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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS e la CONSOB definiscono un protocollo d'intesa per il coordinamento operativo.
  • Obiettivo: assicurare una disciplina coerente che tuteli il consumatore di IBIPs.
  • La doppia natura assicurativa e finanziaria degli IBIPs richiede vigilanza congiunta.
  • Il protocollo copre scambio dati, ispezioni coordinate, comuni linee guida applicative.
  • E' lo strumento per evitare arbitraggio regolamentare tra perimetri.

Testo dell'articoloVigente

Art. 121-octies D.Lgs. 209/2005 — (Protocollo d’intesa)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. l'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore)) . ((45))

Commento

Ratio della cooperazione tra autorita'

Gli IBIPs sono prodotti ibridi: contenuto finanziario (investimento) in forma assicurativa (polizza vita). Vigilanza assicurativa e vigilanza finanziaria si sovrappongono. L'art. 121-octies impone alle due autorita' competenti (IVASS per il versante assicurativo, CONSOB per il versante finanziario) di coordinarsi formalmente attraverso un protocollo d'intesa. La logica e' duplice: garantire al consumatore lo stesso livello di tutela qualunque sia l'inquadramento del prodotto; evitare arbitraggio regolamentare da parte degli operatori.

Contenuto tipico del protocollo

Il protocollo IVASS-CONSOB del 2018 (e aggiornamenti successivi) disciplina: scambio sistematico di dati e segnalazioni; ispezioni congiunte su distributori che operano in entrambi i mondi (es. banche con SIM e canale assicurativo); comuni linee interpretative su POG, conflitti di interesse, test di adeguatezza; coordinamento sanzionatorio per evitare bis in idem; condivisione del registro IORP e di altri archivi rilevanti.

Profilo procedurale

Il protocollo non e' fonte normativa: e' un atto di coordinamento amministrativo. I suoi contenuti vincolano le autorita' nei loro rapporti reciproci, ma non sono direttamente opponibili ai vigilati come fonte di obblighi nuovi. Restano vincolanti i regolamenti che IVASS e CONSOB adottano ciascuna nel proprio perimetro.

EIOPA-ESMA: il modello europeo

A livello europeo lo stesso schema e' previsto tra EIOPA e ESMA, con joint committee permanente. Le linee guida congiunte (es. su PRIIPs KID, su POG IBIPs) sono recepite dalle autorita' nazionali e tradotte negli atti amministrativi italiani.

Tutela del consumatore come fine

L'ultimo profilo del comma 1 chiarisce che la finalita' del coordinamento e' la tutela del consumatore, non l'autocompletamento istituzionale. Il consumatore può beneficiare di canali di reclamo coordinati: un reclamo su una polizza unit linked può essere instradato dalla CONSOB all'IVASS o viceversa senza perdita di tutela.

Casi applicativi

Esempi: ispezione congiunta su banche distributrici di IBIPs e MiFID products con stessi clienti; chiarimenti coordinati su quando un prodotto e' IBIP e quando e' fondo UCITS travestito; vigilanza sull'applicazione uniforme del questionario di adeguatezza.

Evoluzione del coordinamento e nuove sfide

L'introduzione del regolamento UE 2022/2554 (DORA) sulla resilienza operativa digitale e il progressivo sviluppo della distribuzione tramite piattaforme tecnologiche (insurtech, comparatori, robo-advisor) richiedono al protocollo IVASS-CONSOB di aggiornarsi con costanza. I temi più recenti riguardano la vigilanza sulle piattaforme online che distribuiscono sia prodotti finanziari sia IBIPs, l'individuazione dei tokenizzati assicurativi e l'applicazione delle regole adeguatezza in ambiente algoritmico. Le linee guida congiunte coprono ormai tutto il ciclo di vita del prodotto.

Coordinamento con la Banca d'Italia

Per i distributori che operano anche in attività bancaria (banche universali, gruppi misti) entra in gioco anche la Banca d'Italia in funzione di vigilanza prudenziale. Il protocollo si estende a un triangolo IVASS-CONSOB-BdI per garantire visione integrata sul soggetto vigilato, con scambio dati su capitale, liquidita', distribuzione, conformita'.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio banca — ispezione congiunta

Caso 2: Caso Caia — reclamo instradato

Domande frequenti

Il protocollo IVASS-CONSOB e' pubblico?

Si', e' pubblicato sui siti istituzionali delle due autorita'. La trasparenza serve a rendere noti gli ambiti di cooperazione e a consentire ai vigilati di organizzare la propria compliance.

Un distributore puo' invocare il protocollo per limitare un controllo?

No. Il protocollo regola i rapporti tra autorita', non riduce gli obblighi dei vigilati. Eventuali sovrapposizioni di controlli sono evitate per via interna alle autorita'.

Cosa succede in caso di sanzione doppia per lo stesso fatto?

Il protocollo prevede coordinamento sanzionatorio per evitare bis in idem. In caso di violazione il vigilato puo' eccepire l'unicita' del fatto secondo i principi della Corte EDU (Grande Stevens, A. e B. c. Norvegia).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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