Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art.
132.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il fallimento dell'editore non risolve automaticamente il contratto di edizione; questo si risolve se entro un anno il curatore non continua l'attività editoriale o non la cede ad altro editore alle condizioni dell'art. 132.
Il contratto di edizione e il fallimento
L'art. 135 affronta cosa accade al contratto di edizione quando l'editore fallisce (oggi si parlerebbe di liquidazione giudiziale). La regola di principio è di favore per la continuità: il fallimento dell'editore non determina automaticamente la risoluzione del contratto. Il rapporto, in linea di principio, sopravvive all'apertura della procedura, a tutela dell'interesse alla pubblicazione dell'opera.
La ragione della sopravvivenza
Mantenere in vita il contratto serve a non pregiudicare l'autore e la diffusione dell'opera. Una risoluzione automatica potrebbe interrompere bruscamente la pubblicazione e disperdere il valore costruito attorno all'opera. La legge preferisce dare una chance di prosecuzione, affidando le sorti del contratto alle scelte della procedura concorsuale.
Il ruolo del curatore e il termine di un anno
Il punto di equilibrio è il comportamento del curatore entro un anno dalla dichiarazione di fallimento. Il contratto si risolve se, in quel termine, il curatore non compie una di due scelte: continuare l'esercizio dell'azienda editoriale, oppure cederla ad altro editore. In altre parole, il rapporto sopravvive solo se vi è un soggetto - il curatore o un nuovo editore - che ne assicura la prosecuzione effettiva. In mancanza, l'autore è liberato e riacquista i propri diritti.
Il rinvio all'art. 132
La cessione dell'azienda a un altro editore deve avvenire alle condizioni dell'art. 132. Si applica quindi anche qui il limite a tutela dell'opera: il trasferimento non è ammesso se reca pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera. Anche nel contesto del fallimento, dunque, l'interesse dell'autore al corretto sfruttamento della propria creazione resta protetto: la continuità del contratto non può tradursi in un danno per l'opera.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La prosecuzione
L'editore fallisce, ma entro l'anno il curatore continua l'esercizio dell'azienda editoriale. Il contratto con Tizio prosegue: il fallimento non lo ha risolto e l'attività editoriale continua.
Esempio 2 - L'inerzia del curatore
Trascorre un anno dalla dichiarazione di fallimento senza che il curatore continui l'attività né ceda l'azienda ad altro editore. Il contratto di edizione di Caio si risolve e l'autore riacquista i propri diritti.
Domande frequenti
Il fallimento dell'editore risolve il contratto di edizione?
No automaticamente: il contratto sopravvive, salvo che il curatore non continui o ceda l'azienda entro un anno.
Entro quanto deve attivarsi il curatore?
Entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, continuando l'esercizio dell'azienda o cedendola ad altro editore.
Cosa succede se il curatore resta inerte?
Il contratto si risolve e l'autore riacquista la disponibilità dei propri diritti.
A quali condizioni può essere ceduta l'azienda?
A quelle dell'art. 132: senza pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
Perché il contratto non si risolve subito col fallimento?
Per favorire la continuità della pubblicazione e tutelare l'autore e la diffusione dell'opera.