Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 135 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art.

132.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Il fallimento dell'editore non determina, di per sé, la risoluzione del contratto di edizione.
  • Il contratto è però risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale.
  • O se non la cede ad altro editore alle condizioni indicate nell'art. 132.
Indice dei contenuti

Il fallimento dell'editore non risolve automaticamente il contratto di edizione; questo si risolve se entro un anno il curatore non continua l'attività editoriale o non la cede ad altro editore alle condizioni dell'art. 132.

Il contratto di edizione e il fallimento

L'art. 135 affronta cosa accade al contratto di edizione quando l'editore fallisce (oggi si parlerebbe di liquidazione giudiziale). La regola di principio è di favore per la continuità: il fallimento dell'editore non determina automaticamente la risoluzione del contratto. Il rapporto, in linea di principio, sopravvive all'apertura della procedura, a tutela dell'interesse alla pubblicazione dell'opera.

La ragione della sopravvivenza

Mantenere in vita il contratto serve a non pregiudicare l'autore e la diffusione dell'opera. Una risoluzione automatica potrebbe interrompere bruscamente la pubblicazione e disperdere il valore costruito attorno all'opera. La legge preferisce dare una chance di prosecuzione, affidando le sorti del contratto alle scelte della procedura concorsuale.

Il ruolo del curatore e il termine di un anno

Il punto di equilibrio è il comportamento del curatore entro un anno dalla dichiarazione di fallimento. Il contratto si risolve se, in quel termine, il curatore non compie una di due scelte: continuare l'esercizio dell'azienda editoriale, oppure cederla ad altro editore. In altre parole, il rapporto sopravvive solo se vi è un soggetto - il curatore o un nuovo editore - che ne assicura la prosecuzione effettiva. In mancanza, l'autore è liberato e riacquista i propri diritti.

Il rinvio all'art. 132

La cessione dell'azienda a un altro editore deve avvenire alle condizioni dell'art. 132. Si applica quindi anche qui il limite a tutela dell'opera: il trasferimento non è ammesso se reca pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera. Anche nel contesto del fallimento, dunque, l'interesse dell'autore al corretto sfruttamento della propria creazione resta protetto: la continuità del contratto non può tradursi in un danno per l'opera.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La prosecuzione

L'editore fallisce, ma entro l'anno il curatore continua l'esercizio dell'azienda editoriale. Il contratto con Tizio prosegue: il fallimento non lo ha risolto e l'attività editoriale continua.

Esempio 2 - L'inerzia del curatore

Trascorre un anno dalla dichiarazione di fallimento senza che il curatore continui l'attività né ceda l'azienda ad altro editore. Il contratto di edizione di Caio si risolve e l'autore riacquista i propri diritti.

Domande frequenti

Il fallimento dell'editore risolve il contratto di edizione?

No automaticamente: il contratto sopravvive, salvo che il curatore non continui o ceda l'azienda entro un anno.

Entro quanto deve attivarsi il curatore?

Entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, continuando l'esercizio dell'azienda o cedendola ad altro editore.

Cosa succede se il curatore resta inerte?

Il contratto si risolve e l'autore riacquista la disponibilità dei propri diritti.

A quali condizioni può essere ceduta l'azienda?

A quelle dell'art. 132: senza pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

Perché il contratto non si risolve subito col fallimento?

Per favorire la continuità della pubblicazione e tutelare l'autore e la diffusione dell'opera.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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