. 159/2011 — Gestione delle aziende sequestrate
- Art. 41 D.Lgs. 209/2005 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
Commento
La natura e la funzione del contratto di espansione
L'articolo 41 del D.Lgs. 148/2015 introduce il contratto di espansione, uno strumento pensato per gestire le trasformazioni profonde dei modelli produttivi delle grandi imprese nell'era della transizione tecnologica. A differenza degli ammortizzatori sociali tradizionali — concepiti per fronteggiare crisi temporanee — il contratto di espansione presuppone una scelta strategica dell'impresa di modificare strutturalmente i propri processi aziendali. La logica è quella di uno scambio trilaterale: l'impresa si impegna ad assumere nuove professionalità, ottiene in cambio gli strumenti per gestire l'uscita o la ricollocazione del personale con competenze obsolete, e lo Stato fornisce il sostegno economico al reddito per i lavoratori in transizione.
La soglia dimensionale e la sua evoluzione
Introdotto in via sperimentale per gli anni 2019-2021 con una soglia di 1.000 lavoratori, il contratto di espansione ha subito una progressiva apertura verso le imprese di dimensioni più contenute. Il comma 1-bis ha ridotto la soglia a 100 dipendenti per il solo 2021. Il comma 1-ter ha ulteriormente abbassato il limite a 50 dipendenti per il biennio 2022-2023, ammettendo anche le aggregazioni stabili di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. Il comma 1-quater, parzialmente riportato nel testo, introduce regole specifiche per periodi successivi. Questa evoluzione riflette la volontà del legislatore di estendere gradualmente lo strumento a una platea più ampia di imprese, pur mantenendo un filtro dimensionale che garantisce la serietà del progetto di riorganizzazione.
Il contenuto obbligatorio del contratto
Il comma 2 elenca le clausole obbligatorie: numero e profili professionali dei lavoratori da assumere, programmazione temporale delle assunzioni, natura a tempo indeterminato dei contratti (o di apprendistato professionalizzante), e per le professionalità in uscita la riduzione complessiva media dell'orario e il numero dei lavoratori interessati. Il contratto è definito dalla norma di «natura gestionale»: non si limita a stabilire condizioni normative, ma contiene un piano operativo articolato nel tempo, con impegni quantificati e verificabili. Il Ministero del lavoro deve verificare il progetto formativo e il numero delle assunzioni previste prima della stipula.
La CIGS in deroga ai limiti ordinari
Il comma 3 consente di richiedere l'integrazione salariale straordinaria per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto. Questa deroga è significativa: i limiti di durata della CIGS (12 mesi prorogabili per causali specifiche, 24 mesi massimi nel quinquennio mobile) vengono meno nell'ambito del contratto di espansione, che può così coprire la fase di transizione necessaria per l'effettiva riorganizzazione aziendale. La condizione è che l'integrazione salariale sia accompagnata da un progetto di formazione e riqualificazione dei lavoratori in riduzione di orario.
L'indennità per i lavoratori prossimi alla pensione
I commi 5 e 5-bis disciplinano il meccanismo di uscita anticipata per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dalla pensione di vecchiaia con il requisito contributivo minimo maturato, o dalla pensione anticipata. Nell'ambito di accordi di non opposizione con esplicito consenso scritto del lavoratore, il datore riconosce un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello anticipato, il datore versa anche i contributi previdenziali utili al suo conseguimento. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI, i versamenti del datore si riducono di un importo corrispondente a NASpI e contribuzione figurativa NASpI. La norma prevede fideiussione bancaria a garanzia e versamento mensile all'INPS della provvista necessaria: in mancanza, l'INPS non eroga le prestazioni. I benefici sono soggetti a limiti di spesa annuali.
La formazione come elemento costitutivo
Il comma 8 prescrive che il datore presenti un progetto di formazione e riqualificazione, che può ritenersi assolto anche attraverso la formazione on the job nell'azienda stessa, purché certificata nelle forme previste da successivi provvedimenti. Il progetto deve indicare contenuti formativi, modalità attuative, numero di lavoratori interessati, ore di formazione e le competenze iniziali e finali. La formazione non è un adempimento burocratico accessorio, ma un elemento sostanziale del contratto: senza di essa non è possibile accedere allo strumento.
