Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Definisce il contratto di rappresentazione.
È quello con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena: drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o simili.
È regolato dai codici, dalle disposizioni generali del capo e dalle norme particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Indice dei contenuti
Il contratto di rappresentazione è quello con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica); salvo patto contrario non è esclusivo né trasferibile.
Il contratto per la scena
L'art. 136 apre la disciplina del contratto di rappresentazione, lo strumento tipico per portare sulla scena le opere destinate allo spettacolo dal vivo. A differenza del contratto di edizione (che riguarda la stampa), qui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico la propria opera: la sua messa in scena davanti agli spettatori.
Le opere interessate
La norma elenca le opere oggetto di questo contratto: drammatiche, drammatico-musicali (come l'opera lirica), coreografiche, pantomimiche e qualunque altra opera destinata alla rappresentazione. Sono le opere che vivono nella performance scenica, e per le quali la diffusione presso il pubblico passa attraverso lo spettacolo più che attraverso la copia.
Le fonti della disciplina
Come per il contratto di edizione, il quadro normativo è articolato: il contratto è regolato dalle norme dei codici in materia contrattuale, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle norme particolari che seguono (artt. 137 e seguenti). Queste regole speciali disciplinano gli obblighi delle parti, i termini e i rimedi, adattandoli alle peculiarità dello spettacolo dal vivo.
Non esclusiva e non trasferibile
Il tratto distintivo è nell'ultimo comma: salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva e non è trasferibile. È la differenza più marcata rispetto all'edizione, dove si presume l'esclusiva. Qui l'autore, concedendo a un soggetto la facoltà di rappresentare l'opera, può concederla anche ad altri: la stessa opera teatrale può essere messa in scena da più compagnie. E il concessionario non può cedere ad altri la facoltà ricevuta. Le parti possono però pattuire diversamente, ad esempio prevedendo l'esclusiva per una certa compagnia o territorio.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Più compagnie, stessa opera
Tizio concede a una compagnia teatrale la facoltà di rappresentare la propria opera. Salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva: Tizio può concederla anche ad altre compagnie, che potranno mettere in scena la stessa opera.
Esempio 2 - Il divieto di trasferimento
La compagnia che ha ottenuto la facoltà di rappresentare l'opera di Caio vorrebbe cederla a un'altra. Non può, salvo patto contrario: la concessione non è trasferibile ad altri.
Domande frequenti
Cos'è il contratto di rappresentazione?
L'accordo con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica, ecc.).
La concessione è esclusiva?
No, salvo patto contrario: l'autore può concedere la facoltà di rappresentare la stessa opera anche ad altri.
Il concessionario può cedere ad altri la facoltà?
No, salvo patto contrario: la concessione non è trasferibile ad altri.
Quali opere riguarda?
Opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, pantomimiche e ogni altra opera destinata alla rappresentazione.
In cosa differisce dal contratto di edizione?
L'edizione riguarda la stampa e si presume esclusiva; la rappresentazione riguarda lo spettacolo dal vivo e, salvo patto, non è esclusiva né trasferibile.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contratto di rappresentazione è quello con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica); salvo patto contrario non è esclusivo né trasferibile.
Il contratto per la scena
L'art. 136 apre la disciplina del contratto di rappresentazione, lo strumento tipico per portare sulla scena le opere destinate allo spettacolo dal vivo. A differenza del contratto di edizione (che riguarda la stampa), qui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico la propria opera: la sua messa in scena davanti agli spettatori.
Le opere interessate
La norma elenca le opere oggetto di questo contratto: drammatiche, drammatico-musicali (come l'opera lirica), coreografiche, pantomimiche e qualunque altra opera destinata alla rappresentazione. Sono le opere che vivono nella performance scenica, e per le quali la diffusione presso il pubblico passa attraverso lo spettacolo più che attraverso la copia.
Le fonti della disciplina
Come per il contratto di edizione, il quadro normativo è articolato: il contratto è regolato dalle norme dei codici in materia contrattuale, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle norme particolari che seguono (artt. 137 e seguenti). Queste regole speciali disciplinano gli obblighi delle parti, i termini e i rimedi, adattandoli alle peculiarità dello spettacolo dal vivo.
Non esclusiva e non trasferibile
Il tratto distintivo è nell'ultimo comma: salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva e non è trasferibile. È la differenza più marcata rispetto all'edizione, dove si presume l'esclusiva. Qui l'autore, concedendo a un soggetto la facoltà di rappresentare l'opera, può concederla anche ad altri: la stessa opera teatrale può essere messa in scena da più compagnie. E il concessionario non può cedere ad altri la facoltà ricevuta. Le parti possono però pattuire diversamente, ad esempio prevedendo l'esclusiva per una certa compagnia o territorio.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Più compagnie, stessa opera
Tizio concede a una compagnia teatrale la facoltà di rappresentare la propria opera. Salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva: Tizio può concederla anche ad altre compagnie, che potranno mettere in scena la stessa opera.
Esempio 2 - Il divieto di trasferimento
La compagnia che ha ottenuto la facoltà di rappresentare l'opera di Caio vorrebbe cederla a un'altra. Non può, salvo patto contrario: la concessione non è trasferibile ad altri.
Domande frequenti
Cos'è il contratto di rappresentazione?
L'accordo con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica, ecc.).
La concessione è esclusiva?
No, salvo patto contrario: l'autore può concedere la facoltà di rappresentare la stessa opera anche ad altri.
Il concessionario può cedere ad altri la facoltà?
No, salvo patto contrario: la concessione non è trasferibile ad altri.
Quali opere riguarda?
Opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, pantomimiche e ogni altra opera destinata alla rappresentazione.
In cosa differisce dal contratto di edizione?
L'edizione riguarda la stampa e si presume esclusiva; la rappresentazione riguarda lo spettacolo dal vivo e, salvo patto, non è esclusiva né trasferibile.