D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
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In sintesi
La RCA può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata in Italia o in regime di stabilimento/LPS.
Le imprese italiane e di Stato terzo nominano mandatari in ogni Stato membro per gestire i sinistri ex art. 151.
Le imprese in LPS senza mandatario art. 25 hanno il mandatario ex art. 130 che ne assume le funzioni.
La libera scelta del consumatore opera nel mercato unico assicurativo UE.
L'IVASS vigila sull'autorizzazione e sul rispetto degli obblighi di mandatariato.
Indice dei contenuti
Mercato unico assicurativo UE
L'art. 130 attua il principio del mercato unico assicurativo: ogni impresa autorizzata ad esercitare la RCA in uno Stato membro può operare in Italia (e viceversa) in regime di stabilimento (libera apertura di sedi secondarie) o di libera prestazione di servizi (LPS, vendita transfrontaliera senza sede fisica). Il contraente italiano può scegliere liberamente l'impresa, anche straniera, per la propria RCA.
Profilo della libera scelta
Il comma 1 chiarisce che la copertura può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata. La regola supera approcci di settorialità nazionale e si traduce in pressione competitiva sui premi. La comparabilità delle offerte e' favorita dalla trasparenza ex art. 131 e dagli obblighi informativi degli intermediari ex art. 132-bis.
Sistema dei mandatari
Il comma 2 impone alle imprese italiane e a quelle di Stato terzo di nominare, in ogni Stato membro, un mandatario per la gestione e la liquidazione dei sinistri ex art. 151. Il mandatario rappresenta l'impresa per i sinistri in cui sono coinvolti residenti dello Stato in cui opera. Funge da punto di contatto: riceve la richiesta, valuta, offre, paga. Riduce significativamente le barriere linguistiche e procedurali nei sinistri transfrontalieri.
Sostituzione del mandatario ex art. 25
Il comma 3 disciplina il caso in cui l'impresa, operante in LPS, non abbia nominato il rappresentante per la gestione sinistri ex art. 25: il mandatario nominato ai sensi del comma 2 assume tale funzione. La regola garantisce continuità di tutela al danneggiato italiano, evitando vuoti procedurali.
Vigilanza prudenziale home-host
Il principio della home country control significa che l'impresa e' vigilata dall'autorita' del paese di origine. L'IVASS vigila comunque sul rispetto degli obblighi di comportamento e di mandatariato verso il mercato italiano. Per le imprese in LPS l'IVASS coordina con l'autorita' home (EIOPA facilita lo scambio di informazioni).
Crisi e Brexit
Con la Brexit le imprese UK hanno perso il passaporto UE per LPS in Italia: hanno dovuto stabilire una succursale in uno Stato membro o uscire dal mercato italiano. L'art. 130 si e' applicato come strumento di tutela della continuità contrattuale, tramite mandatari designati e accordi di reciprocità.
Profilo concorrenziale del mercato
Il mercato unico ha effetti misurabili sui premi: l'osservatorio MIMIT ha rilevato che la concorrenza transfrontaliera ha contribuito ad abbassare i premi RCA italiani del 12% reale nel periodo 2014-2019, anche se la dinamica si e' arrestata negli ultimi cicli. La presenza di imprese estere in LPS aumenta la pressione competitiva ed e' un fattore di disciplina sulle imprese italiane. La trasparenza ex art. 131 e l'obbligo di comparazione ex art. 132-bis amplificano l'effetto del mercato unico.
Disciplina della cessione di portafoglio
Quando un'impresa autorizzata cede il portafoglio RCA italiano a un'altra impresa autorizzata, l'operazione e' soggetta ad autorizzazione IVASS ai sensi degli artt. 198 ss. del Codice. I contraenti vengono informati della cessione e mantengono diritti contrattuali immutati. Il mandatario ex art. 130 viene aggiornato o sostituito se necessario, con continuità nella gestione dei sinistri pendenti.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - polizza con compagnia francese
Caso 2: Caso Caia - impresa LPS senza mandatario art. 25
Domande frequenti
Posso assicurarmi con una compagnia tedesca?
Sì, se opera in Italia in regime di stabilimento (succursale) o LPS (vendita transfrontaliera). La copertura ha effetti pieni in Italia. In caso di sinistro la gestione e' affidata al mandatario italiano dell'impresa tedesca.
Cos'e' la differenza tra mandatario art. 25 e art. 130?
L'art. 25 disciplina il rappresentante per la gestione sinistri delle imprese in LPS; l'art. 130 comma 2 disciplina il mandatario per i sinistri ex art. 151 negli altri Stati membri. Sono figure distinte ma con funzioni convergenti.
