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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il terzo trasportato e' risarcito dalla compagnia del veicolo su cui viaggiava, a prescindere dall'accertamento delle responsabilita'.
  • Il risarcimento opera entro il massimale minimo di legge; per la parte eccedente il danneggiato si rivolge alla compagnia del responsabile civile.
  • La sola eccezione opponibile e' il caso fortuito.
  • Si applica la procedura ex art. 148, con termini dilatori per la proponibilita' dell'azione.
  • La compagnia ha azione di regresso verso quella del responsabile civile per l'importo erogato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 141 D.Lgs. 209/2005 — Risarcimento del terzo trasportato

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Commento

La ratio: tutela rafforzata del passeggero

L'art. 141 incarna una delle innovazioni più rilevanti del codice del 2005. Il terzo trasportato (chiunque si trovi a bordo del veicolo a titolo di cortesia, di scambio, di servizio retribuito) viene reso indifferente alle complicate dinamiche di accertamento della responsabilita'. La compagnia del veicolo su cui viaggiava deve risarcirlo subito, senza poter eccepire la responsabilita' altrui o concorrente. Il sistema accelera la liquidazione, riduce il contenzioso e garantisce un punto di accesso certo per il passeggero.

Il caso fortuito come unica eccezione

L'unica eccezione e' il caso fortuito: evento estraneo alla circolazione che spezza il nesso causale (improvvisa fuoriuscita di un animale selvatico, evento meteorologico di intensita' eccezionale). La giurisprudenza di legittimita' interpreta restrittivamente la nozione: lo scoppio di un pneumatico per usura, l'improvviso malore del conducente, l'oggetto perso da altro veicolo non integrano il fortuito perché rientrano nei rischi tipici della circolazione (Cass. sez. III, 31 marzo 2008, n. 8305).

Il massimale minimo come limite

Il risarcimento opera entro il massimale minimo di legge, fissato attualmente in 6.450.000 euro per i danni alla persona (importi rivalutati periodicamente con DM). Per la parte eccedente, il trasportato può rivolgersi alla compagnia del responsabile civile, se questo e' coperto per somme superiori. La doppia rotta tutela il danneggiato grave ma impone una strategia processuale attenta nella scelta del convenuto.

Procedura di richiesta

Il trasportato segue la procedura dell'art. 148: richiesta scritta con i contenuti previsti, attesa dei termini dilatori (60 giorni per danni a cose, 90 per la persona), eventuale offerta o motivata mancata offerta della compagnia. L'azione giudiziale e' improponibile prima dello spirare dei termini. La Cassazione (sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3713) ha ribadito che il difetto della richiesta nelle forme previste e' rilevabile d'ufficio e comporta improponibilita' della domanda.

Esempio numerico

Tizio, trasportato a bordo del veicolo di Caio, riporta danni biologici per 800.000 euro in un sinistro multiplo. Si rivolge alla compagnia di Caio, che paga entro il massimale minimo (6,45 milioni, quindi capienza piena). La compagnia di Caio agisce poi in regresso contro la compagnia del veicolo di Sempronio, individuato come unico responsabile, per recuperare l'intero importo erogato. Il sistema garantisce a Tizio un'esperienza unica con un solo interlocutore.

Rapporti tra trasportato e conducente del proprio veicolo

Il trasportato non può essere il conducente del veicolo (sarebbe ipotesi di lesione propria), né il proprietario. Si esclude inoltre l'applicazione dell'art. 141 ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero (art. 149, comma 2) e al passeggero a titolo gratuito quando il conducente abbia agito con dolo o colpa grave nelle ipotesi di esclusione contrattuale tipiche. La rivalsa interna tra compagnie segue gli accordi CARD e gli articoli 149-150.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — terzo trasportato in tamponamento multiplo

Caso 2: Caso Caia — danni eccedenti il massimale minimo

Domande frequenti

Devo dimostrare di chi sia la colpa?

No, e' il vantaggio dell'art. 141: chiedi il risarcimento alla compagnia del veicolo su cui viaggiavi senza prova della responsabilita'. Sara' poi la compagnia, in via interna, a regolare i conti con quella del responsabile.

Cosa succede se i danni superano il massimale minimo?

Per la parte eccedente puoi agire contro la compagnia del responsabile civile, se ha massimale superiore. Conviene avviare entrambe le procedure parallelamente per non perdere tempo.

L'art. 141 si applica anche se viaggiavo a titolo gratuito?

Si', la natura gratuita o onerosa del trasporto non rileva. Restano esclusi i casi in cui sei tu stesso conducente o proprietario, e le ipotesi di caso fortuito.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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