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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Elenca gli obblighi del concessionario.
  • 1) Rappresentare l'opera senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, con annuncio al pubblico di titolo, nome dell'autore e dell'eventuale traduttore o riduttore.
  • 2) Lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore.
  • 3) Non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti e i direttori d'orchestra e dei cori, se designati d'accordo con l'autore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 138 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il concessionario è obbligato: 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Il concessionario deve rappresentare l'opera senza modifiche non consentite, annunciando al pubblico titolo, autore ed eventuale traduttore, lasciar vigilare l'autore e non cambiare senza gravi motivi gli interpreti principali concordati.

Gli obblighi di chi mette in scena l'opera

L'art. 138 elenca i doveri del concessionario, cioè di chi ha ottenuto la facoltà di rappresentare l'opera. Sono obblighi pensati a tutela dell'integrità dell'opera e del diritto morale dell'autore, che non perde il controllo sulla propria creazione per il fatto di averne concesso la rappresentazione.

Integrità e annuncio dell'autore

Il primo obbligo ha due facce. Da un lato, il concessionario deve rappresentare l'opera senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore: è la tutela dell'integrità dell'opera, che non può essere alterata arbitrariamente nella messa in scena. Dall'altro, deve annunciare al pubblico, nelle forme d'uso, il titolo dell'opera, il nome dell'autore e quello dell'eventuale traduttore o riduttore: è il rispetto del diritto di paternità, che impone di far conoscere agli spettatori chi ha creato l'opera.

La vigilanza dell'autore

Il secondo obbligo è significativo: il concessionario deve lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore. L'autore conserva cioè il diritto di sorvegliare la messa in scena, verificando che l'opera sia rappresentata fedelmente e correttamente. È una prerogativa che riflette il legame personale tra l'autore e l'opera, particolarmente intenso nello spettacolo dal vivo, dove ogni rappresentazione è un atto creativo a sé.

La stabilità degli interpreti

Il terzo obbligo riguarda gli interpreti: il concessionario non può mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti e i direttori d'orchestra e dei cori, quando questi siano stati designati d'accordo con l'autore. La scelta degli interpreti incide profondamente sulla resa dell'opera, e se l'autore ha partecipato a quella scelta, ha interesse a che venga rispettata. Solo gravi motivi giustificano un cambiamento. Nel complesso, l'art. 138 assicura che la rappresentazione resti fedele alla volontà e alla visione dell'autore.

Domande frequenti

Il concessionario può modificare l'opera nella messa in scena?

No: deve rappresentarla senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore.

Va annunciato il nome dell'autore?

Sì: occorre annunciare al pubblico, nelle forme d'uso, titolo, autore ed eventuale traduttore o riduttore.

L'autore può sorvegliare la rappresentazione?

Sì: il concessionario deve lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore.

Si possono cambiare gli interpreti principali?

Non senza gravi motivi, se erano stati designati d'accordo con l'autore.

Qual è la finalità di questi obblighi?

Tutelare l'integrità dell'opera e il diritto morale dell'autore, garantendo una rappresentazione fedele alla sua volontà.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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