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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La rimozione o distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.
  • In tal caso si ordina il sequestro dell'opera o del prodotto fino alla scadenza della durata.
  • Se i danni della violazione sono già stati risarciti, il sequestro può essere autorizzato anche a una data anteriore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 160 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.

In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima.

Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • La rimozione o distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.
  • In tal caso si ordina il sequestro dell'opera o del prodotto fino alla scadenza della durata.
  • Se i danni della violazione sono già stati risarciti, il sequestro può essere autorizzato anche a una data anteriore.
Indice dei contenuti

La rimozione o distruzione non può essere chiesta nell'ultimo anno di durata del diritto: si ordina invece il sequestro fino alla scadenza; se i danni sono stati risarciti, il sequestro può essere autorizzato anche prima.

Distruggere quando il diritto sta per finire?

L'art. 160 affronta una situazione delicata: la violazione del diritto d'autore accertata quando il diritto stesso sta per scadere. Distruggere gli esemplari pochi mesi prima che l'opera entri in pubblico dominio sarebbe una misura sproporzionata: il valore economico dei beni andrebbe perduto per tutelare un diritto ormai prossimo all'estinzione. La norma evita questo esito eccessivo.

Il divieto nell'ultimo anno

La regola è netta: la rimozione o distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In quella fase finale, distruggere i beni produrrebbe un danno definitivo a fronte di una tutela ormai effimera. La legge preferisce una misura conservativa e temporanea, anziché irreversibile.

Il sequestro fino alla scadenza

Al posto della distruzione, il giudice ordina il sequestro dell'opera o del prodotto fino alla scadenza della durata del diritto. Gli esemplari vengono cioè bloccati ma non distrutti: restano fermi finché il diritto è in vita, dopodiché - entrata l'opera in pubblico dominio - potranno tornare a circolare. È una soluzione che concilia la tutela del diritto nei suoi ultimi mesi con la conservazione del valore dei beni.

L'anticipazione in caso di risarcimento

La norma prevede infine una flessibilità: se i danni derivanti dalla violazione sono stati risarciti, il sequestro può essere autorizzato anche a una data anteriore a quella altrimenti prevista. Una volta che il titolare è stato ristorato del pregiudizio subìto, viene meno l'esigenza di una protezione protratta: si bilancia così l'interesse del titolare, già soddisfatto dal risarcimento, con quello a non comprimere oltre il necessario la circolazione dei beni.

Domande frequenti

Si può distruggere l'opera nell'ultimo anno di durata del diritto?

No: la rimozione o distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno; si ordina invece il sequestro fino alla scadenza.

Perché non si distrugge in quella fase?

Perché sarebbe sproporzionato: si perderebbe il valore dei beni per tutelare un diritto ormai prossimo all'estinzione.

Cosa accade ai beni sequestrati?

Restano bloccati fino alla scadenza della durata del diritto; dopo, entrata l'opera in pubblico dominio, possono tornare a circolare.

Il sequestro può essere anticipato?

Sì: se i danni della violazione sono stati risarciti, può essere autorizzato anche a una data anteriore.

Qual è la logica dell'art. 160?

Evitare misure irreversibili e sproporzionate quando il diritto è prossimo alla scadenza, preferendo una tutela conservativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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