Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 139 della legge sul diritto d'autore opera attraverso la tecnica del rinvio, richiamando la disciplina di altri articoli della medesima legge e introducendo, al contempo, una specifica deroga. La norma si inserisce nel quadro dei contratti che hanno a oggetto l'utilizzazione delle opere dell'ingegno, e in particolare nella regolamentazione della rappresentazione. La sua lettura richiede di coordinare il contenuto richiamato con la variazione che essa apporta, cogliendo la ragione di quest'ultima nelle particolari caratteristiche delle opere drammatico-musicali.
La collocazione nella disciplina del diritto d'autore
La disposizione appartiene al corpo normativo che protegge le opere dell'ingegno e ne regola le forme di utilizzazione. All'interno di questo sistema, accanto ai diritti spettanti all'autore, sono disciplinati i contratti e i rapporti attraverso cui le opere vengono portate alla fruizione del pubblico. L'art. 139 si occupa, in particolare, della rappresentazione, ovvero di una delle modalità tipiche di utilizzazione delle opere destinate a essere eseguite o messe in scena.
La tecnica del rinvio agli articoli 127 e 128
Il tratto caratteristico della norma è il rinvio alle disposizioni degli articoli 127 e 128 della stessa legge. Attraverso questa tecnica, il legislatore estende alla rappresentazione dell'opera la disciplina già dettata per altre fattispecie affini, evitando di riprodurne integralmente il contenuto. Il rinvio realizza un'economia normativa e assicura coerenza sistematica, poiché ricollega la rappresentazione a un nucleo di regole già definito altrove nel testo.
La deroga sul termine per le opere drammatico-musicali
L'elemento qualificante dell'art. 139 è la deroga al termine previsto dal secondo comma dell'art. 127. Mentre per la generalità delle ipotesi vale quel termine, per le opere drammatico-musicali esso viene elevato a cinque anni. La norma, dunque, non si limita a un rinvio neutro, ma adatta la disciplina richiamata, introducendo una variazione mirata che tiene conto della specificità di questa categoria di opere.
Le ragioni della disciplina speciale
La scelta di prevedere un termine più ampio per le opere drammatico-musicali risponde alle peculiarità di tali opere. La loro rappresentazione richiede tipicamente un'organizzazione complessa, che coinvolge una pluralità di soggetti e risorse e necessita di tempi più lunghi rispetto ad altre forme di utilizzazione. L'allungamento del termine si spiega quindi con l'esigenza di garantire un arco temporale adeguato alla concreta messa in scena, in coerenza con la natura dell'opera.
Il rapporto tra regola generale e disposizione derogatoria
Per comprendere l'art. 139 occorre tenere distinti due piani. Da un lato vi è la regola generale, costituita dal rinvio agli articoli 127 e 128; dall'altro vi è la deroga, limitata al solo termine e alle sole opere drammatico-musicali. Al di fuori di questa specifica variazione, continua ad applicarsi la disciplina richiamata. La norma offre così un esempio di regolamentazione articolata, in cui la specialità incide soltanto su un profilo puntuale, lasciando per il resto operante il regime generale.
La tutela degli interessi in gioco
La disposizione contempera diversi interessi: quello dell'autore alla protezione e alla corretta utilizzazione della propria opera, e quello di chi organizza la rappresentazione, che necessita di condizioni temporali compatibili con la complessità dell'iniziativa. L'adattamento del termine per le opere drammatico-musicali rappresenta il punto di equilibrio individuato dal legislatore, idoneo a salvaguardare l'opera e, al tempo stesso, a rendere praticabile la sua rappresentazione.
Profili applicativi e cautele interpretative
Sul piano operativo, l'interprete che si confronti con l'art. 139 deve sempre risalire alle disposizioni richiamate per ricostruire la disciplina applicabile, integrandola con la deroga relativa al termine. Trattandosi di una norma di rinvio, la sua corretta applicazione dipende dalla lettura coordinata con gli articoli 127 e 128. È inoltre opportuno verificare che la fattispecie concreta rientri effettivamente tra le opere drammatico-musicali, presupposto necessario per l'operatività del termine elevato a cinque anni.
