Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
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In sintesi
Riguarda il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale.
È regolato dalle disposizioni di questa sezione (sul contratto di rappresentazione).
Le norme si applicano in quanto compatibili con la natura e l'oggetto del contratto di esecuzione.
Indice dei contenuti
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle norme di questa sezione, in quanto applicabili alla natura e all'oggetto del contratto.
Dall'opera scenica all'esecuzione musicale
L'art. 141 estende la disciplina del contratto di rappresentazione al contratto di esecuzione di una composizione musicale. La rappresentazione (di un'opera teatrale o drammatico-musicale) e l'esecuzione (di un brano o di una composizione musicale) sono fenomeni affini: entrambi consistono nella comunicazione dal vivo dell'opera al pubblico. È quindi naturale applicare all'una le regole dell'altra.
La tecnica del rinvio compatibile
Il legislatore non detta regole nuove, ma rinvia a quelle della sezione sul contratto di rappresentazione. Il rinvio è però condizionato: le norme si applicano "in quanto siano applicabili alla natura e all'oggetto" del contratto di esecuzione. È una clausola di compatibilità che impone di adattare le regole, applicando quelle coerenti con l'esecuzione musicale e lasciando da parte quelle che presuppongono specificità proprie della rappresentazione scenica.
Quali regole si estendono
In concreto, all'esecuzione musicale si possono applicare i principi sulla non esclusività e non trasferibilità della concessione (art. 136), sugli obblighi delle parti (artt. 137-138), sui termini e rimedi (artt. 139-140), nei limiti della compatibilità. Ad esempio, l'obbligo di eseguire l'opera senza variazioni non consentite e di annunciare l'autore ha senso anche per l'esecuzione musicale, mentre alcuni profili tipicamente scenici potranno non attagliarsi.
Una disciplina unitaria della comunicazione dal vivo
L'art. 141 completa così la sezione, costruendo una disciplina unitaria per i contratti che hanno a oggetto la comunicazione dal vivo delle opere - sia scenica sia musicale. È un esempio di economia normativa: una sola disciplina, flessibilmente adattata, governa situazioni simili, garantendo coerenza e prevedibilità nei rapporti tra autori e soggetti che eseguono o rappresentano le loro opere.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'esecuzione del brano
Tizio concede a un complesso la facoltà di eseguire in pubblico una propria composizione musicale. Il contratto è regolato, in quanto compatibili, dalle norme della sezione sulla rappresentazione: ad esempio l'esecuzione deve avvenire senza variazioni non consentite e con annuncio dell'autore.
Esempio 2 - Il limite di compatibilità
Alcune regole pensate per la rappresentazione scenica non si attagliano all'esecuzione musicale. In quel caso non si applicano: il rinvio dell'art. 141 opera solo in quanto le norme siano compatibili con la natura e l'oggetto del contratto di esecuzione.
Domande frequenti
Come è regolato il contratto di esecuzione musicale?
Dalle disposizioni della sezione sul contratto di rappresentazione, in quanto applicabili alla natura e all'oggetto del contratto.
Si applicano tutte le regole della rappresentazione?
Solo quelle compatibili: il rinvio opera in quanto le norme siano applicabili all'esecuzione musicale.
Perché si rinvia alla rappresentazione?
Perché rappresentazione ed esecuzione sono fenomeni affini di comunicazione dal vivo dell'opera al pubblico.
Anche l'esecuzione richiede l'annuncio dell'autore?
Sì, nei limiti della compatibilità: gli obblighi come l'integrità dell'opera e l'annuncio dell'autore valgono anche per l'esecuzione.
Qual è il vantaggio di questa tecnica?
Costruire una disciplina unitaria e coerente per i contratti sulla comunicazione dal vivo delle opere, scenica e musicale.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle norme di questa sezione, in quanto applicabili alla natura e all'oggetto del contratto.
Dall'opera scenica all'esecuzione musicale
L'art. 141 estende la disciplina del contratto di rappresentazione al contratto di esecuzione di una composizione musicale. La rappresentazione (di un'opera teatrale o drammatico-musicale) e l'esecuzione (di un brano o di una composizione musicale) sono fenomeni affini: entrambi consistono nella comunicazione dal vivo dell'opera al pubblico. È quindi naturale applicare all'una le regole dell'altra.
La tecnica del rinvio compatibile
Il legislatore non detta regole nuove, ma rinvia a quelle della sezione sul contratto di rappresentazione. Il rinvio è però condizionato: le norme si applicano "in quanto siano applicabili alla natura e all'oggetto" del contratto di esecuzione. È una clausola di compatibilità che impone di adattare le regole, applicando quelle coerenti con l'esecuzione musicale e lasciando da parte quelle che presuppongono specificità proprie della rappresentazione scenica.
Quali regole si estendono
In concreto, all'esecuzione musicale si possono applicare i principi sulla non esclusività e non trasferibilità della concessione (art. 136), sugli obblighi delle parti (artt. 137-138), sui termini e rimedi (artt. 139-140), nei limiti della compatibilità. Ad esempio, l'obbligo di eseguire l'opera senza variazioni non consentite e di annunciare l'autore ha senso anche per l'esecuzione musicale, mentre alcuni profili tipicamente scenici potranno non attagliarsi.
Una disciplina unitaria della comunicazione dal vivo
L'art. 141 completa così la sezione, costruendo una disciplina unitaria per i contratti che hanno a oggetto la comunicazione dal vivo delle opere - sia scenica sia musicale. È un esempio di economia normativa: una sola disciplina, flessibilmente adattata, governa situazioni simili, garantendo coerenza e prevedibilità nei rapporti tra autori e soggetti che eseguono o rappresentano le loro opere.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'esecuzione del brano
Tizio concede a un complesso la facoltà di eseguire in pubblico una propria composizione musicale. Il contratto è regolato, in quanto compatibili, dalle norme della sezione sulla rappresentazione: ad esempio l'esecuzione deve avvenire senza variazioni non consentite e con annuncio dell'autore.
Esempio 2 - Il limite di compatibilità
Alcune regole pensate per la rappresentazione scenica non si attagliano all'esecuzione musicale. In quel caso non si applicano: il rinvio dell'art. 141 opera solo in quanto le norme siano compatibili con la natura e l'oggetto del contratto di esecuzione.
Domande frequenti
Come è regolato il contratto di esecuzione musicale?
Dalle disposizioni della sezione sul contratto di rappresentazione, in quanto applicabili alla natura e all'oggetto del contratto.
Si applicano tutte le regole della rappresentazione?
Solo quelle compatibili: il rinvio opera in quanto le norme siano applicabili all'esecuzione musicale.
Perché si rinvia alla rappresentazione?
Perché rappresentazione ed esecuzione sono fenomeni affini di comunicazione dal vivo dell'opera al pubblico.
Anche l'esecuzione richiede l'annuncio dell'autore?
Sì, nei limiti della compatibilità: gli obblighi come l'integrità dell'opera e l'annuncio dell'autore valgono anche per l'esecuzione.
Qual è il vantaggio di questa tecnica?
Costruire una disciplina unitaria e coerente per i contratti sulla comunicazione dal vivo delle opere, scenica e musicale.