Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
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In sintesi
Su istanza della parte interessata o d'ufficio, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.
La pubblicazione riguarda la sola parte dispositiva, su uno o più giornali, anche ripetutamente.
Le spese sono a carico della parte soccombente.
Indice dei contenuti
Il giudice può ordinare, su istanza di parte o d'ufficio, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su uno o più giornali, anche ripetutamente, a spese della parte soccombente.
La pubblicazione come rimedio
L'art. 166 prevede una misura particolare a tutela di chi vince una causa in materia di diritto d'autore: la pubblicazione della sentenza. Il giudice può ordinare che la decisione - limitatamente alla parte dispositiva - sia resa nota su uno o più giornali. È un rimedio che va oltre il risarcimento e l'inibitoria, agendo sul piano della conoscenza pubblica dell'esito del giudizio.
La funzione riparatoria
Perché pubblicare la sentenza? La misura ha una funzione riparatoria e informativa. Quando una violazione del diritto d'autore - una contraffazione, una falsa attribuzione, una lesione della reputazione - ha avuto risonanza pubblica, la semplice condanna non basta a cancellarne gli effetti. La pubblicazione della sentenza informa il pubblico di chi aveva ragione, ristabilisce la verità e ripara, almeno in parte, il danno all'immagine subìto dalla parte lesa.
L'iniziativa e le modalità
La norma è flessibile sulle modalità. La pubblicazione può essere disposta su istanza della parte interessata o anche d'ufficio, su iniziativa del giudice. Può riguardare uno o più giornali e avvenire anche ripetutamente, in proporzione all'esigenza di riparazione. Questa graduabilità consente di calibrare la misura sulla gravità della violazione e sulla diffusione che essa ha avuto.
Le spese a carico del soccombente
Coerentemente con la funzione sanzionatoria-riparatoria, le spese della pubblicazione sono poste a carico della parte soccombente. Chi ha violato il diritto deve sopportare i costi di rendere pubblica la propria condanna. È un ulteriore deterrente e, al tempo stesso, un modo per non gravare la parte vittoriosa dei costi del ripristino della propria reputazione. Nel complesso, l'art. 166 arricchisce gli strumenti di tutela con un rimedio che opera sulla dimensione pubblica e reputazionale della violazione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La contraffazione resa nota
Tizio vince la causa contro chi aveva contraffatto la sua opera. Il giudice, su sua istanza, ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano, a spese del soccombente, per informare il pubblico dell'esito.
Esempio 2 - La pubblicazione ripetuta
Data la vasta risonanza della violazione, il giudice dispone la pubblicazione della parte dispositiva su più giornali e anche ripetutamente, calibrando la misura sull'entità del pregiudizio all'immagine.
Domande frequenti
Cosa può ordinare il giudice ai sensi dell'art. 166?
La pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su uno o più giornali, anche ripetutamente.
Chi paga la pubblicazione?
La parte soccombente, su cui gravano le spese.
La pubblicazione richiede l'istanza di parte?
Può essere disposta su istanza della parte interessata o anche d'ufficio dal giudice.
Che funzione ha questo rimedio?
Riparatoria e informativa: rende pubblico l'esito del giudizio, ristabilendo la verità e riparando il danno all'immagine.
Si pubblica tutta la sentenza?
No: solo la parte dispositiva, cioè la decisione, non l'intera motivazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Il giudice può ordinare, su istanza di parte o d'ufficio, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su uno o più giornali, anche ripetutamente, a spese della parte soccombente.
La pubblicazione come rimedio
L'art. 166 prevede una misura particolare a tutela di chi vince una causa in materia di diritto d'autore: la pubblicazione della sentenza. Il giudice può ordinare che la decisione - limitatamente alla parte dispositiva - sia resa nota su uno o più giornali. È un rimedio che va oltre il risarcimento e l'inibitoria, agendo sul piano della conoscenza pubblica dell'esito del giudizio.
La funzione riparatoria
Perché pubblicare la sentenza? La misura ha una funzione riparatoria e informativa. Quando una violazione del diritto d'autore - una contraffazione, una falsa attribuzione, una lesione della reputazione - ha avuto risonanza pubblica, la semplice condanna non basta a cancellarne gli effetti. La pubblicazione della sentenza informa il pubblico di chi aveva ragione, ristabilisce la verità e ripara, almeno in parte, il danno all'immagine subìto dalla parte lesa.
L'iniziativa e le modalità
La norma è flessibile sulle modalità. La pubblicazione può essere disposta su istanza della parte interessata o anche d'ufficio, su iniziativa del giudice. Può riguardare uno o più giornali e avvenire anche ripetutamente, in proporzione all'esigenza di riparazione. Questa graduabilità consente di calibrare la misura sulla gravità della violazione e sulla diffusione che essa ha avuto.
Le spese a carico del soccombente
Coerentemente con la funzione sanzionatoria-riparatoria, le spese della pubblicazione sono poste a carico della parte soccombente. Chi ha violato il diritto deve sopportare i costi di rendere pubblica la propria condanna. È un ulteriore deterrente e, al tempo stesso, un modo per non gravare la parte vittoriosa dei costi del ripristino della propria reputazione. Nel complesso, l'art. 166 arricchisce gli strumenti di tutela con un rimedio che opera sulla dimensione pubblica e reputazionale della violazione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La contraffazione resa nota
Tizio vince la causa contro chi aveva contraffatto la sua opera. Il giudice, su sua istanza, ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano, a spese del soccombente, per informare il pubblico dell'esito.
Esempio 2 - La pubblicazione ripetuta
Data la vasta risonanza della violazione, il giudice dispone la pubblicazione della parte dispositiva su più giornali e anche ripetutamente, calibrando la misura sull'entità del pregiudizio all'immagine.
Domande frequenti
Cosa può ordinare il giudice ai sensi dell'art. 166?
La pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su uno o più giornali, anche ripetutamente.
Chi paga la pubblicazione?
La parte soccombente, su cui gravano le spese.
La pubblicazione richiede l'istanza di parte?
Può essere disposta su istanza della parte interessata o anche d'ufficio dal giudice.
Che funzione ha questo rimedio?
Riparatoria e informativa: rende pubblico l'esito del giudizio, ristabilendo la verità e riparando il danno all'immagine.
Si pubblica tutta la sentenza?
No: solo la parte dispositiva, cioè la decisione, non l'intera motivazione.