← Torna a Diritto d'Autore (L. 633/1941)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Riguarda gli artisti interpreti ed esecutori che sostengono le prime parti nell'opera drammatica, letteraria o musicale.
  • Hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della recitazione, esecuzione o rappresentazione.
  • Il nome deve essere stabilmente apposto sui supporti contenenti la fissazione: fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 83 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riguarda gli artisti interpreti ed esecutori che sostengono le prime parti nell'opera drammatica, letteraria o musicale.
  • Hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della recitazione, esecuzione o rappresentazione.
  • Il nome deve essere stabilmente apposto sui supporti contenenti la fissazione: fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Indice dei contenuti

Gli artisti che sostengono le prime parti hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della prestazione e apposto stabilmente sui supporti (fonogrammi, videogrammi, pellicole).

Il diritto al nome degli interpreti principali

L'art. 83 declina il diritto morale di paternità per gli artisti interpreti ed esecutori, riconoscendo a chi sostiene le prime parti il diritto a vedere indicato il proprio nome. È il riconoscimento pubblico del contributo artistico di chi ha un ruolo di primo piano nell'opera, parallelo al diritto dell'autore a essere identificato come tale.

Dove va indicato il nome

La tutela opera su due fronti. Da un lato, il nome deve comparire nella comunicazione al pubblico della prestazione: quando l'esecuzione o rappresentazione viene diffusa, l'interprete principale deve essere identificato. Dall'altro, il nome deve essere stabilmente apposto sui supporti che contengono la fissazione - fonogrammi, videogrammi, pellicole cinematografiche - così da accompagnare in modo duraturo ogni copia dell'opera registrata.

Il presupposto: le "prime parti"

Il diritto è riconosciuto specificamente a chi sostiene le prime parti. È una scelta coerente con il sistema: la legge gradua le tutele in base al rilievo del contributo. Per gli interpreti principali, la cui prestazione caratterizza l'opera, il riconoscimento del nome è un diritto pieno, funzionale anche alla loro identità e carriera professionale.

Un diritto morale con valore professionale

Come per gli autori, l'indicazione del nome ha una doppia valenza: morale, perché protegge il legame tra l'artista e la propria prestazione, e professionale, perché costruisce riconoscibilità e reputazione. Per questo la legge ne fa un diritto e non una semplice prassi di cortesia: la corretta menzione è dovuta.

Domande frequenti

Chi ha diritto all'indicazione del nome secondo l'art. 83?

Gli artisti interpreti ed esecutori che sostengono le prime parti nell'opera drammatica, letteraria o musicale.

Dove deve comparire il nome?

Nella comunicazione al pubblico della prestazione e, stabilmente, sui supporti che la contengono (fonogrammi, videogrammi, pellicole).

Vale per qualunque interprete?

Il diritto è riconosciuto specificamente a chi sostiene le prime parti, cioè agli interpreti principali.

È un diritto morale?

Sì: è un profilo del diritto morale di paternità dell'artista, con rilievo anche professionale e reputazionale.

L'omissione del nome è una violazione?

Sì: la menzione è un diritto, non una cortesia; la sua omissione lede il diritto dell'interprete principale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.