Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 58 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l' Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Fonte: Normattiva.it.

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In sintesi

  • Per l'esecuzione in pubblici esercizi di opere radiodiffuse, a mezzo di apparecchi radioriceventi con altoparlante, è dovuto all'autore un equo compenso.
  • Il compenso è determinato periodicamente d'accordo tra la SIAE e la rappresentanza dell'associazione di categoria competente.
Indice dei contenuti

Per la diffusione di opere radiodiffuse nei pubblici esercizi tramite apparecchi radio con altoparlante è dovuto all'autore un equo compenso, determinato periodicamente d'accordo tra la SIAE e la rappresentanza dell'associazione di categoria.

La diffusione nei locali pubblici

L'art. 58 affronta una situazione assai concreta e ancora oggi attualissima: la diffusione di musica e opere all'interno dei pubblici esercizi - bar, ristoranti, negozi - mediante apparecchi radio con altoparlante. La legge qualifica questa diffusione come una forma di esecuzione rilevante per il diritto d'autore: il titolare di un locale che diffonde opere radiodiffuse per la propria clientela compie un atto di utilizzazione che obbliga al pagamento di un compenso all'autore.

L'equo compenso

Il compenso è qualificato come equo: deve cioè essere proporzionato e ragionevole rispetto all'utilizzazione. La diffusione in un pubblico esercizio amplia la fruizione dell'opera a un pubblico di clienti e contribuisce, sia pure indirettamente, all'attività commerciale dell'esercente. È giusto che l'autore partecipi a questo uso ulteriore della propria opera.

La determinazione concordata

Quanto alla misura, la norma adotta un meccanismo di determinazione collettiva e periodica: il compenso è stabilito d'accordo tra la SIAE - l'ente di gestione collettiva degli autori - e la rappresentanza dell'associazione di categoria degli esercenti. È una soluzione efficiente: anziché negoziare con ogni singolo locale, si fissano tariffe concordate tra le rappresentanze delle due parti, applicabili alla generalità dei casi. Questo modello di negoziazione collettiva delle tariffe è tuttora caratteristico della gestione dei diritti di pubblica esecuzione.

Un principio sempre attuale

L'idea che diffondere musica in un locale aperto al pubblico costituisca comunicazione al pubblico soggetta a compenso è oggi pienamente consolidata, anche alla luce della giurisprudenza europea. L'art. 58, pur datato nella cornice (la radiodiffusione come servizio statale, art. 51), enuncia un principio vivo: l'uso pubblico e a fini commerciali delle opere genera un diritto al compenso, gestito collettivamente. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La radio nel bar

Un bar diffonde musica per i clienti tramite un apparecchio radio con altoparlante. È dovuto all'autore un equo compenso, secondo le tariffe concordate tra la SIAE e la rappresentanza di categoria, ai sensi dell'art. 58.

Esempio 2 - Le tariffe concordate

La misura del compenso non è negoziata con ogni singolo esercente, ma determinata periodicamente d'accordo tra la SIAE e l'associazione di categoria, e poi applicata alla generalità dei locali.

Domande frequenti

Diffondere la radio in un bar comporta un compenso all'autore?

Sì: per l'esecuzione di opere radiodiffuse nei pubblici esercizi tramite apparecchi con altoparlante è dovuto un equo compenso.

Come si determina il compenso?

D'accordo tra la SIAE e la rappresentanza dell'associazione di categoria competente, periodicamente.

Perché un compenso per la diffusione nel locale?

Perché è una comunicazione al pubblico a fini commerciali, una forma di utilizzazione dell'opera che va remunerata.

Ogni esercente deve negoziare il compenso?

No: si applicano tariffe concordate collettivamente tra SIAE e associazione di categoria.

È un principio ancora valido?

Sì: la diffusione di opere in locali aperti al pubblico come comunicazione al pubblico soggetta a compenso è oggi pienamente consolidata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 6 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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