Indice
In sintesi
- L'amministrazione e la rappresentanza della comunione tra eredi è conferita a uno dei coeredi o a una persona estranea alla successione.
- Se i coeredi non nominano l'amministratore o non si accordano entro un anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla SIAE.
- L'attribuzione alla SIAE avviene con decreto del tribunale del luogo della successione, su ricorso di un coerede o dell'Ente.
- La stessa procedura vale per nominare un nuovo amministratore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all' Società italiana degli autori ed editori (SIAE) , con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 116 Cod. Amb. — programmi di misure
- Art. 116 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni di coordinamento
- Art. 116 D.Lgs. 209/2005 — (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- Art. 116 D.Lgs. 42/2004 — (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso)
- Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica
- Articolo 116 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'amministrazione della comunione tra eredi è affidata a un coerede o a un estraneo; se gli eredi non provvedono entro un anno dalla successione, è conferita alla SIAE con decreto del tribunale.
Chi gestisce l'opera in comunione
Quando il diritto di utilizzazione resta in comunione tra più eredi (art. 115), occorre individuare chi la amministra e rappresenta. L'art. 116 risponde a questa esigenza pratica: l'amministrazione può essere affidata a uno dei coeredi oppure a una persona estranea alla successione. La gestione di un'opera richiede infatti un punto di riferimento unitario, che curi i rapporti con editori, produttori e terzi.
Il rischio dello stallo
Il problema sorge quando gli eredi non riescono a decidere. La comproprietà di un bene immateriale può facilmente generare contrasti: chi nominare, con quali poteri. Per evitare la paralisi nella gestione dell'opera, la legge prevede un meccanismo di chiusura che scatta in caso di inerzia o disaccordo prolungato.
L'intervento della SIAE
Se i coeredi trascurano la nomina o non si accordano entro un anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). L'attribuzione avviene con decreto del tribunale del luogo della successione, su ricorso di un coerede o della stessa SIAE. Si affida così la gestione a un ente specializzato, capace di amministrare professionalmente i diritti, superando lo stallo tra gli eredi.
Una soluzione anche per il futuro
La norma precisa che la stessa procedura si applica quando occorra nominare un nuovo amministratore, ad esempio per la cessazione del precedente. Il sistema è quindi pensato per garantire continuità nella gestione dell'opera nel tempo, assicurando che vi sia sempre un soggetto legittimato ad amministrare i diritti, nell'interesse di tutti i coeredi.
Domande frequenti
Chi amministra i diritti d'autore in comunione tra eredi?
Uno dei coeredi o una persona estranea alla successione, secondo quanto gli eredi stabiliscono.
Cosa succede se gli eredi non si accordano?
Se non nominano l'amministratore o non si accordano entro un anno, l'amministrazione è conferita alla SIAE con decreto del tribunale.
Chi può chiedere l'intervento della SIAE?
Un coerede o la stessa SIAE, con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione.
Perché la legge prevede questo meccanismo?
Per evitare la paralisi nella gestione dell'opera quando i coeredi sono in disaccordo o restano inerti.
Vale anche per sostituire l'amministratore?
Sì: la stessa procedura si applica per la nomina di un nuovo amministratore.