Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo: a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore … qualora ritrasmetta semplicemente … le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.

Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riconosce diritti esclusivi a chi esercita l'attività di emissione radiofonica o televisiva, senza pregiudizio dei diritti di autori, produttori e artisti.
  • Diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni (su filo o via etere).
  • Diritto di autorizzare la riproduzione delle fissazioni e la ritrasmissione delle emissioni, nonché la comunicazione al pubblico se in luoghi accessibili a pagamento.
  • Diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi dove e quando vuole.
Indice dei contenuti

Chi esercita l'attività di emissione radiofonica o televisiva ha il diritto esclusivo di autorizzare fissazione, riproduzione, ritrasmissione, comunicazione al pubblico a pagamento e messa a disposizione delle proprie emissioni.

I diritti delle emittenti

L'art. 79 attribuisce un fascio di diritti esclusivi agli organismi di emissione radiofonica o televisiva. Si tratta di un diritto connesso autonomo: protegge l'attività e l'investimento di chi produce e diffonde palinsesti, distinto dai diritti degli autori delle opere trasmesse, dei produttori di fonogrammi e di film e degli artisti. La clausola di apertura - "senza pregiudizio" di quei diritti - chiarisce che le tutele si sommano.

Fissazione e riproduzione

L'emittente ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni, effettuate su filo o via etere, e la riproduzione - diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale - di tali fissazioni. La norma precisa che il diritto di fissazione non spetta al semplice distributore che si limiti a ritrasmettere le emissioni di altri organismi: si tutela chi produce l'emissione, non chi la veicola passivamente.

Ritrasmissione e comunicazione al pubblico

Rientrano nell'esclusiva anche la ritrasmissione delle emissioni, su filo o via etere, e la loro comunicazione al pubblico quando questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto d'ingresso. È il caso, ad esempio, della proiezione pubblica di un evento televisivo in un locale ad accesso a pagamento.

La messa a disposizione on demand

Infine, l'emittente ha il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni in maniera tale che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento scelti individualmente. È la formula che copre la fruizione on demand, fondamentale nell'era dello streaming e dei servizi di catch-up televisivo: anche questa forma di diffusione è riservata all'organismo di emissione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La registrazione del programma

Un soggetto fissa e riproduce le emissioni di un'emittente televisiva per riutilizzarle. Serviva l'autorizzazione dell'organismo di emissione: l'art. 79 gli riserva il diritto esclusivo di autorizzare fissazione e riproduzione delle proprie emissioni.

Esempio 2 - La diffusione a pagamento

Un locale, ad accesso con biglietto, proietta in pubblico le emissioni di un'emittente. Questa comunicazione al pubblico in luogo accessibile a pagamento rientra tra i diritti esclusivi dell'emittente e richiede la sua autorizzazione.

Domande frequenti

Chi sono i titolari dei diritti dell'art. 79?

Gli organismi che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva.

Quali diritti esclusivi hanno le emittenti?

Autorizzare fissazione, riproduzione, ritrasmissione, comunicazione al pubblico a pagamento e messa a disposizione on demand delle proprie emissioni.

Il distributore che ritrasmette emissioni altrui ha questi diritti?

No: il diritto di fissazione non spetta a chi semplicemente ritrasmette le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.

La diffusione in un locale a pagamento richiede autorizzazione?

Sì: la comunicazione al pubblico in luoghi accessibili dietro pagamento di un ingresso rientra nei diritti esclusivi dell'emittente.

È coperta anche la fruizione on demand?

Sì: è incluso il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi acceda dove e quando vuole.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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