Casi pratici
Caso 1: Grande impresa manifatturiera con contratto di espansione
Alfa S.p.A., produttrice di componenti meccanici con 1.500 dipendenti, avvia la transizione verso la fabbricazione di componenti per veicoli elettrici. Alcune lavorazioni tradizionali diventano obsolete. Tizio, direttore HR, apre la procedura di consultazione ex articolo 24 con le RSA e il Ministero del lavoro. Si stipula un contratto di espansione: 200 operai ricevono una riduzione oraria del 60% per 18 mesi con CIGS in deroga; 50 lavoratori con meno di 5 anni alla pensione optano per l'indennità mensile commisurata alla pensione maturata; l'impresa si impegna ad assumere 80 nuovi tecnici specializzati in elettronica nel biennio. Il progetto formativo prevede 300 ore per i lavoratori in riduzione oraria.
Caso 2: Aggregazione di imprese per raggiungere la soglia dei 50 dipendenti
Beta S.r.l. (30 dipendenti) e Gamma S.r.l. (25 dipendenti) condividono la stessa filiera di produzione di componenti plastici e decidono di aggregarsi in un'unica finalità produttiva stabile. Per il 2023, la soglia minima è 50 dipendenti calcolati complessivamente in caso di aggregazione. L'aggregazione tra le due imprese raggiunge 55 dipendenti. Caio, consulente del lavoro, aiuta le due società a strutturare il contratto di espansione in sede governativa, con riduzione oraria per 30 lavoratori e impegno a assumere 15 nuovi tecnici specializzati.
Caso 3: Lavoratore prossimo alla pensione e indennità mensile
Sempronio, 61 anni, ha 41 anni di contribuzione e maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia tra 4 anni. Nel contratto di espansione di Beta S.p.A., Sempronio aderisce volontariamente all'accordo di non opposizione firmando il consenso scritto. Il suo trattamento pensionistico lordo maturato è quantificato dall'INPS in 1.700 euro mensili. Beta corrisponde a Sempronio 1.700 euro mensili fino al raggiungimento della pensione, con versamento mensile all'INPS della provvista necessaria. Per il primo periodo di spettanza teorica della NASpI (24 mesi), il versamento di Beta si riduce dell'importo equivalente alla NASpI teorica. Sempronio firma la fideiussione bancaria come garanzia.
Domande frequenti
Il contratto di espansione può coesistere con la CIGS ordinaria?
Sì. Il comma 10 prevede espressamente che il contratto di espansione sia compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal decreto legislativo. La CIGS può quindi essere fruita contemporaneamente o in sequenza rispetto alla riduzione oraria del contratto di espansione, purché nel rispetto dei limiti di durata complessivi e dei limiti di spesa annuali.
Il lavoratore che aderisce all'uscita anticipata può rifiutarsi senza conseguenze?
Sì. Il comma 5 richiede esplicitamente l'accordo di non opposizione e il previo esplicito consenso in forma scritta del lavoratore interessato. L'adesione è volontaria: il lavoratore che non vuole aderire non può essere obbligato, né possono essergli applicate misure ritorsive o penalizzazioni.
Cosa succede se l'INPS, monitorando la spesa, rileva il raggiungimento del limite annuale?
Se nel corso della procedura di consultazione emerge — anche in via prospettica — il raggiungimento del limite di spesa annuale, il Ministero del lavoro non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e non può prendere in considerazione ulteriori domande. È un blocco automatico e immediato: le imprese che non riescono a sottoscrivere il contratto prima del raggiungimento del tetto devono attendere l'anno successivo o nuove risorse.
Il progetto di formazione deve essere approvato preventivamente?
Sì. Il comma 4 prevede che il Ministero del lavoro verifichi il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni prima della stipula del contratto. Il progetto è parte integrante del contratto di espansione: senza la sua validazione non è possibile accedere allo strumento.
Quali imprese possono accedere al contratto di espansione nel 2022-2023?
Per gli anni 2022 e 2023, il comma 1-ter ha abbassato la soglia minima a cinquanta dipendenti, calcolati anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. Per accedere è necessario avviare un processo di reindustrializzazione o riorganizzazione con modifica strutturale dei processi aziendali e assunzione di nuove professionalità.
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