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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma fissa il criterio di calcolo del reddito di riferimento per liquidare il danno patrimoniale da inabilita' temporanea o invalidita' permanente.
  • Per il lavoratore dipendente vale il reddito lordo più elevato dell'ultimo triennio, comprensivo di redditi esenti.
  • Per il lavoratore autonomo si guarda al reddito netto più elevato dichiarato ai fini IRPEF nell'ultimo triennio.
  • E' sempre ammessa prova contraria, ma uno scostamento oltre il quinto attiva segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
  • In assenza di reddito documentato si applica il triplo della pensione sociale annua come parametro minimo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 137 D.Lgs. 209/2005 — Danno patrimoniale

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.

2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Commento

Funzione della norma nel sistema risarcitorio RC auto

L'art. 137 risolve uno dei nodi più delicati della liquidazione del danno alla persona da sinistro stradale: come quantificare il pregiudizio economico legato alla perdita o riduzione di capacita' di lavoro. Il legislatore ha scelto un criterio presuntivo ancorato a basi reddituali documentali, evitando che il danneggiato debba ricostruire da zero la propria storia contributiva. La logica e' duplice: dare certezza alla compagnia in fase di offerta ex art. 148 e tutelare la posizione del danneggiato fissando soglie minime.

Lavoro dipendente: reddito lordo, comprensivo degli esenti

Per il lavoratore subordinato il parametro e' il reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti, al lordo di ritenute e detrazioni. La giurisprudenza di legittimita' chiarisce che la formula vuole catturare la capacita' reddituale effettiva, non il netto in busta paga. Vanno quindi computati straordinari ricorrenti, indennita' di trasferta, premi produzione, mensilita' aggiuntive. Il dato si trae dalla certificazione unica o dal modello 730 dell'ultimo triennio: si seleziona l'annualita' più favorevole, non la media.

Lavoro autonomo: reddito netto IRPEF

Per professionisti, artigiani, commercianti, agricoltori, lavoratori parasubordinati il riferimento e' il reddito netto dichiarato ai fini IRPEF. Anche qui vale il principio dell'annualita' migliore nel triennio. La regola previene tanto manovre opportunistiche del danneggiato (gonfiare il reddito in giudizio) quanto sottostime sistematiche della compagnia. La Corte di cassazione ha precisato che, in presenza di un'attività di recente avvio, e' ammessa la dimostrazione di un reddito prospettico se sorretto da elementi obiettivi (carico clienti consolidato, contratti pluriennali).

Prova contraria e segnalazione all'Agenzia delle Entrate

Il danneggiato può sempre dimostrare un reddito reale superiore a quello dichiarato. Il legislatore tuttavia disincentiva fenomeni di evasione: se la prova fa emergere un reddito effettivo superiore di oltre un quinto rispetto alle dichiarazioni fiscali, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La disposizione si raccorda con il dovere di collaborazione tra giurisdizione e amministrazione finanziaria e produce un effetto deterrente non trascurabile.

Parametro minimo del triplo della pensione sociale

Per le persone senza reddito documentabile (studenti, casalinghe, disoccupati di lunga data, minori), il comma 3 fissa una soglia di calcolo non inferiore a tre volte la pensione sociale annua. E' una clausola di chiusura coerente con la tutela costituzionale dell'integrita' della persona (art. 32 Cost.) e con il principio di integralita' del risarcimento. La giurisprudenza di merito applica il parametro anche al lavoro casalingo, riconoscendo dignita' economica all'attività domestica.

Coordinamento con artt. 138 e 139

L'art. 137 incide solo sulla componente patrimoniale del danno: il danno biologico, morale ed esistenziale segue le tabelle uniche degli artt. 138 (lesioni di non lieve entita') e 139 (lieve entita'). Il professionista accorto, in sede di richiesta ex art. 148, separa con cura le voci patrimoniali (perdita di guadagno, spese mediche documentate, riduzione di capacita' lavorativa specifica) da quelle non patrimoniali, agganciandole ai parametri normativi rispettivi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — autonomo con redditi variabili

Caso 2: Caso Caia — studentessa universitaria

Domande frequenti

Quale anno del triennio si prende come riferimento per il calcolo?

L'anno piu' favorevole al danneggiato, non la media. Per il dipendente il reddito lordo piu' alto, per l'autonomo il reddito netto IRPEF piu' alto.

Cosa succede se il danneggiato non ha mai dichiarato redditi?

Si applica il parametro minimo del triplo della pensione sociale annua. Vale per studenti, casalinghe, minori, disoccupati senza storia reddituale documentabile.

La prova contraria del reddito reale e' sempre ammessa?

Si', ma se emerge un reddito superiore di oltre un quinto rispetto al dichiarato fiscalmente, il giudice segnala il caso all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti tributari conseguenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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