Indice
In sintesi
- Riguarda le opere composte di musica, parola e danza (o mimica) in cui la musica non ha funzione o valore principale.
- L'esercizio dei diritti economici spetta, salvo patto contrario, all'autore della parte coreografica o pantomimica.
- Nelle riviste musicali spetta all'autore della parte letteraria.
- È la regola "speculare" rispetto all'art. 33, che disciplina invece le opere dove la musica è prevalente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Quando in un'opera che unisce musica, parola e danza la parte musicale non è quella principale, i diritti economici spettano - salvo patto contrario - all'autore della coreografia o, nelle riviste musicali, all'autore del testo letterario.
Il criterio: chi guida l'opera?
L'art. 37 risolve un problema pratico ricorrente nelle opere che mescolano più linguaggi - musica, testo, danza, mimica. La legge non si limita a dire che ognuno è autore della propria parte: stabilisce a chi spetta l'esercizio unitario dei diritti di utilizzazione economica sull'opera nel suo insieme. Il criterio è quello della prevalenza: se la musica non ha funzione o valore principale, il "baricentro" dell'opera si sposta sulla componente che la caratterizza davvero.
Le due ipotesi previste
La norma distingue due casi. Nelle opere di danza o mimica (balletti, pantomime con accompagnamento musicale di servizio) i diritti spettano all'autore della parte coreografica o pantomimica. Nelle riviste musicali e opere simili - dove conta soprattutto il filo narrativo e i testi - spettano all'autore della parte letteraria. In entrambi i casi si tratta dell'esercizio dei diritti sull'opera composta, non della titolarità sulle singole parti, che resta in capo a ciascun autore.
"Salvo patto contrario": la libertà delle parti
La regola è dispositiva: vale solo se gli autori non hanno pattuito diversamente. In pratica i contratti di produzione (di un balletto, di una rivista) ridistribuiscono spesso i diritti in modo diverso, ad esempio attribuendoli al produttore o ripartendoli per quote. L'art. 37 interviene come regola di default per riempire i silenzi del contratto.
Rapporto con l'art. 33
Questo articolo va letto in coppia con l'art. 33, che disciplina l'ipotesi opposta - l'opera musicale con parole, dove la musica è prevalente. Insieme, le due norme costruiscono un sistema: la legge guarda alla componente dominante per individuare l'autore legittimato a gestire economicamente l'opera unitaria, lasciando comunque a ciascun coautore i diritti sulla parte da lui creata.
Domande frequenti
A chi spettano i diritti se la musica non è la parte principale dell'opera?
Salvo patto contrario, all'autore della parte coreografica o pantomimica; nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
L'art. 37 toglie i diritti al compositore?
No. Disciplina l'esercizio dei diritti sull'opera composta unitaria; ogni autore conserva i diritti sulla propria parte considerata autonomamente.
La regola si può derogare?
Sì. È espressamente una regola "salvo patto contrario": gli autori possono accordarsi diversamente, ad esempio in sede di contratto di produzione.
Che differenza c'è con l'art. 33?
L'art. 33 riguarda l'opera in cui la musica è prevalente; l'art. 37 quella in cui la musica non è principale. Cambia l'autore legittimato a gestire l'opera unitaria.
Cosa si intende per "riviste musicali"?
Spettacoli di varietà composti da numeri, testi e brani in cui la struttura narrativa e letteraria prevale sulla musica di accompagnamento.