Testo dell'articoloVigente
Art. 159 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
Fonte: Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
La rimozione o distruzione colpisce solo le copie illecite e gli apparecchi non usati prevalentemente per usi leciti; se modificabili, il giudice può disporne il ritiro temporaneo o la separazione delle parti riutilizzabili.
Proporzionalità nella distruzione
L'art. 159 pone limiti alle drastiche misure della rimozione e distruzione previste dall'art. 158, ispirandosi a un principio di proporzionalità. Non tutto può essere distrutto: solo gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse e gli apparecchi impiegati per la riproduzione, e solo quelli che non sono prevalentemente adoperati per usi diversi e leciti. Si evita di colpire beni a uso promiscuo o prevalentemente legittimo.
Il ritiro temporaneo dei beni modificabili
La norma introduce una soluzione meno radicale della distruzione. Se gli esemplari o gli apparecchi sono suscettibili, previa adeguata modifica, di un'utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, il giudice può disporne il ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento dopo gli adeguamenti imposti a garanzia del diritto. È un approccio orientato al recupero: anziché distruggere, si corregge, salvaguardando il valore economico dei beni quando possibile.
La separazione delle parti riutilizzabili
Un ulteriore temperamento riguarda i beni parzialmente utilizzabili. Se una parte dell'esemplare o dell'apparecchio può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione lecita, l'interessato può chiederne, a proprie spese, la separazione nel proprio interesse. Si evita così la distruzione integrale di un bene di cui solo una parte è coinvolta nella violazione, recuperando ciò che è legittimamente utilizzabile.
La tutela dei beni di pregio
Infine, la norma prevede cautele particolari per gli esemplari, le copie o gli apparecchi di singolare pregio artistico o scientifico. Quando il bene ha un valore culturale autonomo, la sua distruzione comporterebbe una perdita non solo economica ma anche per la collettività: la legge appronta perciò una protezione rafforzata. Nel complesso, l'art. 159 bilancia la repressione della violazione con l'esigenza di non distruggere inutilmente valore economico e culturale.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'apparecchio a uso promiscuo
Un apparecchio è stato usato per riproduzioni illecite, ma è prevalentemente adoperato per usi leciti. Non può essere distrutto: l'art. 159 esclude gli apparecchi non prevalentemente impiegati per la riproduzione illecita.
Esempio 2 - Il ritiro temporaneo
Alcuni supporti illeciti possono, con adeguata modifica, essere utilizzati legittimamente. Il giudice ne dispone il ritiro temporaneo dal commercio, con reinserimento dopo gli adeguamenti che garantiscono il rispetto del diritto.
Domande frequenti
Cosa può essere distrutto in caso di violazione?
Solo gli esemplari o copie illecitamente riprodotti e gli apparecchi non prevalentemente adoperati per usi diversi e leciti.
Si può evitare la distruzione?
Sì: se i beni sono modificabili per un uso legittimo, il giudice può disporne il ritiro temporaneo con reinserimento dopo gli adeguamenti.
Cosa accade se solo una parte è utilizzabile?
L'interessato può chiederne, a sue spese, la separazione per impiegarla in usi diversi e leciti.
Ci sono tutele per i beni di pregio?
Sì: per gli esemplari e apparecchi di singolare pregio artistico o scientifico sono previste cautele particolari.
Qual è il principio ispiratore dell'art. 159?
La proporzionalità: reprimere la violazione senza distruggere inutilmente valore economico e culturale.