- Disciplina il danno biologico per le micropermanenti fino al 9% derivanti da sinistro stradale.
- Il valore del primo punto e' fissato per legge (attualmente 795,91 euro, soggetto a rivalutazione ISTAT).
- L'incremento e' più che proporzionale per ogni punto e si riduce dello 0,5% per ogni anno di eta' oltre l'undicesimo.
- Il danno biologico temporaneo e' liquidato a 39,37 euro per giorno di inabilita' assoluta.
- La personalizzazione e' ammessa entro il limite del 20% del danno biologico in presenza di prove specifiche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 139 D.Lgs. 209/2005 — Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;(44) (50) (55) (65) (69) (73a) 78 b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.(44) (50) (55) (65) (69) (73a) 78
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Commento
L'ambito di operativita': le micropermanenti
L'art. 139 regola il quadrante quantitativamente più importante della liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale: le invalidita' fino al 9% (colpi di frusta, contusioni con esiti, lievi limitazioni articolari). E' la zona dove la litigation e' più diffusa e dove storicamente si sono concentrate frodi e abusi. Per questo il legislatore ha scelto una disciplina rigida, con parametri pecuniari fissati per legge e regole probatorie stringenti.
Parametri economici e formula
Il valore del primo punto e' espresso in cifra (795,91 euro nella versione vigente, rivalutato annualmente con DM). Per ogni punto aggiuntivo il valore cresce in misura più che proporzionale secondo coefficienti regolamentari. L'importo si riduce dello 0,5% per anno di eta' oltre l'undicesimo: un sedicenne ottiene il valore pieno, un sessantenne subisce una decurtazione del 24,5% sul totale. Il danno biologico temporaneo segue una tariffa giornaliera (39,37 euro per inabilita' assoluta), riducibile in proporzione alla percentuale di inabilita' riconosciuta.
Esempio numerico
Quarantacinquenne con postumi al 5% e inabilita' temporanea parziale al 50% per 30 giorni. Il valore base del punto e' moltiplicato per il coefficiente del 5%, quindi ridotto del 17% (0,5 x 34 anni oltre l'undicesimo). Si stima un danno biologico permanente intorno a 5.800 euro. Il temporaneo parziale al 50% e' 19,68 euro x 30 giorni = 590 euro. Totale stragiudiziale base circa 6.400 euro, oltre spese mediche documentate e personalizzazione.
L'onere probatorio rafforzato
La legge 27/2012 ha introdotto un meccanismo per contenere le frodi sulle lesioni di lieve entita': il danno biologico permanente può essere risarcito solo se l'invalidita' e' suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo (lastra, RMN, EMG). Non basta la dichiarazione del paziente o il referto basato sulla sola anamnesi. La Cassazione ha temperato l'interpretazione (sez. III, ord. 18773/2016) ammettendo l'accertamento anche con esame clinico rigorosamente condotto.
Personalizzazione contenuta
Diversamente dalle macroinvalidita' (art. 138), per le micropermanenti la personalizzazione e' limitata al 20% del danno biologico, e richiede dimostrazione di gravi conseguenze relazionali in concreto (ad es. impossibilita' temporanea di proseguire una passione documentata). La giurisprudenza di merito applica con prudenza, evitando incrementi standardizzati.
Coordinamento con il danno morale
La Cassazione 28988/2019 (Mareva) ha esteso anche al micropermanente l'autonomia concettuale del danno morale. Le tabelle milanesi e il sistema risarcitorio prevedono una componente morale, sia con metodo percentualistico sia con cifra a se' stante, purche' allegata e provata. La quietanza stragiudiziale può omettere il riferimento al morale: in tal caso il danneggiato può agire in giudizio per la sola voce non liquidata.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — colpo di frusta con postumi al 3%
Caso 2: Caso Caia — sessantenne con esiti al 7%
Domande frequenti
Cos'e' l'accertamento clinico strumentale obiettivo?
E' la prova del danno biologico tramite esami obiettivi (radiografie, RMN, EMG) o esame clinico rigoroso con riscontri funzionali. Le sole dichiarazioni del paziente o referti generici non bastano per il permanente.
Il valore del punto e' rivalutato?
Si', l'importo (795,91 euro per il primo punto, 39,37 per giorno di temporanea assoluta) e' aggiornato annualmente con decreto ministeriale sulla base degli indici ISTAT.
Posso ottenere personalizzazione per un colpo di frusta?
Solo entro il 20% e solo se documenti conseguenze relazionali specifiche. La personalizzazione standard non e' ammessa: serve prova in concreto di una compromissione peculiare della vita quotidiana.
Vedi anche