La rappresentazione come forma di utilizzazione dell'opera
La rappresentazione costituisce una delle modalità tipiche con cui le opere dell'ingegno destinate alla scena vengono portate alla fruizione del pubblico. A differenza di altre forme di utilizzazione, essa implica un'esecuzione dal vivo o comunque una messa in scena, con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di mezzi. La disciplina dei contratti relativi alla rappresentazione mira a regolare i rapporti tra chi detiene i diritti sull'opera e chi ne organizza l'esecuzione, definendo, tra l'altro, i termini entro cui tali rapporti operano. L'art. 139 si colloca in questo contesto, dettando, mediante rinvio, le regole applicabili e introducendo una variazione mirata.
La specificità delle opere drammatico-musicali
Le opere drammatico-musicali presentano caratteristiche peculiari che ne giustificano un trattamento differenziato. La loro rappresentazione richiede, tipicamente, una preparazione complessa, che coinvolge componenti musicali e sceniche e necessita di un'organizzazione articolata. Proprio in considerazione di queste esigenze, la norma eleva a cinque anni il termine richiamato, riconoscendo che la concreta realizzazione della rappresentazione di tali opere può richiedere tempi più lunghi. La deroga si spiega dunque come adattamento della disciplina generale alle specificità di una categoria di opere che, per la loro natura, mal si conciliano con termini più ristretti.
La tecnica del rinvio e i suoi vantaggi
Il ricorso alla tecnica del rinvio, propria dell'art. 139, presenta vantaggi sul piano della coerenza e dell'economia del testo normativo. Anziché riprodurre integralmente la disciplina già dettata altrove, la norma vi rinvia, assicurando uniformità di trattamento e riducendo il rischio di disallineamenti tra previsioni affini. Questa tecnica, tuttavia, impone all'interprete uno sforzo di coordinamento: per ricostruire la disciplina applicabile occorre risalire alle disposizioni richiamate e integrarle con la deroga prevista. La consapevolezza di tale meccanismo è essenziale per una corretta applicazione della norma, che vive nel collegamento con gli articoli a cui rinvia.
Casi pratici
Caso 1: la rappresentazione di un'opera drammatico-musicale
Tizio organizza la rappresentazione di un'opera drammatico-musicale e si interroga sul termine applicabile. In linea generale, per questa categoria di opere il termine richiamato dal secondo comma dell'art. 127 è elevato a cinque anni, secondo la deroga prevista dall'art. 139, mentre per il resto si applica la disciplina degli articoli 127 e 128.
Caso 2: l'opera non drammatico-musicale
Caio cura la rappresentazione di un'opera che non rientra nella categoria drammatico-musicale. In questo caso non opera l'elevazione a cinque anni del termine, sicché trova applicazione la disciplina generale richiamata dalla norma, senza la deroga riservata alle sole opere drammatico-musicali.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 139 della legge sul diritto d'autore?
Disciplina la rappresentazione dell'opera, richiamando le norme degli articoli 127 e 128 e introducendo una deroga sul termine per le opere drammatico-musicali.
Qual è la deroga prevista dalla norma?
Per le opere drammatico-musicali, il termine fissato dal secondo comma dell'art. 127 è elevato a cinque anni rispetto alla regola generale.
Perché è previsto un termine più lungo per queste opere?
Perché la rappresentazione di opere drammatico-musicali richiede tipicamente un'organizzazione complessa e tempi più ampi per la concreta messa in scena.
La deroga riguarda tutte le opere?
No. Riguarda esclusivamente le opere drammatico-musicali; per le altre opere continua ad applicarsi la disciplina generale richiamata dalla norma.
Come si applica una norma di rinvio come questa?
Occorre risalire alle disposizioni richiamate, gli articoli 127 e 128, e integrarle con la deroga sul termine prevista per le opere drammatico-musicali.