Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità; 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell' articolo 474 del codice di procedura civile .
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In sintesi
Si applica quando le azioni a difesa del diritto sono promosse dall'ente di diritto pubblico dell'art. 180 (la SIAE).
1) I funzionari dell'ente possono agire nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando la prova della loro qualità.
2) L'ente è dispensato dalla cauzione per l'esecuzione degli atti che la richiederebbero.
3) Le attestazioni di credito per diritto d'autore rilasciate dai funzionari autorizzati hanno efficacia di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.).
Indice dei contenuti
Quando le azioni a difesa del diritto d'autore sono promosse dall'ente pubblico (SIAE), i suoi funzionari agiscono senza mandato, l'ente è dispensato dalla cauzione e le sue attestazioni di credito hanno efficacia di titolo esecutivo.
Le agevolazioni per l'ente di gestione
L'art. 164 detta regole speciali per il caso in cui le azioni a tutela del diritto d'autore siano promosse dall'ente di diritto pubblico indicato dall'art. 180, cioè la SIAE. Trattandosi dell'ente deputato alla gestione collettiva dei diritti, la legge gli riconosce una serie di agevolazioni processuali che ne rendono più efficace e snella l'azione a tutela degli aventi diritto.
Azione senza mandato
La prima agevolazione è significativa: i funzionari dell'ente possono esercitare le azioni nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, essendo sufficiente che consti la loro qualità. Non occorre cioè una procura individuale di ciascun titolare: la legittimazione discende direttamente dalla qualità di funzionario dell'ente. È una semplificazione essenziale per un soggetto che tutela i diritti di una moltitudine di autori.
Esonero dalla cauzione
La seconda agevolazione è l'esonero dalla cauzione: l'ente è dispensato dall'obbligo di prestare la garanzia richiesta per l'esecuzione di determinati atti (come i sequestri). È un riconoscimento dell'affidabilità dell'ente pubblico, che non deve fornire le garanzie economiche normalmente richieste ai privati per attivare misure incisive, agevolando la pronta tutela dei diritti.
Le attestazioni come titolo esecutivo
La terza, e forse più rilevante, agevolazione riguarda le attestazioni di credito. I funzionari autorizzati possono rilasciare attestazioni dei crediti per diritto d'autore, e queste hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 del codice di procedura civile. Significa che l'ente può procedere a esecuzione forzata per i compensi dovuti senza dover prima ottenere una sentenza: l'attestazione vale già come titolo per agire. È uno strumento potente, che assicura l'effettiva riscossione dei compensi a beneficio degli autori.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'azione senza procura
La SIAE agisce in giudizio a tutela dei diritti dei propri associati contro un utilizzatore abusivo. I suoi funzionari non devono esibire un mandato di ciascun autore: basta che risulti la loro qualità, ai sensi dell'art. 164.
Esempio 2 - L'attestazione esecutiva
Per un compenso non pagato, un funzionario autorizzato dell'ente rilascia un'attestazione di credito. Questa ha efficacia di titolo esecutivo: l'ente può procedere all'esecuzione forzata senza necessità di una previa sentenza.
Domande frequenti
Quale ente beneficia delle regole dell'art. 164?
L'ente di diritto pubblico indicato dall'art. 180, cioè la SIAE, quando promuove le azioni a tutela del diritto d'autore.
I funzionari dell'ente servono un mandato per agire?
No: possono agire nell'interesse degli aventi diritto senza mandato, bastando la prova della loro qualità.
L'ente deve prestare cauzione?
No: è dispensato dall'obbligo di cauzione per l'esecuzione degli atti che altrimenti la richiederebbero.
Che valore hanno le attestazioni di credito dell'ente?
Hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., consentendo l'esecuzione forzata senza previa sentenza.
Perché queste agevolazioni?
Per rendere efficace e snella l'azione dell'ente di gestione collettiva, che tutela i diritti di una moltitudine di autori.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Quando le azioni a difesa del diritto d'autore sono promosse dall'ente pubblico (SIAE), i suoi funzionari agiscono senza mandato, l'ente è dispensato dalla cauzione e le sue attestazioni di credito hanno efficacia di titolo esecutivo.
Le agevolazioni per l'ente di gestione
L'art. 164 detta regole speciali per il caso in cui le azioni a tutela del diritto d'autore siano promosse dall'ente di diritto pubblico indicato dall'art. 180, cioè la SIAE. Trattandosi dell'ente deputato alla gestione collettiva dei diritti, la legge gli riconosce una serie di agevolazioni processuali che ne rendono più efficace e snella l'azione a tutela degli aventi diritto.
Azione senza mandato
La prima agevolazione è significativa: i funzionari dell'ente possono esercitare le azioni nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, essendo sufficiente che consti la loro qualità. Non occorre cioè una procura individuale di ciascun titolare: la legittimazione discende direttamente dalla qualità di funzionario dell'ente. È una semplificazione essenziale per un soggetto che tutela i diritti di una moltitudine di autori.
Esonero dalla cauzione
La seconda agevolazione è l'esonero dalla cauzione: l'ente è dispensato dall'obbligo di prestare la garanzia richiesta per l'esecuzione di determinati atti (come i sequestri). È un riconoscimento dell'affidabilità dell'ente pubblico, che non deve fornire le garanzie economiche normalmente richieste ai privati per attivare misure incisive, agevolando la pronta tutela dei diritti.
Le attestazioni come titolo esecutivo
La terza, e forse più rilevante, agevolazione riguarda le attestazioni di credito. I funzionari autorizzati possono rilasciare attestazioni dei crediti per diritto d'autore, e queste hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 del codice di procedura civile. Significa che l'ente può procedere a esecuzione forzata per i compensi dovuti senza dover prima ottenere una sentenza: l'attestazione vale già come titolo per agire. È uno strumento potente, che assicura l'effettiva riscossione dei compensi a beneficio degli autori.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'azione senza procura
La SIAE agisce in giudizio a tutela dei diritti dei propri associati contro un utilizzatore abusivo. I suoi funzionari non devono esibire un mandato di ciascun autore: basta che risulti la loro qualità, ai sensi dell'art. 164.
Esempio 2 - L'attestazione esecutiva
Per un compenso non pagato, un funzionario autorizzato dell'ente rilascia un'attestazione di credito. Questa ha efficacia di titolo esecutivo: l'ente può procedere all'esecuzione forzata senza necessità di una previa sentenza.
Domande frequenti
Quale ente beneficia delle regole dell'art. 164?
L'ente di diritto pubblico indicato dall'art. 180, cioè la SIAE, quando promuove le azioni a tutela del diritto d'autore.
I funzionari dell'ente servono un mandato per agire?
No: possono agire nell'interesse degli aventi diritto senza mandato, bastando la prova della loro qualità.
L'ente deve prestare cauzione?
No: è dispensato dall'obbligo di cauzione per l'esecuzione degli atti che altrimenti la richiederebbero.
Che valore hanno le attestazioni di credito dell'ente?
Hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., consentendo l'esecuzione forzata senza previa sentenza.
Perché queste agevolazioni?
Per rendere efficace e snella l'azione dell'ente di gestione collettiva, che tutela i diritti di una moltitudine di autori.