Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 136 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Definisce il contratto di rappresentazione.
  • È quello con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena: drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o simili.
  • È regolato dai codici, dalle disposizioni generali del capo e dalle norme particolari che seguono.
  • Salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Indice dei contenuti

Il contratto di rappresentazione è quello con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica); salvo patto contrario non è esclusivo né trasferibile.

Il contratto per la scena

L'art. 136 apre la disciplina del contratto di rappresentazione, lo strumento tipico per portare sulla scena le opere destinate allo spettacolo dal vivo. A differenza del contratto di edizione (che riguarda la stampa), qui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico la propria opera: la sua messa in scena davanti agli spettatori.

Le opere interessate

La norma elenca le opere oggetto di questo contratto: drammatiche, drammatico-musicali (come l'opera lirica), coreografiche, pantomimiche e qualunque altra opera destinata alla rappresentazione. Sono le opere che vivono nella performance scenica, e per le quali la diffusione presso il pubblico passa attraverso lo spettacolo più che attraverso la copia.

Le fonti della disciplina

Come per il contratto di edizione, il quadro normativo è articolato: il contratto è regolato dalle norme dei codici in materia contrattuale, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle norme particolari che seguono (artt. 137 e seguenti). Queste regole speciali disciplinano gli obblighi delle parti, i termini e i rimedi, adattandoli alle peculiarità dello spettacolo dal vivo.

Non esclusiva e non trasferibile

Il tratto distintivo è nell'ultimo comma: salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva e non è trasferibile. È la differenza più marcata rispetto all'edizione, dove si presume l'esclusiva. Qui l'autore, concedendo a un soggetto la facoltà di rappresentare l'opera, può concederla anche ad altri: la stessa opera teatrale può essere messa in scena da più compagnie. E il concessionario non può cedere ad altri la facoltà ricevuta. Le parti possono però pattuire diversamente, ad esempio prevedendo l'esclusiva per una certa compagnia o territorio.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Più compagnie, stessa opera

Tizio concede a una compagnia teatrale la facoltà di rappresentare la propria opera. Salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva: Tizio può concederla anche ad altre compagnie, che potranno mettere in scena la stessa opera.

Esempio 2 - Il divieto di trasferimento

La compagnia che ha ottenuto la facoltà di rappresentare l'opera di Caio vorrebbe cederla a un'altra. Non può, salvo patto contrario: la concessione non è trasferibile ad altri.

Domande frequenti

Cos'è il contratto di rappresentazione?

L'accordo con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica, ecc.).

La concessione è esclusiva?

No, salvo patto contrario: l'autore può concedere la facoltà di rappresentare la stessa opera anche ad altri.

Il concessionario può cedere ad altri la facoltà?

No, salvo patto contrario: la concessione non è trasferibile ad altri.

Quali opere riguarda?

Opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, pantomimiche e ogni altra opera destinata alla rappresentazione.

In cosa differisce dal contratto di edizione?

L'edizione riguarda la stampa e si presume esclusiva; la rappresentazione riguarda lo spettacolo dal vivo e, salvo patto, non è esclusiva né trasferibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.