Art. 121-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Conflitti di interesse)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.
2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono:
a) fornite su un supporto durevole;
b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
45
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Imprese e intermediari che distribuiscono IBIPs applicano l'art. 119-bis su regole di comportamento e conflitti di interesse.
L'informativa sui conflitti va resa su supporto durevole e in forma sufficientemente dettagliata.
La norma deroga all'art. 120-quater sui canali ordinari di informativa precontrattuale.
Il contenuto deve consentire al contraente una decisione consapevole sulla distribuzione.
Sanzioni IVASS in caso di violazione dell'obbligo di disclosure.
Indice dei contenuti
Cornice IDD-IBIPs e specificità dell'art. 121-quinquies
La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Insurance-Based Investment Products, IBIPs) e' regolata in Italia dagli artt. 121-bis ss. del Codice, che recepiscono il capo VI della direttiva IDD 2016/97/UE e le norme delegate del regolamento UE 2017/2359. Il legislatore ha imposto a imprese e intermediari standard rafforzati di tutela del contraente, allineati a quelli MiFID II per i prodotti finanziari. L'art. 121-quinquies disciplina lo specifico profilo dei conflitti di interesse: come prevenirli, come gestirli, come comunicarli quando residuali.
Rinvio all'art. 119-bis e perimetro applicativo
Il comma 1 opera un rinvio integrale all'art. 119-bis, che impone l'adozione di policy organizzative e procedurali idonee a identificare ed evitare i conflitti che possano ledere gli interessi dei clienti. Il perimetro comprende: la struttura proprietaria del distributore; gli incentivi monetari e non monetari ricevuti dalle imprese mandanti; i rapporti di gruppo tra produttore e distributore; le politiche remunerative del personale; le offerte concentrate su prodotti propri o di gruppo. Il regolamento IVASS 40/2018 dettaglia gli obblighi di mappatura dei conflitti e di tenuta di un registro aggiornato.
Disclosure su supporto durevole
Quando il conflitto non può essere prevenuto, il distributore deve comunicarlo al contraente in via preventiva. Il comma 2 fissa due requisiti: il supporto durevole (cartaceo o equivalente digitale che permetta archiviazione e consultazione) e il dettaglio sufficiente in funzione delle caratteristiche del cliente. Un cliente retail richiede una descrizione del conflitto comprensibile, non meramente nominale; un cliente professionale può ricevere informazione tecnica più sintetica.
Contenuto minimo della comunicazione
La prassi IVASS, conforme alle linee guida EIOPA, richiede: la natura del conflitto (es. incentivi su un determinato prodotto vita); i soggetti coinvolti (impresa, intermediario, gruppo); l'impatto potenziale sulla scelta proposta; le misure adottate per mitigarlo (selezione comparativa, parere indipendente). Una formula generica come "potrebbero esistere conflitti" non basta a integrare l'obbligo.
Coordinamento con la consulenza obbligatoria
L'art. 121-quinquies si applica anche quando la consulenza e' fornita su iniziativa del distributore. In tal caso il conflitto va comunicato prima della raccomandazione, perché altrimenti la valutazione di adeguatezza ex art. 121-septies risulterebbe viziata in radice.
Sanzioni e tutele civili
La violazione integra illecito amministrativo con sanzione fino a 5 milioni di euro o al 5% del fatturato (art. 324-ter Codice). Sul piano civile, l'omessa informativa può fondare un'azione di nullità per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.) o di risarcimento per inadempimento informativo. La giurisprudenza di merito ha già annullato polizze multiramo collocate senza disclosure adeguata su retrocessioni di commissioni.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - incentivi più alti su un prodotto unit linked
Caso 2: Caso Caia - banca distributrice di prodotti di gruppo
Domande frequenti
Cosa si intende per supporto durevole?
Qualsiasi strumento (cartaceo, e-mail con allegato non modificabile, area riservata con archiviazione) che consenta al contraente di conservare informazioni personali per il tempo necessario e di riprodurle invariate. Una pagina web statica e dinamica senza salvataggio non e' supporto durevole.
Quali sono i conflitti tipici nella distribuzione IBIPs?
Incentivi monetari più elevati su alcuni prodotti, appartenenza di impresa e intermediario al medesimo gruppo, contest commerciali interni, retrocessioni asimmetriche tra rami III e I, partecipazioni reciproche.
