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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS individua con regolamento i casi in cui la consulenza e' obbligatoria.
  • In caso di consulenza, il distributore raccoglie informazioni su conoscenze, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi del contraente.
  • La raccomandazione deve essere adeguata al profilo e alla capacita' di sostenere perdite.
  • La consulenza obbligatoria non può gravare economicamente sul cliente.
  • Il distributore comunica al cliente come il prodotto raccomandato risponde alle sue caratteristiche.

Testo dell'articoloVigente

Art. 121-septies D.Lgs. 209/2005 — Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.

3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo.

4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente stesso.

5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4.

6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato al contraente stesso. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informano altresì il cliente, ai sensi dalla valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela alla quale il prodotto non può essere distribuito.

7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui al comma 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso.

8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri documenti o testi normativi.

9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti.

10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.

11. 11. Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che: a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalità applicative del presente articolo, inclusa la possibilità di fornire le relative informazioni in formato standardizzato. (45)

Commento

Doppio binario adeguatezza/appropriatezza

Il modello IDD ricalca quello MiFID II: chi presta consulenza valuta l'adeguatezza (il prodotto risponde a obiettivi, situazione finanziaria, tolleranza al rischio del contraente); chi opera senza consulenza valuta almeno l'appropriatezza (il contraente ha conoscenze ed esperienza sufficienti). L'art. 121-septies disciplina entrambi i livelli, con prevalenza del modello adeguatezza-consulenza.

Quando la consulenza e' obbligatoria

Il comma 1 rinvia al regolamento IVASS 45/2020 per individuare i casi obbligatori. Sono tali, in pratica: i prodotti complessi (multiramo, index linked complessi, prodotti con leva), la distribuzione a contraenti vulnerabili (anziani, low-financial-literacy), gli importi premiali significativi, le situazioni in cui il prodotto e' una porzione rilevante del patrimonio del cliente. L'IVASS aggiorna periodicamente l'elenco sulla base delle evidenze di mercato.

Information gathering per adeguatezza

Il comma 2 elenca i pilastri della profilatura: conoscenze ed esperienze del cliente sul tipo di investimento; situazione finanziaria, inclusa la capacita' di sostenere perdite; obiettivi di investimento, tra cui orizzonte temporale e tolleranza al rischio. La raccolta avviene tramite questionario standardizzato (MiFID-like) integrato da colloquio. I dati vanno aggiornati periodicamente per i clienti seguiti in continuita'.

Test di adeguatezza ed evidenza

Il distributore non può raccomandare prodotti per cui il cliente non sostiene perdite o per cui la tolleranza al rischio sia inadeguata. La raccomandazione e' formalizzata in una "dichiarazione di adeguatezza" che spiega come il prodotto risponde a obiettivi, situazione, conoscenze. Il documento accompagna la sottoscrizione e ha valenza probatoria nei contenziosi successivi.

Gratuita' della consulenza obbligatoria

Il comma 2 ultima parte stabilisce che la consulenza obbligatoria non può gravare economicamente sul cliente. La regola e' di particolare rilevanza: impedisce di scaricare sul contraente costi che derivano da un obbligo legale del distributore. Resta legittima la consulenza evoluta a parcella, scelta volontariamente dal contraente in alternativa al modello commissionale.

Appropriatezza nel modello execution-only

Per i prodotti non complessi distribuiti senza consulenza, il distributore valuta solo l'appropriatezza: se il cliente non ha esperienza, avverte ma può procedere su sua iniziativa. Per gli IBIPs complessi questo modello non e' ammesso: occorre sempre consulenza.

Aggiornamento periodico della profilatura

La profilatura del cliente non e' un atto una tantum: situazione finanziaria, obiettivi e tolleranza al rischio mutano nel tempo. Il regolamento IVASS 45/2020 prevede revisione almeno triennale per i contraenti in continuita' di rapporto, con ricalcolo del questionario e nuova valutazione di adeguatezza dei prodotti detenuti. La modifica significativa del profilo (riduzione del reddito, eredita', evento familiare) impone aggiornamento immediato e, se necessario, raccomandazione di disinvestimento.

Profilo di responsabilita' professionale

La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il distributore risponde per inadeguatezza anche se il cliente ha firmato consenso informato: la firma non sana l'inadeguatezza oggettiva (Cass. 1376/2016 in materia MiFID, applicabile per analogia agli IBIPs). Il distributore deve dimostrare con la dichiarazione di adeguatezza il percorso logico della raccomandazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — pensionato e index linked complesso

Caso 2: Caso Caia — appropriatezza in execution-only

Domande frequenti

Cosa significa capacita' di sostenere perdite?

E' la quota del patrimonio del cliente che puo' essere persa senza incidere sulla sua qualita' di vita o sui suoi impegni essenziali. Si valuta su reddito, patrimonio liquido, vincoli e orizzonte temporale.

Il questionario di adeguatezza puo' essere autodichiarato dal cliente?

Si', ma il distributore deve verificare la coerenza interna delle risposte e segnalare eventuali contraddizioni. Un'autodichiarazione palesemente irragionevole non legittima la vendita di prodotti inadeguati.

Se il cliente vuole un prodotto inadeguato si puo' procedere?

In modello consulenza no: l'inadeguatezza blocca la raccomandazione. Si puo' al massimo riproporre prodotti alternativi adeguati. Nel modello execution-only su prodotti non complessi e' possibile, con avvertenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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