Indice
- I veicoli a motore in circolazione su strade di uso pubblico o equiparate devono essere assicurati per la RC verso terzi.
- La copertura comprende i danni alla persona dei trasportati a qualunque titolo.
- La polizza non opera se la circolazione avviene contro la volonta' del proprietario.
- La garanzia copre i sinistri anche negli altri Stati membri UE.
- L'obbligo si estende anche alle aree private aperte al pubblico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 122 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli a motore
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Commento
Architettura dell'obbligo RC auto
L'art. 122 e' la norma cardine dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA). Recepisce la direttiva Motor Insurance 2009/103/CE, da ultimo aggiornata dalla direttiva (UE) 2021/2118. L'obbligo opera sui veicoli a motore in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, con copertura minima dei danni a terzi non inferiore ai massimali dell'art. 128.
Trasportati come terzi qualificati
Il comma 2 precisa che la copertura comprende i danni alla persona di chiunque sia trasportato, a qualsiasi titolo (oneroso, gratuito, di cortesia). E' una scelta legislativa che si discosta dalla regola generale dell'art. 1917 c.c. e che attua il principio europeo di equiparazione del trasportato a vittima qualificata. Resta esclusa, secondo la giurisprudenza, l'azione del conducente responsabile contro se stesso (art. 129 comma 1).
Circolazione contro la volonta' del proprietario
Il comma 3 esonera l'assicuratore quando il veicolo circoli contro la volonta' del proprietario (furto, uso abusivo), a condizione che la denuncia alle autorita' sia stata presentata. Decorre dal giorno successivo alla denuncia. Il danneggiato non resta privo di tutela: si rivolge al Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 283 ss.) che indennizza e poi esercita azione di regresso contro il responsabile. La giurisprudenza ha precisato che la "volonta' contraria" deve essere effettiva e provata, non meramente presunta.
Estensione transfrontaliera
Il comma 4 estende la copertura agli altri Stati membri secondo le rispettive legislazioni nazionali, salvo migliori garanzie del contratto italiano. E' il principio della Single Premium Single Policy: con la polizza italiana si circola in tutta l'UE e nei Paesi dello SEE senza polizze ulteriori. La direttiva 2021/2118 ha rafforzato la tutela in caso di insolvenza dell'impresa estera, istituendo punti di contatto nazionali.
Aree private equiparate
Cass. SS.UU. 8620/2015 e successive sentenze hanno esteso l'obbligo alle aree private aperte ad un pubblico indifferenziato (parcheggi di centri commerciali, aree di servizio, aree aziendali con accesso a clienti). La direttiva 2021/2118 ha codificato questo principio a livello europeo.
Ratio della disciplina
L'art. 122 risponde alla logica di socializzazione del rischio strada: la mobilita' a motore genera danni inevitabili e di entita' significativa; lo Stato impone copertura assicurativa per garantire effettivo risarcimento alle vittime. Il bene tutelato non e' solo l'interesse del proprietario, ma l'interesse generale alla tutela delle vittime della strada.
Coordinamento con il codice civile
L'art. 122 si raccorda con gli artt. 2043 e 2054 c.c. che disciplinano la responsabilita' civile da circolazione veicoli. L'art. 2054 c.c. fissa presunzioni di colpa (a carico del conducente verso danneggiato non trasportato, in solido con il proprietario in caso di mancata custodia, di pari colpa nel concorso di veicoli); l'art. 122 assicura la copertura economica di tale responsabilita'. La somma dei due regimi delinea un sistema completo di tutela del danneggiato: imputazione del torto (codice civile) e risarcibilita' effettiva (Codice delle assicurazioni).
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 180/2017
Sulla obbligatorieta della copertura RC auto e sul perimetro di operativita del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in correlazione con gli obblighi di assicurazione dei veicoli a motore.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
regolamento · Reg. IVASS n. 41 del 2 agosto 2018
IVASS
Disciplina degli obblighi informativi e delle regole di comportamento dei distributori nella vendita di polizze RC auto e prodotti assicurativi danni.
Leggi il documento su www.ivass.itprovvedimento · Polizza CARD
Provv. IVASS n. 72/2018
Disciplina della procedura di risarcimento diretto e della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) collegata all'art. 122 CAP.
Leggi il documento su www.ivass.itdirettiva · Direttiva 2009/103/CE (RC auto)
Fonte ufficiale
Direttiva UE consolidata in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, base normativa dell'art. 122 CAP.
Leggi il documento su eur-lex.europa.euCasi pratici
Caso 1: Caso Tizio — incidente in parcheggio centro commerciale
Caso 2: Caso Caia — veicolo rubato
Domande frequenti
L'obbligo vale anche per veicoli che non escono mai su strada pubblica?
Dipende. Veicoli operanti solo in aree non aperte al pubblico (depositi, stabilimenti) sono esclusi (art. 122-bis). Veicoli che accedono ad aree private aperte al pubblico sono soggetti all'obbligo dopo Cass. SS.UU. 8620/2015 e direttiva 2021/2118.
Il trasportato di cortesia e' coperto?
Si'. Il comma 2 copre i danni alla persona del trasportato qualunque sia il titolo del trasporto. La giurisprudenza include il passeggero gratuito, l'autostoppista, il conoscente trasportato per favore.
Se il veicolo viene rubato la polizza paga i danni causati al terzo?
No, se la circolazione e' contro la volonta' del proprietario (e questi ha denunciato il furto). Il danneggiato si rivolge al Fondo di garanzia ex artt. 283 ss., che indennizza e poi recupera dal responsabile.
Vedi anche