Indice
In sintesi
- L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
- Non può però autorizzare da sola nuove edizioni, traduzioni, elaborazioni o l'adattamento a cinema, radiodiffusione e incisioni meccaniche.
- Per questi atti serve il consenso degli eredi che rappresentano la maggioranza per valore delle quote ereditarie.
- Sono fatti salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo il Codice civile in materia di comunione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 117 Cod. Amb. — piani di gestione e registro delle aree protette
- Art. 117 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina transitoria
- Art. 117 D.Lgs. 209/2005 — Separazione patrimoniale
- Art. 117 D.Lgs. 42/2004 — Servizi per il pubblico
- Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli
- Articolo 117 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'amministrazione gestisce i diritti di utilizzazione, ma per nuove edizioni, traduzioni, elaborazioni o adattamenti (cinema, radio, incisioni) serve il consenso degli eredi che rappresentano la maggioranza delle quote.
I poteri (e i limiti) dell'amministrazione
L'art. 117 definisce l'ambito di azione dell'amministratore della comunione tra eredi (art. 116). In via generale, l'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera: si occupa cioè dell'ordinaria valorizzazione, dei rapporti con gli utilizzatori, della riscossione dei proventi. Ma su alcune decisioni più rilevanti i suoi poteri si arrestano.
Le decisioni che richiedono la maggioranza
Per gli atti che incidono in modo significativo sull'opera, l'amministratore non può procedere da solo. Servono il consenso degli eredi che rappresentano la maggioranza per valore delle quote ereditarie per: autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, e l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione e all'incisione su apparecchi meccanici. Sono scelte che trasformano o ampliano lo sfruttamento dell'opera, e come tali richiedono una volontà qualificata dei contitolari.
Il criterio della maggioranza per valore
È importante notare che la maggioranza è calcolata per valore delle quote, non per teste. Conta cioè il peso della partecipazione ereditaria di ciascuno, non il numero degli eredi. È il criterio tipico della comunione, che àncora il potere decisionale alla misura dell'interesse economico di ciascun contitolare nell'opera.
La tutela della minoranza
Il potere della maggioranza non è però illimitato. La norma fa salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le regole del Codice civile sulla comunione. Gli eredi minoritari non sono quindi privi di difese: possono rivolgersi al giudice se le decisioni della maggioranza ledono i loro diritti o pregiudicano l'opera. Si bilancia così l'efficienza gestionale con la protezione di chi è in minoranza.
Domande frequenti
Cosa può fare l'amministratore della comunione tra eredi?
Cura la gestione ordinaria dei diritti di utilizzazione dell'opera (rapporti con utilizzatori, riscossione dei proventi).
Per quali atti serve il consenso della maggioranza?
Per nuove edizioni, traduzioni, elaborazioni e adattamenti a cinema, radiodiffusione e incisioni meccaniche.
Come si calcola la maggioranza?
Per valore delle quote ereditarie, non per numero di eredi: conta il peso economico della partecipazione di ciascuno.
Gli eredi di minoranza sono tutelati?
Sì: sono fatti salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo il Codice civile sulla comunione.
L'amministratore può decidere da solo un adattamento?
No: gli atti che trasformano o ampliano lo sfruttamento dell'opera richiedono il consenso della maggioranza per valore delle quote.