Indice
In sintesi
- Riconosce un profilo di diritto morale agli artisti interpreti ed esecutori.
- Possono opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione.
- Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 74 (intervento ministeriale provvisorio).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art.
54.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 81 L. 184/1983: Azione di disconoscimento e curatore speciale
- Art. 81 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 81 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 81 D.Lgs. 159/2011 — Registro delle misure di prevenzione
- Art. 81 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza prudenziale
- Art. 81 D.Lgs. 42/2004 — Oneri per l'assistenza e la collaborazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli artisti interpreti ed esecutori possono opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro prestazione che possa pregiudicarne l'onore o la reputazione.
Il diritto morale dell'interprete
L'art. 81 riconosce agli artisti interpreti ed esecutori un profilo di diritto morale, parallelo a quello che la legge garantisce agli autori. L'artista può opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della propria prestazione - recitazione, rappresentazione o esecuzione - quando questa possa pregiudicarne l'onore o la reputazione. Si tutela così il legame tra l'artista e la propria immagine professionale.
Il presupposto: il pregiudizio a onore e reputazione
Non ogni uso può essere contestato: la legge richiede che l'utilizzazione sia idonea a recare un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'artista. Pensiamo a un montaggio che distorca un'interpretazione, a un accostamento denigratorio, a un contesto che ridicolizzi la prestazione. È la lesione della dimensione personale e professionale a fondare il diritto di opposizione.
Il rinvio all'art. 74
La norma richiama le disposizioni del secondo comma dell'art. 74: anche qui, su richiesta dell'interessato, può intervenire in via provvisoria l'autorità amministrativa, in attesa della decisione del giudice. Si replica il meccanismo già visto per i produttori, adattato alla tutela degli interpreti.
Un diritto della persona, non economico
Come per il diritto morale d'autore, questa prerogativa attiene alla personalità dell'artista e non al profilo economico. È strettamente legata alla persona e protegge l'identità artistica contro utilizzazioni che la travisino o la sviliscano, a prescindere dall'eventuale sfruttamento commerciale della prestazione.
Domande frequenti
A cosa possono opporsi gli artisti interpreti?
Alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro prestazione che possa pregiudicarne l'onore o la reputazione.
È un diritto economico o morale?
È un profilo del diritto morale: tutela la persona e l'immagine professionale dell'artista, non lo sfruttamento economico.
Ogni utilizzo può essere contestato?
No: solo quello idoneo a recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'artista.
Cosa prevede il rinvio all'art. 74?
L'applicazione del meccanismo di intervento amministrativo provvisorio, in attesa della decisione del giudice.
Il diritto spetta anche se l'artista è stato pagato?
Sì: il diritto morale è autonomo e prescinde dalla retribuzione o dallo sfruttamento economico della prestazione.