- Gli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, ASL) possono ottenere direttamente dalla compagnia il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato.
- La compagnia deve preventivamente raccogliere dichiarazione del danneggiato sulla spettanza di prestazioni sociali.
- Se il danneggiato dichiara di averne diritto, la compagnia comunica all'ente e accantona somme idonee.
- Trascorsi 45 giorni senza dichiarazione di surroga, la compagnia paga al danneggiato.
- L'ente può surrogarsi successivamente, ma con più difficolta' pratiche di recupero.
Testo dell'articoloVigente
Art. 142 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. 52
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Commento
La cornice del concorso tra risarcimento e prestazioni sociali
Quando un sinistro stradale causa lesioni che attivano interventi del sistema di sicurezza sociale (cure SSN, indennita' INAIL per infortunio in itinere, pensione di invalidita' INPS), si pone il problema del cumulo: il danneggiato non può ricevere due volte la stessa voce di danno. L'art. 142 risolve riconoscendo agli enti previdenziali il diritto di surroga nelle pretese del danneggiato, da esercitare direttamente verso la compagnia assicurativa.
Il principio della compensatio lucri cum damno
La giurisprudenza di legittimita' (sezioni unite 22 maggio 2018, nn. 12564-12567) ha consolidato il principio che le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS per il medesimo fatto lesivo si detraggono dal risarcimento dovuto dal responsabile, evitando duplicazioni. La surroga ex art. 142 e' lo strumento operativo: l'ente recupera dalla compagnia quanto ha anticipato al danneggiato per voci omogenee al risarcimento civilistico.
Dichiarazione preventiva e accantonamento
Prima di liquidare il danno, la compagnia deve raccogliere dichiarazione del danneggiato che attesti la spettanza o meno di prestazioni di assicurazioni sociali obbligatorie. Se il danneggiato dichiara di averne diritto, la compagnia comunica all'ente competente l'esistenza del sinistro e accantona somme idonee. La mancata acquisizione della dichiarazione espone la compagnia a duplicazione: paga il danneggiato e poi, se l'ente surroga, paga una seconda volta.
Il termine di 45 giorni
Decorsi 45 giorni dalla comunicazione senza che l'ente dichiari di surrogarsi, la compagnia può liquidare al danneggiato l'intero importo. L'ente conserva il diritto di azione contro la compagnia anche dopo, ma in pratica il recupero diventa difficile: il danneggiato ha già incassato, il pagamento e' chiuso, eventuali ripetizioni passano da contenzioso ordinario.
Voci omogenee e voci autonome
La surroga opera per voci omogenee: spese mediche rimborsate dal SSN, indennita' di inabilita' temporanea INAIL, pensione INPS per la quota corrispondente al lucro cessante. Restano esclusive del danneggiato le voci non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale) e quelle patrimoniali non coperte da provvidenze (spese di assistenza personale non garantite, riduzione di chance professionali specifiche).
Profilo procedurale
Il danneggiato deve allegare nella richiesta ex art. 148 l'eventuale iter assistenziale aperto. L'INAIL, in particolare, ha protocolli operativi con le imprese assicuratrici per scambio dati automatizzato. La quietanza liberatoria del danneggiato non chiude la posizione verso l'ente: la compagnia deve gestire il doppio fronte con cura.
Rimborso spese SSN
Anche le ASL hanno titolo per surrogarsi per il costo delle prestazioni sanitarie erogate al danneggiato (ricovero, interventi chirurgici, riabilitazione). Spesso le ASL si avvalgono di apposite convenzioni con le compagnie per il recupero automatico delle prestazioni più frequenti. Il sistema riduce contenzioso e accelera i recuperi pubblici.
Cessazione del rapporto e cumulabilita'
Quando l'INAIL rivede a ribasso la rendita per miglioramento delle condizioni cliniche del danneggiato, il diritto di surroga si proporziona alla quota effettivamente erogata. Per converso, eventuali peggioramenti che attivino indennizzi aggiuntivi alimentano nuove surroghe, sempre nei limiti delle voci omogenee al risarcimento civilistico.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — incidente in itinere e surroga INAIL
Caso 2: Caso Caia — pensione INPS e quota di lucro cessante
Domande frequenti
L'INAIL recupera l'intera rendita o solo una parte?
Recupera la quota corrispondente al lucro cessante (perdita di reddito da inabilita') e alle spese mediche, omogenea alle voci civilistiche. Non recupera il danno biologico in senso stretto, che resta del danneggiato.
Cosa rischia la compagnia se non raccoglie la dichiarazione?
Pagare due volte: prima il danneggiato, poi l'ente che surroga. La diligenza richiede sempre la dichiarazione scritta sulla spettanza di prestazioni sociali prima della quietanza.
Posso ricevere sia la rendita INAIL sia il risarcimento integrale?
Solo per le componenti non omogenee. Per le voci sovrapposte (spese mediche, perdita di reddito) opera la compensatio: ricevi il risarcimento al netto della prestazione INAIL gia' percepita.
Vedi anche