Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 160 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.

In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima.

Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • La rimozione o distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.
  • In tal caso si ordina il sequestro dell'opera o del prodotto fino alla scadenza della durata.
  • Se i danni della violazione sono già stati risarciti, il sequestro può essere autorizzato anche a una data anteriore.
Indice dei contenuti

La rimozione o distruzione non può essere chiesta nell'ultimo anno di durata del diritto: si ordina invece il sequestro fino alla scadenza; se i danni sono stati risarciti, il sequestro può essere autorizzato anche prima.

Distruggere quando il diritto sta per finire?

L'art. 160 affronta una situazione delicata: la violazione del diritto d'autore accertata quando il diritto stesso sta per scadere. Distruggere gli esemplari pochi mesi prima che l'opera entri in pubblico dominio sarebbe una misura sproporzionata: il valore economico dei beni andrebbe perduto per tutelare un diritto ormai prossimo all'estinzione. La norma evita questo esito eccessivo.

Il divieto nell'ultimo anno

La regola è netta: la rimozione o distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In quella fase finale, distruggere i beni produrrebbe un danno definitivo a fronte di una tutela ormai effimera. La legge preferisce una misura conservativa e temporanea, anziché irreversibile.

Il sequestro fino alla scadenza

Al posto della distruzione, il giudice ordina il sequestro dell'opera o del prodotto fino alla scadenza della durata del diritto. Gli esemplari vengono cioè bloccati ma non distrutti: restano fermi finché il diritto è in vita, dopodiché - entrata l'opera in pubblico dominio - potranno tornare a circolare. È una soluzione che concilia la tutela del diritto nei suoi ultimi mesi con la conservazione del valore dei beni.

L'anticipazione in caso di risarcimento

La norma prevede infine una flessibilità: se i danni derivanti dalla violazione sono stati risarciti, il sequestro può essere autorizzato anche a una data anteriore a quella altrimenti prevista. Una volta che il titolare è stato ristorato del pregiudizio subìto, viene meno l'esigenza di una protezione protratta: si bilancia così l'interesse del titolare, già soddisfatto dal risarcimento, con quello a non comprimere oltre il necessario la circolazione dei beni.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La violazione a fine durata

Una violazione è accertata quando manca meno di un anno alla scadenza del diritto sull'opera. Non si può ordinare la distruzione degli esemplari: l'art. 160 impone invece il sequestro fino alla scadenza, dopo la quale i beni potranno circolare.

Esempio 2 - Il risarcimento avvenuto

Il titolare ha ottenuto il risarcimento dei danni della violazione. In tal caso il sequestro può essere autorizzato anche a una data anteriore, essendo già soddisfatto l'interesse risarcitorio.

Domande frequenti

Si può distruggere l'opera nell'ultimo anno di durata del diritto?

No: la rimozione o distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno; si ordina invece il sequestro fino alla scadenza.

Perché non si distrugge in quella fase?

Perché sarebbe sproporzionato: si perderebbe il valore dei beni per tutelare un diritto ormai prossimo all'estinzione.

Cosa accade ai beni sequestrati?

Restano bloccati fino alla scadenza della durata del diritto; dopo, entrata l'opera in pubblico dominio, possono tornare a circolare.

Il sequestro può essere anticipato?

Sì: se i danni della violazione sono stati risarciti, può essere autorizzato anche a una data anteriore.

Qual è la logica dell'art. 160?

Evitare misure irreversibili e sproporzionate quando il diritto è prossimo alla scadenza, preferendo una tutela conservativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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