← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il danneggiato ha diritto di accedere alle informazioni sulla copertura assicurativa del veicolo responsabile.
  • Il Centro di informazione italiano ex art. 154 e' il punto unico di accesso.
  • Le informazioni includono identita' della compagnia, numero di polizza e data di scadenza.
  • Il diritto e' esercitabile anche per sinistri transfrontalieri tramite i centri degli altri Stati membri.
  • La norma attua la direttiva 2009/103/CE in materia di assicurazione RC auto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 142-bis D.Lgs. 209/2005 — (Informazioni sulla copertura assicurativa

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.

))

Commento

Il diritto di informazione come precondizione del risarcimento

Prima ancora di formulare la richiesta ex art. 148 o agire in giudizio, il danneggiato deve sapere chi e' il debitore assicurativo. L'art. 142-bis riconosce un diritto di informazione strumentale: identificare la compagnia che copre il veicolo responsabile, il numero di polizza, la data di scadenza. Senza questi dati la richiesta non può essere indirizzata correttamente, con rischio di decadenze e termini perduti.

Il Centro di informazione italiano

L'art. 154 disciplina il Centro di informazione gestito dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici). Il Centro raccoglie e mantiene aggiornato l'elenco di tutti i veicoli a motore stazionanti abitualmente in Italia, con i relativi dati assicurativi. L'accesso e' garantito al danneggiato (italiano o residente UE), agli enti gestori dei fondi di garanzia, agli organismi omologhi degli altri Stati membri.

Modalita' di richiesta

Il danneggiato presenta richiesta motivata al Centro indicando la targa del veicolo, la data e luogo del sinistro, gli estremi della richiesta stragiudiziale già avviata. Il Centro risponde entro un termine ragionevole con i dati richiesti o, in caso di veicolo non immatricolato in Italia, indirizza verso il centro dello Stato di stazionamento abituale. Il sistema e' interconnesso a livello europeo grazie alla direttiva 2009/103/CE (cd. quinta direttiva auto).

Sinistri transfrontalieri

Quando il sinistro avviene in Stato diverso da quello di residenza del danneggiato (es. italiano coinvolto in incidente in Francia), il Centro nazionale del danneggiato funge da finestra unica verso quello dello Stato del sinistro. Il danneggiato non deve gestire direttamente le interlocuzioni con compagnie estere: la rete dei centri (sistema della carta verde, Council of Bureaux) supplisce.

Tutela contro l'opposizione di mancato pagamento dei premi

L'identificazione corretta della compagnia previene anche un altro rischio: scoprire troppo tardi che la polizza era scaduta o disdetta. In caso di veicolo non assicurato o non identificato, il danneggiato può rivolgersi al Fondo di garanzia vittime della strada (artt. 285 ss. del codice). Il Centro orienta il danneggiato sulla corretta procedura, evitando perdite di tempo.

Coordinamento con la denuncia di sinistro

Il danneggiato che applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149) si rivolge comunque alla propria compagnia, che gestisce le interlocuzioni con quella del responsabile. Il diritto di informazione ex 142-bis e' utile soprattutto quando si applica la procedura ordinaria (art. 148) o quando la propria compagnia rifiuta o solleva eccezioni di copertura tali da rendere autonoma l'iniziativa del danneggiato verso la compagnia altrui.

Tempi e oneri della richiesta

Il regolamento attuativo (DM 1 ottobre 1998, n. 437 e successivi) fissa le modalita' operative e gli oneri amministrativi. La richiesta e' tendenzialmente gratuita per il danneggiato e produce risposta in tempi compatibili con i termini procedurali ex art. 145 (60-90 giorni). In casi di particolare urgenza (es. avvio di richiesta cautelare) si può chiedere risposta accelerata.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — sinistro con veicolo straniero

Caso 2: Caso Caia — polizza disdetta scoperta tramite il Centro

Domande frequenti

Come si contatta il Centro di informazione italiano?

E' gestito dalla CONSAP. Si presenta richiesta scritta con targa, luogo e data del sinistro, estremi della richiesta di risarcimento. I dati richiesti tornano in tempi rapidi.

Posso usare il diritto anche per sinistri all'estero?

Si'. Per sinistri in altri Stati UE il Centro italiano interloquisce con quello dello Stato del sinistro tramite la rete dei centri di informazione europei.

Cosa succede se il veicolo non risulta assicurato?

Il Centro lo segnala. Il danneggiato puo' allora rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 285 ss.), che interviene nei casi di veicolo non assicurato o non identificato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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