Art. 121-ter D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.
2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:
a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;
b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.
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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'IVASS adotta disposizioni regolamentari per dettagliare gli obblighi POG di produttori e distributori.
Il regolamento si conforma agli atti delegati UE (Reg. 2017/2358/UE).
I requisiti sono proporzionati a complessità del prodotto e profilo dei clienti.
L'obbligo POG si applica anche alle imprese di altri Stati UE operanti in Italia in regime di interesse generale.
Indice dei contenuti
La cornice regolamentare del POG
L'art. 121-ter completa la disciplina dell'art. 121-bis affidando a IVASS il potere di adottare disposizioni regolamentari di dettaglio sugli obblighi POG. La fonte primaria sono gli atti delegati della Commissione UE: il regolamento delegato 2017/2358/UE specifica i requisiti per produttori e distributori in attuazione della direttiva IDD. IVASS recepisce e integra con regolamento nazionale (regolamento IVASS 45/2020).
I quattro pilastri del POG
Il regolamento articola il POG su quattro pilastri: 1) processo di approvazione del prodotto, con identificazione del mercato target e del negative market; 2) test del prodotto in fase di disegno per verificare allineamento col target; 3) monitoraggio del prodotto in fase distributiva (feedback da reclami, indicatori di adeguatezza); 4) revisione periodica e azioni correttive in caso di scostamenti rilevanti.
Proporzionalità
Gli obblighi POG sono proporzionati alla complessità del prodotto e al profilo dei clienti. Per prodotti standard distribuiti a clientela retail (RC auto, viaggio) bastano schede POG sintetiche e processi semplificati. Per prodotti complessi (IBIP, vita unit linked, prodotti structured) il processo POG e' analitico, con test specifici, scenari di stress, simulazioni di costi.
Imprese UE e POG
L'obbligo POG si applica anche alle imprese di altri Stati UE che operano in Italia in regime di interesse generale (art. 116-decies). La disciplina di home country e' integrata da quella italiana ospitante. Il distributore italiano che colloca prodotti di compagnia UE deve disporre della documentazione POG, che la compagnia UE e' tenuta a fornire in italiano o lingua concordata.
Sanzioni e vigilanza
La violazione delle disposizioni POG attiva le sanzioni del regolamento IVASS e degli artt. 324 ss. del Codice. IVASS verifica nelle ispezioni l'effettivita' della catena POG, non solo la presenza formale di documentazione. La sostanza prevale sulla forma: schede POG generiche o non aggiornate sono trattate come assenza di POG. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sentenze 2022-2024) conferma il rigore IVASS sui controlli POG.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformità a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Vita Cyprus - POG carente in distribuzione italiana
Caso 2: Caso Caia - revisione POG dopo cluster di reclami
Domande frequenti
Qual e' la fonte regolamentare del POG italiano?
Il regolamento IVASS 45/2020 (e successive integrazioni), che recepisce il regolamento delegato UE 2017/2358 e dettaglia i requisiti POG per produttori e distributori operanti in Italia.
Come si applica la proporzionalità nel POG?
Gli obblighi sono modulati sulla complessità del prodotto e sul profilo dei clienti. Prodotti retail standard hanno schede POG sintetiche; IBIP e prodotti complessi richiedono test, scenari di stress, simulazioni di costi.
Le compagnie UE devono rispettare il POG italiano?
Sì, quando operano in Italia in regime di interesse generale. Devono fornire ai distributori italiani la documentazione POG, traducendola se richiesto e mantenendola aggiornata.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La cornice regolamentare del POG
L'art. 121-ter completa la disciplina dell'art. 121-bis affidando a IVASS il potere di adottare disposizioni regolamentari di dettaglio sugli obblighi POG. La fonte primaria sono gli atti delegati della Commissione UE: il regolamento delegato 2017/2358/UE specifica i requisiti per produttori e distributori in attuazione della direttiva IDD. IVASS recepisce e integra con regolamento nazionale (regolamento IVASS 45/2020).
I quattro pilastri del POG
Il regolamento articola il POG su quattro pilastri: 1) processo di approvazione del prodotto, con identificazione del mercato target e del negative market; 2) test del prodotto in fase di disegno per verificare allineamento col target; 3) monitoraggio del prodotto in fase distributiva (feedback da reclami, indicatori di adeguatezza); 4) revisione periodica e azioni correttive in caso di scostamenti rilevanti.
Proporzionalità
Gli obblighi POG sono proporzionati alla complessità del prodotto e al profilo dei clienti. Per prodotti standard distribuiti a clientela retail (RC auto, viaggio) bastano schede POG sintetiche e processi semplificati. Per prodotti complessi (IBIP, vita unit linked, prodotti structured) il processo POG e' analitico, con test specifici, scenari di stress, simulazioni di costi.
Imprese UE e POG
L'obbligo POG si applica anche alle imprese di altri Stati UE che operano in Italia in regime di interesse generale (art. 116-decies). La disciplina di home country e' integrata da quella italiana ospitante. Il distributore italiano che colloca prodotti di compagnia UE deve disporre della documentazione POG, che la compagnia UE e' tenuta a fornire in italiano o lingua concordata.
Sanzioni e vigilanza
La violazione delle disposizioni POG attiva le sanzioni del regolamento IVASS e degli artt. 324 ss. del Codice. IVASS verifica nelle ispezioni l'effettivita' della catena POG, non solo la presenza formale di documentazione. La sostanza prevale sulla forma: schede POG generiche o non aggiornate sono trattate come assenza di POG. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sentenze 2022-2024) conferma il rigore IVASS sui controlli POG.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformità a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Vita Cyprus - POG carente in distribuzione italiana
Caso 2: Caso Caia - revisione POG dopo cluster di reclami
Domande frequenti
Qual e' la fonte regolamentare del POG italiano?
Il regolamento IVASS 45/2020 (e successive integrazioni), che recepisce il regolamento delegato UE 2017/2358 e dettaglia i requisiti POG per produttori e distributori operanti in Italia.
Come si applica la proporzionalità nel POG?
Gli obblighi sono modulati sulla complessità del prodotto e sul profilo dei clienti. Prodotti retail standard hanno schede POG sintetiche; IBIP e prodotti complessi richiedono test, scenari di stress, simulazioni di costi.
Le compagnie UE devono rispettare il POG italiano?
Sì, quando operano in Italia in regime di interesse generale. Devono fornire ai distributori italiani la documentazione POG, traducendola se richiesto e mantenendola aggiornata.