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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Si applica se l'autore muore o si trova nell'impossibilità di completare l'opera, dopo aver compiuto e consegnato una parte notevole e a sé stante.
  • L'editore può scegliere tra risolvere il contratto o considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato.
  • La scelta è esclusa se l'autore (o le persone dell'art. 23) ha manifestato la volontà che l'opera non sia pubblicata se non completa.
  • Se la risoluzione avviene su richiesta dell'autore o degli eredi, l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, a pena di risarcimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 121 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art.

23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Se l'autore muore o non può completare l'opera dopo aver consegnato una parte notevole e autonoma, l'editore può risolvere il contratto o considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato.

L'opera rimasta incompiuta

L'art. 121 affronta un'evenienza drammatica ma non rara: l'autore muore o diventa impossibilitato a portare a termine l'opera, dopo averne però già realizzato e consegnato una parte notevole e autonoma. La legge offre una soluzione equilibrata, riconoscendo all'editore una scelta ma ponendo limiti a tutela della volontà dell'autore.

La doppia opzione dell'editore

Di fronte all'opera incompiuta, l'editore può considerare risolto il contratto - liberandosi del vincolo - oppure considerarlo compiuto per la parte consegnata, pubblicando quanto ricevuto e pagando un compenso proporzionato al lavoro effettivamente svolto. È una facoltà che consente all'editore di valutare se la parte già realizzata abbia un valore tale da giustificare comunque la pubblicazione.

Il limite della volontà dell'autore

La scelta dell'editore non è però illimitata. Essa è esclusa se l'autore ha manifestato - o se manifestano le persone indicate nell'art. 23 (i familiari legittimati a tutela del diritto morale dopo la morte) - la volontà che l'opera non sia pubblicata se non completa. È il rispetto del diritto morale: nessuno può imporre la pubblicazione di un frammento se l'autore voleva che l'opera apparisse solo finita.

La sorte dell'opera incompiuta

Infine, la norma protegge l'opera incompiuta da usi non graditi. Se la risoluzione avviene su richiesta dell'autore o dei suoi eredi, l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena di risarcimento del danno. Si evita che un'opera che l'autore non ha voluto vedere completata o pubblicata finisca nelle mani di terzi contro la sua volontà, a tutela tanto del profilo morale quanto degli interessi della famiglia.

Domande frequenti

Cosa accade se l'autore muore prima di finire l'opera?

Se ha consegnato una parte notevole e autonoma, l'editore può risolvere il contratto o considerarlo compiuto per quella parte, con compenso proporzionato.

L'editore può sempre pubblicare la parte consegnata?

No: non può, se l'autore o i familiari dell'art. 23 hanno manifestato la volontà che l'opera non sia pubblicata se non completa.

Cosa significa compenso proporzionato?

Un compenso commisurato alla parte di opera effettivamente compiuta e consegnata.

L'opera incompiuta può essere data a un altro editore?

No, se la risoluzione avviene su richiesta dell'autore o degli eredi: la cessione ad altri è vietata a pena di risarcimento del danno.

Quale principio protegge questa norma?

Il diritto morale dell'autore e la sua volontà sulla pubblicazione, bilanciati con gli interessi economici dell'editore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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