Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente.

Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riguarda l'articolo inviato spontaneamente a giornale o rivista da persona estranea alla redazione, senza precedenti accordi.
  • L'autore riprende la libera disponibilità del testo se non riceve notizia dell'accettazione entro un mese dall'invio.
  • Oppure se la riproduzione non avviene entro sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
  • Per l'articolo fornito da un redattore, è previsto un regime specifico legato ai poteri del direttore.
Indice dei contenuti

Se invii spontaneamente un articolo a un giornale, riacquisti la libera disponibilità del testo se non ricevi l'accettazione entro un mese o se la riproduzione non avviene entro sei mesi dalla notizia di accettazione.

Il problema: il contributo non richiesto

Capita spesso che un autore esterno invii spontaneamente un proprio articolo a un giornale o una rivista, sperando nella pubblicazione, ma senza un contratto. Senza una regola, il testo resterebbe "bloccato" a tempo indefinito nelle mani della testata. L'art. 39 evita questo squilibrio fissando termini certi oltre i quali l'autore torna pienamente libero di disporre del proprio scritto.

I due termini chiave

Il primo termine è di un mese dall'invio: se entro questo periodo l'autore non riceve notizia dell'accettazione, riprende la libera disponibilità dell'articolo e può proporlo altrove. Il secondo è di sei mesi dalla notizia dell'accettazione: anche se l'articolo è stato accettato, se non viene effettivamente riprodotto entro tale termine l'autore recupera la disponibilità. La pubblicazione, insomma, deve essere tempestiva.

Il contributo del redattore

Diverso è il caso dell'articolo fornito da un redattore della testata, cioè da chi fa parte dell'organizzazione interna. Qui non si applica la stessa logica del contributo esterno spontaneo: subentrano i poteri del direttore sulla gestione del materiale redazionale, coerenti con il rapporto di collaborazione stabile che lega il redattore al giornale.

La logica di tutela

La norma riequilibra il rapporto fra autore e testata, impedendo che un invio spontaneo si traduca in un vincolo indeterminato. Stabilendo scadenze precise, l'art. 39 tutela la circolazione delle opere e la libertà dell'autore di valorizzare altrove il proprio lavoro quando la testata resta inerte.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Il silenzio della redazione

Tizio, non giornalista, invia di propria iniziativa un articolo a una rivista. Trascorre un mese senza alcuna comunicazione di accettazione. Tizio riacquista la libera disponibilità del testo e può proporlo a un'altra testata, senza dover attendere ulteriormente.

Esempio 2 - Accettato ma non pubblicato

Caio invia un articolo che la rivista accetta, dandone notizia. Passano però sei mesi senza che l'articolo venga pubblicato. Caio riprende il diritto di disporne liberamente, perché la riproduzione non è avvenuta entro il termine previsto.

Domande frequenti

Entro quanto la testata deve comunicare l'accettazione?

Entro un mese dall'invio. In mancanza, l'autore riprende la libera disponibilità dell'articolo.

E se l'articolo viene accettato ma non pubblicato?

Se la riproduzione non avviene entro sei mesi dalla notizia di accettazione, l'autore torna libero di disporne.

La regola vale per qualunque articolo inviato?

Vale per gli articoli inviati spontaneamente da persone estranee alla redazione, senza precedenti accordi contrattuali.

Cambia qualcosa se l'autore è un redattore?

Sì. Per l'articolo fornito da un redattore opera un regime diverso, collegato ai poteri del direttore sul materiale interno.

Riprendere la disponibilità significa che l'autore non è più vincolato?

Esatto: decorsi i termini, può proporre e pubblicare l'articolo altrove liberamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.