Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori dell'orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.
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In sintesi
Precisa chi rientra nella denominazione di artisti interpreti ed esecutori ai fini della legge.
1) Chi sostiene una parte di notevole importanza artistica nell'opera drammatica, letteraria o musicale, anche se artista comprimario.
2) I direttori d'orchestra o di coro.
3) I complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte abbia valore artistico autonomo e non di semplice accompagnamento.
Indice dei contenuti
Rientrano tra gli artisti interpreti ed esecutori chi sostiene una parte di notevole importanza artistica, i direttori d'orchestra o di coro e i complessi orchestrali o corali con valore artistico autonomo.
Una precisazione sull'ambito soggettivo
Dopo aver definito in generale gli artisti interpreti ed esecutori (art. 80), l'art. 82 specifica quali figure rientrano nella categoria ai fini dell'applicazione della tutela. È una norma di delimitazione che serve a individuare con certezza i titolari dei diritti connessi, includendo alcune figure che potrebbero altrimenti restare in ombra.
Le parti di notevole importanza artistica
Il primo gruppo comprende coloro che sostengono una parte di notevole importanza artistica nell'opera, anche se si tratta di artisti comprimari. Il criterio non è il ruolo di protagonista, ma il rilievo artistico del contributo: anche una parte non principale, purché significativa, attribuisce la qualità di artista interprete.
Direttori e complessi
Il secondo gruppo include i direttori d'orchestra o di coro, riconoscendo il valore creativo e interpretativo della direzione. Il terzo riguarda i complessi orchestrali o corali, ma con una condizione: la parte orchestrale o corale deve avere un valore artistico di per sé stante, non ridursi a semplice accompagnamento. La distinzione è importante: un'orchestra protagonista è tutelata come tale, un mero sottofondo no.
La ratio: tutelare il contributo artistico reale
Il filo conduttore dell'articolo è valorizzare il contributo artistico effettivo. La legge non riconosce la qualità di interprete a chiunque partecipi materialmente all'esecuzione, ma a chi vi apporta un valore artistico apprezzabile - per importanza della parte, per ruolo di direzione o per autonomia del complesso. Si calibra così la tutela sul reale apporto creativo.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il comprimario
Caio interpreta una parte non da protagonista, ma di notevole importanza artistica, in un'opera teatrale. Rientra tra gli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'art. 82: conta il rilievo artistico, non il ruolo principale.
Esempio 2 - L'orchestra di accompagnamento
Un complesso orchestrale fornisce un semplice sottofondo, privo di valore artistico autonomo. In questo caso non ricorre la condizione richiesta dall'art. 82 per il riconoscimento come artisti esecutori del complesso.
Domande frequenti
Chi rientra tra gli artisti interpreti ed esecutori secondo l'art. 82?
Chi sostiene una parte di notevole importanza artistica, i direttori d'orchestra o di coro e i complessi orchestrali o corali con valore artistico autonomo.
Anche un comprimario è artista interprete?
Sì, se sostiene una parte di notevole importanza artistica, pur non essendo protagonista.
I direttori d'orchestra sono inclusi?
Sì: i direttori d'orchestra o di coro rientrano espressamente nella categoria.
Un'orchestra di semplice accompagnamento è tutelata?
No: il complesso è tutelato solo se la parte orchestrale o corale ha valore artistico autonomo, non di mero accompagnamento.
Qual è il criterio per essere artista interprete?
Il rilievo artistico effettivo del contributo, non la semplice partecipazione materiale all'esecuzione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Rientrano tra gli artisti interpreti ed esecutori chi sostiene una parte di notevole importanza artistica, i direttori d'orchestra o di coro e i complessi orchestrali o corali con valore artistico autonomo.
Una precisazione sull'ambito soggettivo
Dopo aver definito in generale gli artisti interpreti ed esecutori (art. 80), l'art. 82 specifica quali figure rientrano nella categoria ai fini dell'applicazione della tutela. È una norma di delimitazione che serve a individuare con certezza i titolari dei diritti connessi, includendo alcune figure che potrebbero altrimenti restare in ombra.
Le parti di notevole importanza artistica
Il primo gruppo comprende coloro che sostengono una parte di notevole importanza artistica nell'opera, anche se si tratta di artisti comprimari. Il criterio non è il ruolo di protagonista, ma il rilievo artistico del contributo: anche una parte non principale, purché significativa, attribuisce la qualità di artista interprete.
Direttori e complessi
Il secondo gruppo include i direttori d'orchestra o di coro, riconoscendo il valore creativo e interpretativo della direzione. Il terzo riguarda i complessi orchestrali o corali, ma con una condizione: la parte orchestrale o corale deve avere un valore artistico di per sé stante, non ridursi a semplice accompagnamento. La distinzione è importante: un'orchestra protagonista è tutelata come tale, un mero sottofondo no.
La ratio: tutelare il contributo artistico reale
Il filo conduttore dell'articolo è valorizzare il contributo artistico effettivo. La legge non riconosce la qualità di interprete a chiunque partecipi materialmente all'esecuzione, ma a chi vi apporta un valore artistico apprezzabile - per importanza della parte, per ruolo di direzione o per autonomia del complesso. Si calibra così la tutela sul reale apporto creativo.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il comprimario
Caio interpreta una parte non da protagonista, ma di notevole importanza artistica, in un'opera teatrale. Rientra tra gli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'art. 82: conta il rilievo artistico, non il ruolo principale.
Esempio 2 - L'orchestra di accompagnamento
Un complesso orchestrale fornisce un semplice sottofondo, privo di valore artistico autonomo. In questo caso non ricorre la condizione richiesta dall'art. 82 per il riconoscimento come artisti esecutori del complesso.
Domande frequenti
Chi rientra tra gli artisti interpreti ed esecutori secondo l'art. 82?
Chi sostiene una parte di notevole importanza artistica, i direttori d'orchestra o di coro e i complessi orchestrali o corali con valore artistico autonomo.
Anche un comprimario è artista interprete?
Sì, se sostiene una parte di notevole importanza artistica, pur non essendo protagonista.
I direttori d'orchestra sono inclusi?
Sì: i direttori d'orchestra o di coro rientrano espressamente nella categoria.
Un'orchestra di semplice accompagnamento è tutelata?
No: il complesso è tutelato solo se la parte orchestrale o corale ha valore artistico autonomo, non di mero accompagnamento.
Qual è il criterio per essere artista interprete?
Il rilievo artistico effettivo del contributo, non la semplice partecipazione materiale all'esecuzione.