Se l'impresa straniera fallisce chi paga?
In primo luogo il Fondo di garanzia ex art. 283 (per insolvenza riconosciuta dall'autorita' home). La direttiva 2021/2118 ha introdotto meccanismi rafforzati di coordinamento tra Fondi nazionali.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Mercato unico assicurativo UE
L'art. 130 attua il principio del mercato unico assicurativo: ogni impresa autorizzata ad esercitare la RCA in uno Stato membro può operare in Italia (e viceversa) in regime di stabilimento (libera apertura di sedi secondarie) o di libera prestazione di servizi (LPS, vendita transfrontaliera senza sede fisica). Il contraente italiano può scegliere liberamente l'impresa, anche straniera, per la propria RCA.
Profilo della libera scelta
Il comma 1 chiarisce che la copertura può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata. La regola supera approcci di settorialità nazionale e si traduce in pressione competitiva sui premi. La comparabilità delle offerte e' favorita dalla trasparenza ex art. 131 e dagli obblighi informativi degli intermediari ex art. 132-bis.
Sistema dei mandatari
Il comma 2 impone alle imprese italiane e a quelle di Stato terzo di nominare, in ogni Stato membro, un mandatario per la gestione e la liquidazione dei sinistri ex art. 151. Il mandatario rappresenta l'impresa per i sinistri in cui sono coinvolti residenti dello Stato in cui opera. Funge da punto di contatto: riceve la richiesta, valuta, offre, paga. Riduce significativamente le barriere linguistiche e procedurali nei sinistri transfrontalieri.
Sostituzione del mandatario ex art. 25
Il comma 3 disciplina il caso in cui l'impresa, operante in LPS, non abbia nominato il rappresentante per la gestione sinistri ex art. 25: il mandatario nominato ai sensi del comma 2 assume tale funzione. La regola garantisce continuità di tutela al danneggiato italiano, evitando vuoti procedurali.
Vigilanza prudenziale home-host
Il principio della home country control significa che l'impresa e' vigilata dall'autorita' del paese di origine. L'IVASS vigila comunque sul rispetto degli obblighi di comportamento e di mandatariato verso il mercato italiano. Per le imprese in LPS l'IVASS coordina con l'autorita' home (EIOPA facilita lo scambio di informazioni).
Crisi e Brexit
Con la Brexit le imprese UK hanno perso il passaporto UE per LPS in Italia: hanno dovuto stabilire una succursale in uno Stato membro o uscire dal mercato italiano. L'art. 130 si e' applicato come strumento di tutela della continuità contrattuale, tramite mandatari designati e accordi di reciprocità.
Profilo concorrenziale del mercato
Il mercato unico ha effetti misurabili sui premi: l'osservatorio MIMIT ha rilevato che la concorrenza transfrontaliera ha contribuito ad abbassare i premi RCA italiani del 12% reale nel periodo 2014-2019, anche se la dinamica si e' arrestata negli ultimi cicli. La presenza di imprese estere in LPS aumenta la pressione competitiva ed e' un fattore di disciplina sulle imprese italiane. La trasparenza ex art. 131 e l'obbligo di comparazione ex art. 132-bis amplificano l'effetto del mercato unico.
Disciplina della cessione di portafoglio
Quando un'impresa autorizzata cede il portafoglio RCA italiano a un'altra impresa autorizzata, l'operazione e' soggetta ad autorizzazione IVASS ai sensi degli artt. 198 ss. del Codice. I contraenti vengono informati della cessione e mantengono diritti contrattuali immutati. Il mandatario ex art. 130 viene aggiornato o sostituito se necessario, con continuità nella gestione dei sinistri pendenti.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - polizza con compagnia francese
Caso 2: Caso Caia - impresa LPS senza mandatario art. 25
Domande frequenti
Posso assicurarmi con una compagnia tedesca?
Sì, se opera in Italia in regime di stabilimento (succursale) o LPS (vendita transfrontaliera). La copertura ha effetti pieni in Italia. In caso di sinistro la gestione e' affidata al mandatario italiano dell'impresa tedesca.
Cos'e' la differenza tra mandatario art. 25 e art. 130?
L'art. 25 disciplina il rappresentante per la gestione sinistri delle imprese in LPS; l'art. 130 comma 2 disciplina il mandatario per i sinistri ex art. 151 negli altri Stati membri. Sono figure distinte ma con funzioni convergenti.
Se l'impresa straniera fallisce chi paga?
In primo luogo il Fondo di garanzia ex art. 283 (per insolvenza riconosciuta dall'autorita' home). La direttiva 2021/2118 ha introdotto meccanismi rafforzati di coordinamento tra Fondi nazionali.