Testo dell'articoloVigente
Art. 121-octies D.Lgs. 209/2005 – (Protocollo d’intesa)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. l'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→art. 121-sexies ASSICURAZIONI→art. 122 ASSICURAZIONI→art. 122-bis ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 121-bis D.Lgs. 209/2005 – Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi→Art. 121 D.Lgs. 209/2005 – Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza→Art. 120-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Vendita abbinata→Art. 120-quater D.Lgs. 209/2005 – (Modalità dell’informazione)→Art. 120-ter D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza sui conflitti di interesse)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della cooperazione tra autorità
Gli IBIPs sono prodotti ibridi: contenuto finanziario (investimento) in forma assicurativa (polizza vita). Vigilanza assicurativa e vigilanza finanziaria si sovrappongono. L'art. 121-octies impone alle due autorità competenti (IVASS per il versante assicurativo, CONSOB per il versante finanziario) di coordinarsi formalmente attraverso un protocollo d'intesa. La logica è duplice: garantire al consumatore lo stesso livello di tutela qualunque sia l'inquadramento del prodotto; evitare arbitraggio regolamentare da parte degli operatori.
Contenuto tipico del protocollo
Il protocollo IVASS-CONSOB del 2018 (e aggiornamenti successivi) disciplina: scambio sistematico di dati e segnalazioni; ispezioni congiunte su distributori che operano in entrambi i mondi (es. banche con SIM e canale assicurativo); comuni linee interpretative su POG, conflitti di interesse, test di adeguatezza; coordinamento sanzionatorio per evitare bis in idem; condivisione del registro IORP e di altri archivi rilevanti.
Profilo procedurale
Il protocollo non è fonte normativa: è un atto di coordinamento amministrativo. I suoi contenuti vincolano le autorità nei loro rapporti reciproci, ma non sono direttamente opponibili ai vigilati come fonte di obblighi nuovi. Restano vincolanti i regolamenti che IVASS e CONSOB adottano ciascuna nel proprio perimetro.
EIOPA-ESMA: il modello europeo
A livello europeo lo stesso schema è previsto tra EIOPA e ESMA, con joint committee permanente. Le linee guida congiunte (es. su PRIIPs KID, su POG IBIPs) sono recepite dalle autorità nazionali e tradotte negli atti amministrativi italiani.
Tutela del consumatore come fine
L'ultimo profilo del comma 1 chiarisce che la finalità del coordinamento è la tutela del consumatore, non l'autocompletamento istituzionale. Il consumatore può beneficiare di canali di reclamo coordinati: un reclamo su una polizza unit linked può essere instradato dalla CONSOB all'IVASS o viceversa senza perdita di tutela.
Casi applicativi
Esempi: ispezione congiunta su banche distributrici di IBIPs e MiFID products con stessi clienti; chiarimenti coordinati su quando un prodotto è IBIP e quando è fondo UCITS travestito; vigilanza sull'applicazione uniforme del questionario di adeguatezza.
Evoluzione del coordinamento e nuove sfide
L'introduzione del regolamento UE 2022/2554 (DORA) sulla resilienza operativa digitale e il progressivo sviluppo della distribuzione tramite piattaforme tecnologiche (insurtech, comparatori, robo-advisor) richiedono al protocollo IVASS-CONSOB di aggiornarsi con costanza. I temi più recenti riguardano la vigilanza sulle piattaforme online che distribuiscono sia prodotti finanziari sia IBIPs, l'individuazione dei tokenizzati assicurativi e l'applicazione delle regole adeguatezza in ambiente algoritmico. Le linee guida congiunte coprono ormai tutto il ciclo di vita del prodotto.
Coordinamento con la Banca d'Italia
Per i distributori che operano anche in attività bancaria (banche universali, gruppi misti) entra in gioco anche la Banca d'Italia in funzione di vigilanza prudenziale. Il protocollo si estende a un triangolo IVASS-CONSOB-BdI per garantire visione integrata sul soggetto vigilato, con scambio dati su capitale, liquidità, distribuzione, conformità.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio banca - ispezione congiunta
Caso 2: Caso Caia - reclamo instradato
Domande frequenti
Il protocollo IVASS-CONSOB è pubblico?
Sì, è pubblicato sui siti istituzionali delle due autorità. La trasparenza serve a rendere noti gli ambiti di cooperazione e a consentire ai vigilati di organizzare la propria compliance.
Un distributore può invocare il protocollo per limitare un controllo?
No. Il protocollo regola i rapporti tra autorità, non riduce gli obblighi dei vigilati. Eventuali sovrapposizioni di controlli sono evitate per via interna alle autorità.
Cosa succede in caso di sanzione doppia per lo stesso fatto?
Il protocollo prevede coordinamento sanzionatorio per evitare bis in idem. In caso di violazione il vigilato può eccepire l'unicita' del fatto secondo i principi della Corte EDU (Grande Stevens, A. e B. c. Norvegia).