Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 162 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile .

Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile .

Ai fini dell' articolo 697 del codice di procedura civile , il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies , 669-undecies e 675 del codice di procedura civile .

Decorso il termine di cui all' articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo.

Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia

Fonte: Normattiva.it.

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In sintesi

  • I procedimenti dell'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile sui procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva (descrizione, accertamento, perizia), salvo deroghe della legge.
  • Descrizione e sequestro si eseguono a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di periti e con mezzi tecnici (anche fotografici).
  • Nei pubblici spettacoli non valgono le limitazioni di giorni e ore del codice di rito.
  • Gli interessati possono assistere alle operazioni, anche tramite rappresentanti e tecnici di fiducia.
Indice dei contenuti

I procedimenti cautelari e di istruzione preventiva seguono le norme del codice di procedura civile; descrizione e sequestro si eseguono tramite ufficiale giudiziario, con periti e mezzi tecnici, con garanzie per gli interessati.

Le regole procedurali della tutela

L'art. 162 detta le regole processuali per attuare le misure di descrizione, accertamento, perizia e sequestro previste dall'art. 161. Il criterio di fondo è il rinvio al codice di procedura civile: salvo quanto diversamente disposto dalla legge sul diritto d'autore, si applicano le norme sui procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva. Si innesta così la tutela del diritto d'autore nel sistema processuale generale.

L'esecuzione tramite ufficiale giudiziario

Quanto all'attuazione concreta, descrizione e sequestro si eseguono a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più periti. La norma valorizza l'apporto tecnico: si possono impiegare mezzi di accertamento fotografici o di altra natura, indispensabili per documentare contraffazioni che spesso richiedono competenze specialistiche (informatiche, tecniche, artistiche). L'accertamento della violazione diventa così rigoroso e documentato.

L'adattamento ai pubblici spettacoli

La disciplina prevede una deroga pensata per le esibizioni dal vivo: nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e ore che il codice di procedura civile pone per atti di questa natura. È un adattamento necessario: una rappresentazione o un concerto avvengono in momenti precisi, spesso serali o festivi, e le misure di accertamento devono poter essere eseguite proprio in quei momenti, altrimenti risulterebbero inutili.

Le garanzie per gli interessati

La norma assicura il contraddittorio tecnico: gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche tramite propri rappresentanti, e a farsi assistere da tecnici di fiducia. Si garantisce così che l'accertamento avvenga in modo trasparente e verificabile da entrambe le parti. La norma contiene inoltre raccordi puntuali con specifiche disposizioni del codice di rito (in tema di descrizione e di urgenza), completando un quadro procedurale che coniuga efficacia della tutela e garanzie difensive.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Il sequestro con il perito

Per accertare una contraffazione tecnicamente complessa, la descrizione e il sequestro sono eseguiti dall'ufficiale giudiziario con l'assistenza di un perito e l'impiego di mezzi fotografici, come consente l'art. 162.

Esempio 2 - L'accertamento durante lo spettacolo

Una violazione si consuma durante un concerto serale. Le misure di accertamento possono essere eseguite in quel momento: per i pubblici spettacoli non valgono le limitazioni di giorni e ore previste dal codice di procedura civile.

Domande frequenti

Quali regole disciplinano i procedimenti dell'art. 161?

Le norme del codice di procedura civile sui procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva, salvo deroghe della legge sul diritto d'autore.

Come si eseguono descrizione e sequestro?

A mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza di periti e con mezzi tecnici di accertamento, anche fotografici.

Si possono eseguire durante uno spettacolo serale o festivo?

Sì: nei pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e ore previste dal codice di procedura civile.

Gli interessati possono assistere alle operazioni?

Sì, anche tramite propri rappresentanti, e possono farsi assistere da tecnici di fiducia.

Perché si usano periti e mezzi tecnici?

Perché l'accertamento delle contraffazioni richiede spesso competenze specialistiche e una documentazione rigorosa della violazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 6 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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