Se il distributore comunica il conflitto e' a posto?
No. La disclosure e' rimedio residuale: prima vanno adottate misure organizzative e procedurali per prevenirlo. La sola comunicazione non sana un conflitto che il distributore poteva evitare.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Cornice IDD-IBIPs e specificità dell'art. 121-quinquies
La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Insurance-Based Investment Products, IBIPs) e' regolata in Italia dagli artt. 121-bis ss. del Codice, che recepiscono il capo VI della direttiva IDD 2016/97/UE e le norme delegate del regolamento UE 2017/2359. Il legislatore ha imposto a imprese e intermediari standard rafforzati di tutela del contraente, allineati a quelli MiFID II per i prodotti finanziari. L'art. 121-quinquies disciplina lo specifico profilo dei conflitti di interesse: come prevenirli, come gestirli, come comunicarli quando residuali.
Rinvio all'art. 119-bis e perimetro applicativo
Il comma 1 opera un rinvio integrale all'art. 119-bis, che impone l'adozione di policy organizzative e procedurali idonee a identificare ed evitare i conflitti che possano ledere gli interessi dei clienti. Il perimetro comprende: la struttura proprietaria del distributore; gli incentivi monetari e non monetari ricevuti dalle imprese mandanti; i rapporti di gruppo tra produttore e distributore; le politiche remunerative del personale; le offerte concentrate su prodotti propri o di gruppo. Il regolamento IVASS 40/2018 dettaglia gli obblighi di mappatura dei conflitti e di tenuta di un registro aggiornato.
Disclosure su supporto durevole
Quando il conflitto non può essere prevenuto, il distributore deve comunicarlo al contraente in via preventiva. Il comma 2 fissa due requisiti: il supporto durevole (cartaceo o equivalente digitale che permetta archiviazione e consultazione) e il dettaglio sufficiente in funzione delle caratteristiche del cliente. Un cliente retail richiede una descrizione del conflitto comprensibile, non meramente nominale; un cliente professionale può ricevere informazione tecnica più sintetica.
Contenuto minimo della comunicazione
La prassi IVASS, conforme alle linee guida EIOPA, richiede: la natura del conflitto (es. incentivi su un determinato prodotto vita); i soggetti coinvolti (impresa, intermediario, gruppo); l'impatto potenziale sulla scelta proposta; le misure adottate per mitigarlo (selezione comparativa, parere indipendente). Una formula generica come "potrebbero esistere conflitti" non basta a integrare l'obbligo.
Coordinamento con la consulenza obbligatoria
L'art. 121-quinquies si applica anche quando la consulenza e' fornita su iniziativa del distributore. In tal caso il conflitto va comunicato prima della raccomandazione, perché altrimenti la valutazione di adeguatezza ex art. 121-septies risulterebbe viziata in radice.
Sanzioni e tutele civili
La violazione integra illecito amministrativo con sanzione fino a 5 milioni di euro o al 5% del fatturato (art. 324-ter Codice). Sul piano civile, l'omessa informativa può fondare un'azione di nullità per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.) o di risarcimento per inadempimento informativo. La giurisprudenza di merito ha già annullato polizze multiramo collocate senza disclosure adeguata su retrocessioni di commissioni.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - incentivi più alti su un prodotto unit linked
Caso 2: Caso Caia - banca distributrice di prodotti di gruppo
Domande frequenti
Cosa si intende per supporto durevole?
Qualsiasi strumento (cartaceo, e-mail con allegato non modificabile, area riservata con archiviazione) che consenta al contraente di conservare informazioni personali per il tempo necessario e di riprodurle invariate. Una pagina web statica e dinamica senza salvataggio non e' supporto durevole.
Quali sono i conflitti tipici nella distribuzione IBIPs?
Incentivi monetari più elevati su alcuni prodotti, appartenenza di impresa e intermediario al medesimo gruppo, contest commerciali interni, retrocessioni asimmetriche tra rami III e I, partecipazioni reciproche.
Se il distributore comunica il conflitto e' a posto?
No. La disclosure e' rimedio residuale: prima vanno adottate misure organizzative e procedurali per prevenirlo. La sola comunicazione non sana un conflitto che il distributore poteva evitare.