Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 140 D.Lgs. 209/2005 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l' articolo 102 del codice di procedura civile . L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

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In sintesi

  • Se i danneggiati sono più di uno e i danni superano il massimale di polizza, i risarcimenti sono ridotti proporzionalmente fino a concorrenza della somma assicurata.
  • Se la compagnia paga uno dei danneggiati ignorando senza colpa l'esistenza degli altri, risponde verso questi ultimi solo nei limiti dell'eccedenza.
  • Il danneggiato eventualmente non soddisfatto può agire in rivalsa contro chi ha già incassato per recuperare la quota proporzionale.
  • Nel processo tra compagnia e più danneggiati opera il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.
  • Il deposito irrevocabile del massimale ha effetto liberatorio se vincolato a tutti gli aventi diritto.
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Il problema della scarsità del massimale

Quando un sinistro coinvolge più vittime e il danno complessivo supera la somma assicurata, si pone un problema distributivo classico: come allocare una risorsa limitata tra più creditori con titoli concorrenti. L'art. 140 risolve con il criterio della riduzione proporzionale, che garantisce parità di trattamento tra danneggiati di pari rango sostanziale ma può lasciare le vittime gravemente lese senza ristoro integrale.

La riduzione proporzionale

Ogni danneggiato vede ridurre il proprio credito nella stessa percentuale: se il danno totale è 3 milioni e il massimale 1 milione, ciascuno ottiene un terzo del proprio danno. La regola opera nei confronti della compagnia, non del responsabile civile: contro il danneggiante resta intatto il diritto al pieno risarcimento, salva l'incapienza patrimoniale. Il professionista accorto, in presenza di sinistri seriali, agisce subito per accertare il patrimonio del danneggiante e richiede sequestro conservativo se necessario.

Pagamento in buona fede ad uno solo dei danneggiati

Il comma 2 tutela la compagnia che, decorsi trenta giorni dal sinistro e ignorando senza colpa l'esistenza di altre vittime nonostante diligente ricerca, paga interamente uno dei danneggiati. Verso gli altri risponde solo nei limiti dell'eccedenza del massimale rispetto a quanto già versato. La buona fede si valuta in concreto: la compagnia deve poter dimostrare di aver consultato i verbali delle forze dell'ordine, contattato il responsabile civile, esaminato la modulistica.

Azione di rivalsa tra danneggiati

Il danneggiato rimasto insoddisfatto per effetto del pagamento eccessivo ricevuto da altro danneggiato può agire ex comma 3 per ripetere quanto sarebbe spettato in applicazione del criterio proporzionale. È una rivalsa orizzontale tra creditori che riequilibra la distribuzione, anche se il primo percettore può eccepire ostacoli pratici (somme già consumate, situazione personale modificata).

Litisconsorzio necessario

Quando più danneggiati agiscono contro la stessa compagnia per sinistri seriali, il giudizio deve essere unitario ex art. 102 c.p.c. La ratio è evitare giudicati contraddittori sul medesimo massimale e gestire la riduzione proporzionale con visione unitaria. La compagnia, ricevuta la prima citazione, deve chiamare in causa gli altri danneggiati noti, pena l'ordine di integrazione del contraddittorio.

Deposito liberatorio

La compagnia può optare per il deposito del massimale presso il tribunale, con effetto liberatorio, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti gli aventi diritto. La procedura, di matrice processualcivilistica, è particolarmente utile in sinistri con pluralità di danneggiati incerti o non ancora identificati. Il giudice ripartisce poi la somma con criterio proporzionale, eventualmente con riserva per posizioni ancora in corso di definizione.

Strategie processuali

In presenza di pluralità di danneggiati, gli avvocati di parte attrice valutano spesso la convenienza dell'azione coordinata: studi associati o accordi tra legali consentono economie procedurali e maggiore forza negoziale. Per i danneggiati gravi conviene priorità nell'azione: la giurisprudenza ha consolidato che il criterio della riduzione proporzionale non implica priorità temporale dell'azione, ma chi agisce prima ottiene più rapidamente il proprio quantum ripartito.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - tre danneggiati e massimale incapiente

Caso 2: Caso Caia - pagamento anticipato in buona fede

Domande frequenti

La proporzionalità considera anche le franchigie?

No, opera sulla somma assicurata netta. Le franchigie tra assicurato e compagnia restano regolate dal contratto e non incidono sulla distribuzione tra danneggiati.

Posso agire individualmente o devo necessariamente partecipare al giudizio collettivo?

L'azione individuale è possibile, ma se la compagnia eccepisce la presenza di altri danneggiati noti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Cosa succede se il responsabile civile ha patrimonio sufficiente?

L'eccedenza non coperta dalla compagnia può essere recuperata direttamente dal responsabile. Per questo conviene insinuare ipoteca giudiziale o promuovere sequestro conservativo se i tempi processuali sono lunghi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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