Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art.
132.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 135 Cod. Amb. — competenza e giurisdizione
- Art. 135 D.Lgs. 209/2005 — Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
- Art. 135 D.Lgs. 42/2004 — (Pianificazione paesaggistica)
- Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza
- Articolo 135 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 135 Codice del Consumo: Tutela in base ad altre disposizioni