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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128 (termine di pubblicazione/rappresentazione e risoluzione).
  • Con un'eccezione: il termine del secondo comma dell'art. 127 è elevato a cinque anni quando si tratta di opere drammatico-musicali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 139 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128 (termine di pubblicazione/rappresentazione e risoluzione).
  • Con un'eccezione: il termine del secondo comma dell'art. 127 è elevato a cinque anni quando si tratta di opere drammatico-musicali.
Indice dei contenuti

Alla rappresentazione si applicano le regole sui termini e sulla risoluzione del contratto di edizione (artt. 127 e 128), con il termine elevato a cinque anni per le opere drammatico-musicali.

Il rinvio alle regole dell'edizione

L'art. 139 utilizza la tecnica del rinvio per disciplinare i termini e i rimedi del contratto di rappresentazione. Anziché ripetere le regole, richiama quelle già dettate per il contratto di edizione: gli articoli 127 e 128. Si garantisce così coerenza al sistema, applicando alla rappresentazione gli stessi principi previsti per la pubblicazione.

Cosa comportano gli artt. 127 e 128

Attraverso il rinvio, anche per la rappresentazione vale il principio del termine certo (art. 127): l'opera deve essere rappresentata entro un termine, e sono nulli i patti che vi rinuncino o lo allunghino oltre il massimo. E vale il rimedio della risoluzione (art. 128): se il concessionario non rappresenta l'opera nel termine, l'autore può chiederne la risoluzione, con i poteri del giudice di concedere dilazioni o limitare la risoluzione. L'autore è quindi tutelato contro l'inerzia anche nel campo dello spettacolo.

L'eccezione per le opere drammatico-musicali

La sola deroga riguarda il termine del secondo comma dell'art. 127, che viene elevato a cinque anni per le opere drammatico-musicali. La ragione è pratica: allestire un'opera lirica o drammatico-musicale richiede tempi, risorse e organizzazione assai maggiori rispetto alla pubblicazione di un libro o alla rappresentazione di un testo teatrale. Il termine più lungo tiene conto della complessità produttiva di questo genere di opere.

Un adattamento mirato

L'art. 139 mostra una tecnica legislativa efficiente: estende alla rappresentazione le tutele già collaudate per l'edizione, adattandole con un solo correttivo dove la natura dell'opera lo richiede. Il risultato è un regime uniforme nei principi - termini certi e rimedi contro l'inerzia - ma sensibile alle diverse esigenze produttive dei vari tipi di opera.

Domande frequenti

Quali regole si applicano alla rappresentazione dell'opera?

Quelle degli artt. 127 e 128 sul termine e sulla risoluzione, già previste per il contratto di edizione.

C'è un termine anche per rappresentare l'opera?

Sì, in virtù del rinvio all'art. 127; l'opera va rappresentata entro un termine, con nullità dei patti che vi rinuncino.

Qual è l'eccezione per le opere drammatico-musicali?

Il termine del secondo comma dell'art. 127 è elevato a cinque anni, per la maggiore complessità dell'allestimento.

Cosa può fare l'autore se l'opera non viene rappresentata?

Può chiedere la risoluzione del contratto, applicandosi l'art. 128 per effetto del rinvio.

Perché il legislatore usa il rinvio?

Per coerenza ed efficienza: estende alla rappresentazione le tutele dell'edizione, adattandole con un solo correttivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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