Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 165 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Fonte: Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'autore, anche dopo aver ceduto i diritti di utilizzazione, può sempre intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, per tutelare i propri interessi.
Il legame che non si spezza con la cessione
L'art. 165 esprime un principio profondo del diritto d'autore: il legame tra l'autore e la propria opera non si recide con la cessione dei diritti economici. Anche dopo aver ceduto il diritto di utilizzazione a un terzo, l'autore conserva sempre la facoltà di intervenire nei giudizi che il cessionario promuove a difesa di quei diritti. La titolarità economica passa al cessionario, ma l'autore resta una figura processualmente rilevante.
La ragione: gli interessi residui dell'autore
Perché riconoscere questa facoltà a chi ha già ceduto i diritti? Perché l'autore conserva interessi propri sull'opera, di natura non solo affettiva ma giuridica. Restano in capo a lui i diritti morali - paternità, integrità - che possono essere coinvolti in una controversia sui diritti economici. E può avere interesse a che l'opera sia difesa correttamente, a che la sua reputazione non sia pregiudicata, a che la causa non si svolga in modo a lui dannoso. L'intervento gli consente di far valere queste posizioni.
L'intervento nel processo
Sul piano processuale, la norma riconosce all'autore un diritto di intervento nei giudizi altrui - quelli promossi dal cessionario. Non è obbligato a stare a guardare le sorti dell'opera decise da altri: può partecipare al processo, portando le proprie ragioni e contribuendo a una difesa che tenga conto anche dei suoi interessi. È una garanzia di voce per chi ha creato l'opera, pur non essendone più il titolare economico.
Una tutela permanente
L'avverbio "sempre" sottolinea il carattere permanente di questa facoltà: non è limitata nel tempo né condizionata. Finché l'opera esiste e dà luogo a controversie, l'autore può intervenire. È l'ennesima conferma che il diritto d'autore non è solo un diritto patrimoniale trasferibile, ma custodisce un nucleo legato indissolubilmente alla persona del creatore, che la legge protegge anche sul terreno processuale.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La causa del cessionario
Tizio ha ceduto i diritti di utilizzazione della propria opera a un editore, che agisce in giudizio contro un contraffattore. Tizio può intervenire nel giudizio per tutelare i propri interessi, ad esempio quelli legati al diritto morale.
Esempio 2 - La difesa della reputazione
Nel giudizio promosso dal cessionario, emergono profili che toccano la reputazione dell'autore Caio. Caio può intervenire per far valere le proprie ragioni, pur non essendo più titolare dei diritti economici.
Domande frequenti
L'autore può intervenire nei giudizi dopo aver ceduto i diritti?
Sì: ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei propri interessi.
Perché può intervenire se non è più titolare dei diritti economici?
Perché conserva i diritti morali e interessi propri sull'opera, che possono essere coinvolti nella controversia.
Questa facoltà ha un limite di tempo?
No: la norma usa l'avverbio "sempre", riconoscendo una facoltà permanente, non condizionata nel tempo.
In quali giudizi può intervenire?
In quelli promossi dal cessionario dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Cosa dimostra questa norma?
Che il legame tra l'autore e la sua opera non si recide con la cessione dei diritti economici, ma permane anche sul piano processuale.