Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'art.
128.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il concessionario, nonostante la richiesta dell'autore, trascura per colpa di continuare a rappresentare l'opera dopo la prima rappresentazione o un primo ciclo, l'autore può chiedere la risoluzione del contratto.
L'opera deve continuare a vivere sulla scena
L'art. 140 tutela l'interesse dell'autore a che la propria opera continui a essere rappresentata, e non venga abbandonata dopo le prime apparizioni. È il corrispondente, per il contratto di rappresentazione, della tutela contro l'inerzia dell'editore. La norma colpisce il concessionario che, dopo una prima rappresentazione o un primo ciclo, trascura di proseguire nonostante l'autore lo richieda.
I presupposti: richiesta e colpa
Il rimedio non scatta automaticamente. Servono due presupposti. Primo: la richiesta dell'autore di continuare a rappresentare l'opera, che mette in mora il concessionario. Secondo: la colpa del concessionario, che l'autore deve dimostrare. Non basta cioè che le rappresentazioni siano cessate; occorre che ciò dipenda da un comportamento colpevole - trascuratezza, negligenza - del concessionario. Se la mancata prosecuzione dipende da cause non imputabili, il rimedio non opera.
La legittimazione degli autori
La norma precisa che a chiedere la risoluzione è l'autore della parte musicale o letteraria. Nelle opere destinate alla scena, specie quelle drammatico-musicali, possono concorrere più autori (chi scrive il testo, chi compone la musica): ciascuno è legittimato a tutelare il proprio interesse alla rappresentazione dell'opera, agendo per la risoluzione se ricorrono i presupposti.
Le conseguenze: il rinvio all'art. 128
Quanto agli effetti, l'art. 140 rinvia al terzo comma dell'art. 128: in caso di risoluzione, si applicano le conseguenze già viste per il contratto di edizione - tra cui il risarcimento dei danni, salvo che il concessionario provi la dovuta diligenza. Il rinvio assicura uniformità di trattamento tra i rimedi previsti per l'edizione e quelli per la rappresentazione, completando la tutela dell'autore contro l'abbandono dell'opera.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'opera abbandonata
Dopo il primo ciclo di rappresentazioni, il concessionario non rappresenta più l'opera di Tizio. Tizio lo richiede formalmente, ma il concessionario continua a trascurare l'opera per propria negligenza. Tizio, dimostrata la colpa, può chiedere la risoluzione del contratto.
Esempio 2 - La causa non imputabile
Le rappresentazioni cessano per circostanze non dipendenti dal concessionario. In assenza di colpa dimostrata, il rimedio dell'art. 140 non opera: la risoluzione presuppone la colpa del concessionario.
Domande frequenti
Cosa può fare l'autore se l'opera non viene più rappresentata?
Se il concessionario, per sua colpa, trascura di continuare nonostante la richiesta dell'autore, questi può chiedere la risoluzione del contratto.
Quali presupposti servono?
La richiesta dell'autore di proseguire e la prova della colpa del concessionario nel trascurare la rappresentazione.
Chi può agire per la risoluzione?
L'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del concessionario.
Quali sono le conseguenze della risoluzione?
Quelle del terzo comma dell'art. 128, tra cui il risarcimento dei danni salvo prova della dovuta diligenza.
Basta che le rappresentazioni siano cessate?
No: occorre dimostrare la colpa del concessionario; se la cessazione dipende da cause non imputabili, il rimedio non opera.