Indice
In sintesi
- Riguarda le opere pubblicate senza nome dell'autore o sotto pseudonimo.
- Chi ha divulgato l'opera può far valere i diritti d'autore.
- Questa facoltà dura finché l'autore non si rivela.
- Non si applica agli pseudonimi notori, equiparati al nome reale.
- È una tutela ponte, a favore dell'opera, in attesa che l'autore emerga.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 9 D.Lgs. 504/1995 — Speditore registrato
- Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono
- Art. 9 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistema di gestione dei rischi
- Art. 9 Cod. Amb. — Norme procedurali generali
- Art. 9 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie
- Art. 9 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi ha rappresentato, eseguito o pubblicato un'opera anonima o pseudonima può esercitare i diritti dell'autore finché questi non si riveli, salvo il caso degli pseudonimi notori equiparati al nome vero.
Ratio della norma
Quando un'opera è divulgata senza l'indicazione dell'autore o con uno pseudonimo non identificabile, i diritti rischiano di restare privi di un soggetto che li eserciti. La disposizione evita questo vuoto, legittimando chi ha curato la divulgazione a far valere i diritti dell'autore, in via temporanea e nell'interesse dell'opera.
Analisi del testo
Il primo comma ammette chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato l'opera anonima o pseudonima a esercitare i diritti dell'autore «finché questi non si sia rivelato». Si tratta di una legittimazione provvisoria, destinata a cedere non appena l'autore emerge. Il secondo comma esclude l'applicazione della regola quando si tratti degli pseudonimi notori indicati dalla norma precedente, che sono equiparati al nome vero proprio perché consentono già di identificare l'autore.
Quando si applica
La disposizione opera nella fase in cui l'autore resta ignoto: tipicamente a vantaggio dell'editore o di chi ha messo in circolazione l'opera. Una volta che l'autore si rivela, in linea generale la legittimazione torna a lui, che riacquista la piena titolarità dei diritti.
Connessioni con altre norme
La norma va coordinata con l'articolo 8, che disciplina la presunzione di paternità e gli pseudonimi notori, e con le disposizioni sulla durata dei diritti per le opere anonime o pseudonime. Sul piano sistematico tutela la continuità di gestione dell'opera in attesa dell'identificazione dell'autore.
Domande frequenti
Chi può esercitare i diritti su un'opera anonima?
Chi l'ha rappresentata, eseguita o comunque pubblicata, finché l'autore non si rivela.
Questa facoltà è definitiva?
No: è provvisoria e cessa quando l'autore si rivela, riacquistando la titolarità dei diritti.
Vale anche per gli pseudonimi?
Sì per gli pseudonimi che non consentono di identificare l'autore; non si applica invece agli pseudonimi notori equiparati al nome vero.
Perché la legge prevede questa regola?
Per evitare che, in mancanza di un autore identificabile, i diritti restino privi di un soggetto che li eserciti a tutela dell'opera.
Come si rivela l'autore?
Facendo valere la propria paternità nelle forme previste dalla legge; da quel momento riprende l'esercizio dei diritti.