Indice
In sintesi
- Definisce il contratto di rappresentazione.
- È quello con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena: drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o simili.
- È regolato dai codici, dalle disposizioni generali del capo e dalle norme particolari che seguono.
- Salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 136 Cod. Amb. — proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 136 D.Lgs. 209/2005
- Art. 136 D.Lgs. 42/2004 — Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall'ufficiale de
- Articolo 136 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 136 Cod.Cons.: Consiglio nazionale dei consumatori e degli
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contratto di rappresentazione è quello con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica); salvo patto contrario non è esclusivo né trasferibile.
Il contratto per la scena
L'art. 136 apre la disciplina del contratto di rappresentazione, lo strumento tipico per portare sulla scena le opere destinate allo spettacolo dal vivo. A differenza del contratto di edizione (che riguarda la stampa), qui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico la propria opera: la sua messa in scena davanti agli spettatori.
Le opere interessate
La norma elenca le opere oggetto di questo contratto: drammatiche, drammatico-musicali (come l'opera lirica), coreografiche, pantomimiche e qualunque altra opera destinata alla rappresentazione. Sono le opere che vivono nella performance scenica, e per le quali la diffusione presso il pubblico passa attraverso lo spettacolo più che attraverso la copia.
Le fonti della disciplina
Come per il contratto di edizione, il quadro normativo è articolato: il contratto è regolato dalle norme dei codici in materia contrattuale, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle norme particolari che seguono (artt. 137 e seguenti). Queste regole speciali disciplinano gli obblighi delle parti, i termini e i rimedi, adattandoli alle peculiarità dello spettacolo dal vivo.
Non esclusiva e non trasferibile
Il tratto distintivo è nell'ultimo comma: salvo patto contrario, la concessione non è esclusiva e non è trasferibile. È la differenza più marcata rispetto all'edizione, dove si presume l'esclusiva. Qui l'autore, concedendo a un soggetto la facoltà di rappresentare l'opera, può concederla anche ad altri: la stessa opera teatrale può essere messa in scena da più compagnie. E il concessionario non può cedere ad altri la facoltà ricevuta. Le parti possono però pattuire diversamente, ad esempio prevedendo l'esclusiva per una certa compagnia o territorio.
Domande frequenti
Cos'è il contratto di rappresentazione?
L'accordo con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera destinata alla scena (drammatica, musicale, coreografica, ecc.).
La concessione è esclusiva?
No, salvo patto contrario: l'autore può concedere la facoltà di rappresentare la stessa opera anche ad altri.
Il concessionario può cedere ad altri la facoltà?
No, salvo patto contrario: la concessione non è trasferibile ad altri.
Quali opere riguarda?
Opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, pantomimiche e ogni altra opera destinata alla rappresentazione.
In cosa differisce dal contratto di edizione?
L'edizione riguarda la stampa e si presume esclusiva; la rappresentazione riguarda lo spettacolo dal vivo e, salvo patto, non è esclusiva né trasferibile.