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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Presso l'IVASS sono istituite banca dati sinistri, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati.
  • Finalita': prevenzione e contrasto delle frodi RCA.
  • Le imprese comunicano i dati di tutti i sinistri gestiti secondo regolamento IVASS.
  • Obbligo esteso alle imprese estere operanti in LPS in Italia.
  • Banche dati interconnesse con quelle delle forze di polizia per accertamenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 135 D.Lgs. 209/2005 — Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate 'anagrafe testimonì e 'anagrafe danneggiatì.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica

3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.

((

3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare))

Commento

Architettura antifrode delle banche dati

L'art. 135 ha istituito presso l'IVASS un sistema integrato di banche dati per il contrasto alle frodi assicurative nel settore RCA: la banca dati sinistri (BDS), l'anagrafe testimoni (AT), l'anagrafe danneggiati (AD). Il sistema risponde a un fenomeno significativo nel mercato italiano: le frodi RCA assorbono storicamente quote rilevanti dei premi (stima 2018: 5-10% in alcune regioni del Sud Italia). Le banche dati consentono di individuare schemi ricorrenti, soggetti seriali, anomalie statistiche.

Banca dati sinistri (BDS)

La BDS raccoglie informazioni su tutti i sinistri RCA gestiti in Italia: dati anagrafici delle parti, dinamica, danni, esiti liquidativi. Le imprese sono obbligate a comunicare i sinistri secondo regolamento IVASS (n. 35/2010 e successivi). I dati sono pseudonimizzati ma identificabili per le finalita' antifrode. Le imprese accedono in fase di gestione del sinistro per verificare precedenti dei soggetti coinvolti.

Anagrafe testimoni

L'AT raccoglie i nominativi dei testimoni indicati nelle denunce di sinistro. Consente di rilevare la presenza di testimoni "professionali" (gli stessi nominativi ricorrono in più sinistri non collegati): tipica spia di frode organizzata. L'utilizzo dell'AT in fase di liquidazione permette di richiedere accertamenti aggiuntivi prima del pagamento.

Anagrafe danneggiati

L'AD raccoglie i nominativi dei danneggiati con relative pretese risarcitorie. Anche qui l'utilita' antifrode e' l'individuazione di soggetti ricorrenti (soprattutto per le micropermanenti). La concentrazione anomala di sinistri con stessi danneggiati su periodi brevi e' indicatore statistico di possibili frodi.

Obbligo di alimentazione

Il comma 2 estende l'obbligo di comunicazione a: imprese italiane autorizzate alla RCA; imprese di Stato terzo autorizzate; imprese UE operanti in LPS o in regime di stabilimento. Anche i sinistri gestiti dall'impresa designata del Fondo di garanzia e dall'UCI per i veicoli esteri sono comunicati. L'esaustivita' delle banche dati e' precondizione della loro efficacia antifrode.

Procedure di organizzazione

Il comma 3 (parzialmente riportato) rinvia a regolamento IVASS per le procedure di organizzazione, accesso, sicurezza, riservatezza. Le banche dati sono interconnesse con i sistemi delle forze di polizia per accertamenti su veicoli, targhe, persone. Il rispetto del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003) e' garantito da Garante e DPO dedicati.

Effetti nel processo civile RCA

Le risultanze delle banche dati hanno valore probatorio nel processo civile RCA. La giurisprudenza di legittimita' ha riconosciuto efficacia all'estratto della BDS come elemento utilizzabile dal giudice per la valutazione complessiva, in concorso con altre prove. Non si tratta di prova legale ma di indizio qualificato. In presenza di anomalie statistiche significative (ricorrenza testimoni, danneggiati, dinamiche simili) il giudice può rigettare la domanda risarcitoria o ridurre il quantum.

Sviluppi: intelligenza artificiale e modelli predittivi

Le banche dati IVASS sono oggi alimentate anche da modelli predittivi di rilevazione frodi basati su tecniche di machine learning. Gli indicatori (score di rischio frode) consentono alle imprese di sottoporre a verifica approfondita una quota selezionata dei sinistri prima della liquidazione. La normativa AI Act (regolamento UE 2024/1689) impone trasparenza algoritmica e diritto di contestazione del contraente quando il rifiuto di indennizzo si fonda su decisioni algoritmiche; la giurisprudenza in materia e' in fase di formazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — testimone professionale individuato

Caso 2: Caso Caia — falsa denuncia di sinistro

Domande frequenti

L'assicuratore puo' vedere i miei sinistri passati con altre compagnie?

Si', tramite la banca dati sinistri IVASS. La consultazione e' finalizzata alla gestione del sinistro corrente e alla prevenzione frodi, in conformita' GDPR. Non comporta automaticamente conseguenze, ma alimenta la valutazione del rischio.

Cos'e' un testimone professionale?

E' un soggetto che appare come testimone in piu' sinistri non collegati. La ricorrenza statisticamente anomala (es. 10 testimonianze in un anno per sinistri di diversi soggetti) e' indicatore di possibile frode organizzata. L'anagrafe testimoni serve a individuarlo.

I miei dati personali nelle banche dati IVASS sono al sicuro?

L'accesso e' regolato da IVASS, riservato a soggetti autorizzati (imprese, forze di polizia, magistratura). Si applicano GDPR e Codice privacy. Il contraente puo' esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione tramite il DPO IVASS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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