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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Nell'opera collettiva (es. enciclopedia, rivista, antologia) il diritto di utilizzazione economica spetta, salvo patto contrario, all'editore.
  • Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 sulla figura del soggetto che organizza e dirige l'opera collettiva.
  • Ogni collaboratore conserva il diritto di utilizzare separatamente la propria opera, secondo i patti convenuti.
  • In mancanza di patti, valgono le norme degli articoli seguenti (artt. 39-43).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Nell'opera collettiva (es. enciclopedia, rivista, antologia) il diritto di utilizzazione economica spetta, salvo patto contrario, all'editore.
  • Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 sulla figura del soggetto che organizza e dirige l'opera collettiva.
  • Ogni collaboratore conserva il diritto di utilizzare separatamente la propria opera, secondo i patti convenuti.
  • In mancanza di patti, valgono le norme degli articoli seguenti (artt. 39-43).
Indice dei contenuti

Nell'opera collettiva i diritti di utilizzazione economica spettano, salvo patto contrario, all'editore; ma ogni collaboratore conserva il diritto di utilizzare separatamente la propria opera.

Cos'è l'opera collettiva

L'opera collettiva è quella formata dalla riunione di contributi autonomi - voci di un'enciclopedia, articoli di una rivista, saggi di un'antologia - coordinati e organizzati per un fine unitario. L'art. 38 ne regola il profilo economico stabilendo che, in assenza di diverso accordo, i diritti di utilizzazione spettano all'editore: è chi assume l'iniziativa e l'organizzazione a poter sfruttare l'insieme.

Il legame con l'art. 7

La norma richiama l'applicazione dell'art. 7, che individua nell'organizzatore e direttore dell'opera collettiva l'autore della stessa come entità unitaria. L'art. 38 completa il quadro: distingue il piano della paternità (chi ha ideato e diretto la struttura) da quello dell'utilizzazione economica (di norma l'editore), che restano logicamente collegati ma distinti.

Il diritto del singolo collaboratore

Il secondo profilo, decisivo nella pratica, è la riserva a favore dei collaboratori. Ciascuno conserva il diritto di utilizzare separatamente il proprio contributo - ad esempio ripubblicando il proprio saggio in un volume personale - nel rispetto dei patti convenuti. Il singolo non perde quindi la titolarità della propria opera: cede (o concede) solo l'inserimento nell'insieme collettivo.

Patti e norme suppletive

L'intero sistema è governato dall'autonomia contrattuale: l'attribuzione all'editore vale "salvo patto contrario" e la facoltà del collaboratore opera "con l'osservanza dei patti convenuti". Solo quando i patti mancano subentrano le regole degli articoli successivi (in particolare gli artt. 39 e seguenti su articoli di giornali e riviste), che fungono da disciplina di completamento.

Domande frequenti

A chi spettano i diritti economici dell'opera collettiva?

All'editore, salvo patto contrario. È chi organizza la pubblicazione a poterla sfruttare nel suo insieme.

Il singolo autore perde i diritti sul proprio contributo?

No. Conserva il diritto di utilizzare separatamente la propria opera, nel rispetto dei patti convenuti.

Che differenza c'è tra autore dell'opera collettiva ed editore?

L'autore (art. 7) è chi organizza e dirige l'opera unitaria; l'editore è, di regola, il titolare del diritto di utilizzazione economica.

Cosa succede se non ci sono accordi tra le parti?

Si applicano le norme degli articoli seguenti (artt. 39-43), che disciplinano in via suppletiva l'uso dei contributi.

Una rivista è un'opera collettiva?

Sì: riviste e giornali rientrano tra le opere collettive e sono oggetto di disposizioni specifiche negli articoli successivi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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