Testo dell'articoloVigente
Art. 142-ter D.Lgs. 209/2005
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.
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Vedi anche
→art. 142 ASSICURAZIONI→art. 142-bis ASSICURAZIONI→art. 143 ASSICURAZIONI→art. 144 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 141 D.Lgs. 209/2005 – Risarcimento del terzo trasportato→Art. 144-bis D.Lgs. 209/2005 – (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo)→Art. 140 D.Lgs. 209/2005 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale→Art. 145 D.Lgs. 209/2005 – Proponibilità dell’azione di risarcimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una norma di principio sulla tutela degli utenti deboli
L'art. 142-ter, introdotto dal D.Lgs. 184/2023 in attuazione della direttiva UE 2021/2118 (cd. sesta direttiva auto), chiarisce un punto che la giurisprudenza italiana aveva già consolidato: l'assicurazione obbligatoria RC auto copre anche i danni subiti dagli utenti non motorizzati della strada, ossia pedoni, ciclisti, monopattinisti, persone su sedia a rotelle e simili. La norma rende esplicito un perimetro di tutela uniforme a livello europeo.
La condizione: responsabilità civile del conducente
La copertura opera nei limiti in cui sussista responsabilità civile del conducente del veicolo. Si torna quindi al meccanismo classico dell'art. 2054 c.c.: la presunzione di colpa del conducente, vincibile con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per i sinistri tra veicolo e pedone o ciclista, la giurisprudenza applica con rigore la presunzione: l'utente debole ottiene quasi sempre risarcimento pieno o quasi pieno, salvo casi di comportamento gravemente colposo (attraversamento improvviso su corsia di scorrimento veloce, contromano in carreggiata).
Pedoni e ciclisti come terzi danneggiati
Per il sistema assicurativo i pedoni e ciclisti sono terzi danneggiati a tutti gli effetti: applicano la richiesta di risarcimento ex art. 148, beneficiano dell'azione diretta ex art. 144, accedono ai termini accelerati e al Fondo di garanzia in caso di veicolo non identificato. Possono però non sempre usare la procedura di risarcimento diretto ex art. 149, che resta confinata ai sinistri tra due veicoli a motore identificati e assicurati.
Pluralità di responsabilità e concorso di colpa
Quando il pedone o ciclista ha contribuito alla causazione del sinistro (attraversamento fuori dalle strisce, uso improprio di pista ciclabile, mancato rispetto del semaforo), il giudice riduce il risarcimento in proporzione al grado di colpa ex art. 1227 c.c. La riduzione non azzera tipicamente l'obbligo risarcitorio: la giurisprudenza tutela l'utente debole valorizzando la posizione di garanzia del conducente del mezzo motorizzato.
Profilo dei monopattini elettrici
I monopattini elettrici, dopo la riforma del Codice della Strada 2024, sono soggetti a obblighi assicurativi specifici (responsabilità civile per danni a terzi). L'utente di monopattino non assicurato che cagiona danno a un pedone risponde personalmente; quando e' lui ad essere investito da un veicolo motorizzato, resta utente debole tutelato dall'art. 142-ter.
Esempio numerico
Tizio, ciclista, viene investito da Caio in auto. Danni biologici accertati al 12%, valore stimato 80.000 euro. La compagnia di Caio applica i criteri ex artt. 138-139 per la liquidazione. Tizio ha attraversato con bicicletta nella corsia di scorrimento veloce ignorando il semaforo: il giudice riconosce concorso di colpa del 30%. Risarcimento finale 56.000 euro, oltre danni morali e patrimoniali specifici.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - ciclista investito su pista ciclabile
Caso 2: Caso Caia - pedone con concorso di colpa
Domande frequenti
Anche un monopattino elettrico danneggiato e' tutelato dall'art. 142-ter?
Sì, se danneggiato da veicolo a motore. L'utente di monopattino e' utente debole quando investito; ma il monopattino stesso, dopo le riforme recenti, deve avere copertura RC propria per i danni che cagiona.
Il pedone che attraversa fuori dalle strisce perde il diritto al risarcimento?
No, ma il giudice può ridurre il risarcimento in proporzione al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. La riduzione raramente azzera l'obbligo del conducente, salvo comportamenti gravemente imprudenti.
L'art. 142-ter cambia la procedura per i ciclisti danneggiati?
No. Restano valide le procedure ex artt. 148 e 144. La norma chiarisce solo l'ambito oggettivo di copertura, conforme alla direttiva 2021/2118.