Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Riconosce un profilo di diritto morale agli artisti interpreti ed esecutori.
Possono opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione.
Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 74 (intervento ministeriale provvisorio).
Indice dei contenuti
Gli artisti interpreti ed esecutori possono opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro prestazione che possa pregiudicarne l'onore o la reputazione.
Il diritto morale dell'interprete
L'art. 81 riconosce agli artisti interpreti ed esecutori un profilo di diritto morale, parallelo a quello che la legge garantisce agli autori. L'artista può opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della propria prestazione - recitazione, rappresentazione o esecuzione - quando questa possa pregiudicarne l'onore o la reputazione. Si tutela così il legame tra l'artista e la propria immagine professionale.
Il presupposto: il pregiudizio a onore e reputazione
Non ogni uso può essere contestato: la legge richiede che l'utilizzazione sia idonea a recare un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'artista. Pensiamo a un montaggio che distorca un'interpretazione, a un accostamento denigratorio, a un contesto che ridicolizzi la prestazione. È la lesione della dimensione personale e professionale a fondare il diritto di opposizione.
Il rinvio all'art. 74
La norma richiama le disposizioni del secondo comma dell'art. 74: anche qui, su richiesta dell'interessato, può intervenire in via provvisoria l'autorità amministrativa, in attesa della decisione del giudice. Si replica il meccanismo già visto per i produttori, adattato alla tutela degli interpreti.
Un diritto della persona, non economico
Come per il diritto morale d'autore, questa prerogativa attiene alla personalità dell'artista e non al profilo economico. È strettamente legata alla persona e protegge l'identità artistica contro utilizzazioni che la travisino o la sviliscano, a prescindere dall'eventuale sfruttamento commerciale della prestazione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il montaggio distorsivo
L'esecuzione di Tizio viene riprodotta in un montaggio che ne stravolge il senso, esponendolo al ridicolo. Tizio può opporsi: l'uso è idoneo a pregiudicare il suo onore e la sua reputazione di artista, ai sensi dell'art. 81.
Esempio 2 - L'accostamento denigratorio
La prestazione di Caio viene comunicata al pubblico in un contesto denigratorio, lesivo della sua immagine professionale. Caio può far valere il proprio diritto morale di interprete opponendosi a tale utilizzazione.
Domande frequenti
A cosa possono opporsi gli artisti interpreti?
Alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro prestazione che possa pregiudicarne l'onore o la reputazione.
È un diritto economico o morale?
È un profilo del diritto morale: tutela la persona e l'immagine professionale dell'artista, non lo sfruttamento economico.
Ogni utilizzo può essere contestato?
No: solo quello idoneo a recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'artista.
Cosa prevede il rinvio all'art. 74?
L'applicazione del meccanismo di intervento amministrativo provvisorio, in attesa della decisione del giudice.
Il diritto spetta anche se l'artista è stato pagato?
Sì: il diritto morale è autonomo e prescinde dalla retribuzione o dallo sfruttamento economico della prestazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Gli artisti interpreti ed esecutori possono opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro prestazione che possa pregiudicarne l'onore o la reputazione.
Il diritto morale dell'interprete
L'art. 81 riconosce agli artisti interpreti ed esecutori un profilo di diritto morale, parallelo a quello che la legge garantisce agli autori. L'artista può opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della propria prestazione - recitazione, rappresentazione o esecuzione - quando questa possa pregiudicarne l'onore o la reputazione. Si tutela così il legame tra l'artista e la propria immagine professionale.
Il presupposto: il pregiudizio a onore e reputazione
Non ogni uso può essere contestato: la legge richiede che l'utilizzazione sia idonea a recare un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'artista. Pensiamo a un montaggio che distorca un'interpretazione, a un accostamento denigratorio, a un contesto che ridicolizzi la prestazione. È la lesione della dimensione personale e professionale a fondare il diritto di opposizione.
Il rinvio all'art. 74
La norma richiama le disposizioni del secondo comma dell'art. 74: anche qui, su richiesta dell'interessato, può intervenire in via provvisoria l'autorità amministrativa, in attesa della decisione del giudice. Si replica il meccanismo già visto per i produttori, adattato alla tutela degli interpreti.
Un diritto della persona, non economico
Come per il diritto morale d'autore, questa prerogativa attiene alla personalità dell'artista e non al profilo economico. È strettamente legata alla persona e protegge l'identità artistica contro utilizzazioni che la travisino o la sviliscano, a prescindere dall'eventuale sfruttamento commerciale della prestazione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il montaggio distorsivo
L'esecuzione di Tizio viene riprodotta in un montaggio che ne stravolge il senso, esponendolo al ridicolo. Tizio può opporsi: l'uso è idoneo a pregiudicare il suo onore e la sua reputazione di artista, ai sensi dell'art. 81.
Esempio 2 - L'accostamento denigratorio
La prestazione di Caio viene comunicata al pubblico in un contesto denigratorio, lesivo della sua immagine professionale. Caio può far valere il proprio diritto morale di interprete opponendosi a tale utilizzazione.
Domande frequenti
A cosa possono opporsi gli artisti interpreti?
Alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro prestazione che possa pregiudicarne l'onore o la reputazione.
È un diritto economico o morale?
È un profilo del diritto morale: tutela la persona e l'immagine professionale dell'artista, non lo sfruttamento economico.
Ogni utilizzo può essere contestato?
No: solo quello idoneo a recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'artista.
Cosa prevede il rinvio all'art. 74?
L'applicazione del meccanismo di intervento amministrativo provvisorio, in attesa della decisione del giudice.
Il diritto spetta anche se l'artista è stato pagato?
Sì: il diritto morale è autonomo e prescinde dalla retribuzione o dallo sfruttamento economico della prestazione.