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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo prevede l'adozione di una tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico per lesioni dal 10 al 100 per cento.
  • La tabella, attesa con DPR dedicato, deve uniformare valori del punto e coefficienti di eta' su tutto il territorio nazionale.
  • In assenza del DPR la giurisprudenza applica le tabelle di Milano, riconosciute paradigma di equita' dalla Cassazione.
  • Il danno biologico si compone di pregiudizio biologico in senso stretto e di personalizzazione, con limite percentuale fissato dalla norma.
  • Il danno morale soggettivo e' liquidato come componente autonoma, salvo duplicazioni vietate.

Testo dell'articoloVigente

Art. 138 D.Lgs. 209/2005 — Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022 , previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS , si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. 2. Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte , tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri: a) agli effetti delle tabelle , per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità; c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale; e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b) , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. (43)

Commento

La doppia mancata attuazione e il ruolo delle tabelle milanesi

L'art. 138 e' nato nel 2005 con la promessa di una tabella unica nazionale per le macroinvalidita' da sinistro stradale. La promessa e' rimasta inattuata per anni. Solo nel 2017 la legge 124 ha riscritto il testo riarticolando il calcolo e fissando termini per l'emanazione dei DPR di attuazione (uno medico-legale, uno valoriale): termini reiteratamente prorogati. La giurisprudenza ha colmato il vuoto applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che la Cassazione (sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408) ha indicato come parametro nazionale di riferimento per assicurare uniformita' di trattamento.

Struttura del danno non patrimoniale

Il sistema risarcitorio individuato dalla norma e dalla giurisprudenza distingue: danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrita' psicofisica accertabile medico-legalmente), danno morale soggettivo (sofferenza interiore) e danno dinamico-relazionale (compromissione delle attività quotidiane). Le sezioni unite della Cassazione (nn. 26972/2008 ss.) hanno chiarito che il danno non patrimoniale e' categoria unitaria, ma le singole voci possono essere riconosciute purche' senza duplicazioni e ognuna sorretta da prova autonoma.

Personalizzazione del punto base

Le tabelle costruiscono un valore base per ogni punto percentuale di invalidita', correlato all'eta' del danneggiato (più giovani, valori più alti). La norma consente personalizzazione equitativa con tetto massimo (originariamente 30%, rivisto dalla riforma 2017): il giudice può elevare il quantum se emergono peculiari conseguenze relazionali (atleta professionista che perde la possibilita' di gareggiare, musicista che perde la mano, etc.). La motivazione deve dare conto delle circostanze concrete.

Esempio numerico

Quarantenne con invalidita' permanente al 25%. Tabella milanese 2024: valore del punto a quell'eta' e a quella percentuale circa 5.800 euro. Risarcimento base 5.800 x 25 = 145.000 euro. In presenza di documentate ripercussioni sulla vita di relazione (impossibilita' di proseguire passione sportiva agonistica, perdita di autonomia in attività quotidiane), il giudice può personalizzare entro il limite, portando il quantum a 175.000-180.000 euro.

Coordinamento con la sentenza di Cassazione 11 novembre 2019, n. 28988 (cd. Mareva)

La pronuncia ha consolidato il principio che il danno morale non e' assorbito automaticamente nel biologico ma costituisce voce autonoma, liquidata anche con sistema percentualistico sul biologico ovvero con somma a se' stante, purche' provata e non duplicata. Le tabelle milanesi 2021 e 2024 hanno recepito questa impostazione introducendo colonne separate.

Profilo procedurale

L'accertamento medico-legale e' centrale: la consulenza tecnica deve esprimere percentuale di invalidita' e durata dell'inabilita' temporanea. La parte attrice produce idoneo CTP; la compagnia replica con proprio fiduciario. Il giudice nomina CTU in caso di divario significativo. La quietanza liberatoria firmata in sede stragiudiziale e' impugnabile se il danno biologico effettivo emerge solo successivamente.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — calciatore amatoriale con esiti permanenti

Caso 2: Caso Caia — invalidita' al 40%

Domande frequenti

Perche' i giudici applicano ancora le tabelle di Milano?

Perche' la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 non e' stata emanata. La Cassazione 12408/2011 ha indicato le tabelle milanesi come riferimento nazionale equitativo in attesa del DPR.

Qual e' il limite massimo di personalizzazione?

Originariamente fissato al 30%, e' stato rimodulato dalla legge 124/2017. In ogni caso la personalizzazione richiede prova di peculiari conseguenze relazionali non gia' valorizzate nel punto base.

Il danno morale e' compreso nel biologico?

No, e' voce autonoma se provato. Le sezioni unite 26972/2008 e Cass. 28988/2019 chiariscono che si tratta di pregiudizio distinto, liquidabile separatamente senza duplicazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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