Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 138 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il concessionario è obbligato: 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Elenca gli obblighi del concessionario.
  • 1) Rappresentare l'opera senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, con annuncio al pubblico di titolo, nome dell'autore e dell'eventuale traduttore o riduttore.
  • 2) Lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore.
  • 3) Non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti e i direttori d'orchestra e dei cori, se designati d'accordo con l'autore.
Indice dei contenuti

Il concessionario deve rappresentare l'opera senza modifiche non consentite, annunciando al pubblico titolo, autore ed eventuale traduttore, lasciar vigilare l'autore e non cambiare senza gravi motivi gli interpreti principali concordati.

Gli obblighi di chi mette in scena l'opera

L'art. 138 elenca i doveri del concessionario, cioè di chi ha ottenuto la facoltà di rappresentare l'opera. Sono obblighi pensati a tutela dell'integrità dell'opera e del diritto morale dell'autore, che non perde il controllo sulla propria creazione per il fatto di averne concesso la rappresentazione.

Integrità e annuncio dell'autore

Il primo obbligo ha due facce. Da un lato, il concessionario deve rappresentare l'opera senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore: è la tutela dell'integrità dell'opera, che non può essere alterata arbitrariamente nella messa in scena. Dall'altro, deve annunciare al pubblico, nelle forme d'uso, il titolo dell'opera, il nome dell'autore e quello dell'eventuale traduttore o riduttore: è il rispetto del diritto di paternità, che impone di far conoscere agli spettatori chi ha creato l'opera.

La vigilanza dell'autore

Il secondo obbligo è significativo: il concessionario deve lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore. L'autore conserva cioè il diritto di sorvegliare la messa in scena, verificando che l'opera sia rappresentata fedelmente e correttamente. È una prerogativa che riflette il legame personale tra l'autore e l'opera, particolarmente intenso nello spettacolo dal vivo, dove ogni rappresentazione è un atto creativo a sé.

La stabilità degli interpreti

Il terzo obbligo riguarda gli interpreti: il concessionario non può mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti e i direttori d'orchestra e dei cori, quando questi siano stati designati d'accordo con l'autore. La scelta degli interpreti incide profondamente sulla resa dell'opera, e se l'autore ha partecipato a quella scelta, ha interesse a che venga rispettata. Solo gravi motivi giustificano un cambiamento. Nel complesso, l'art. 138 assicura che la rappresentazione resti fedele alla volontà e alla visione dell'autore.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - I tagli non autorizzati

Una compagnia rappresenta l'opera di Tizio apportando tagli e variazioni non concordati. Viola l'art. 138, che impone di rappresentare l'opera senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore.

Esempio 2 - Il cambio di interprete

L'interprete principale era stato scelto d'accordo con Caio. La compagnia lo sostituisce senza gravi motivi. È un inadempimento: l'art. 138 vieta di mutare senza gravi motivi i principali interpreti designati d'accordo con l'autore.

Domande frequenti

Il concessionario può modificare l'opera nella messa in scena?

No: deve rappresentarla senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore.

Va annunciato il nome dell'autore?

Sì: occorre annunciare al pubblico, nelle forme d'uso, titolo, autore ed eventuale traduttore o riduttore.

L'autore può sorvegliare la rappresentazione?

Sì: il concessionario deve lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore.

Si possono cambiare gli interpreti principali?

Non senza gravi motivi, se erano stati designati d'accordo con l'autore.

Qual è la finalità di questi obblighi?

Tutelare l'integrità dell'opera e il diritto morale dell'autore, garantendo una rappresentazione fedele alla sua volontà.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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