← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Lo speditore registrato è il soggetto che spedisce prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo senza poterli detenere fisicamente nel proprio magazzino.
  • L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per sede legale, separatamente per ogni tipologia di prodotto.
  • Prima dell'avvio dell'attività viene attribuito un codice di accisa identificativo del soggetto.
  • L'obbligo di cauzione, disciplinato dall'art. 6, comma 4, si applica anche allo speditore registrato, a garanzia delle obbligazioni tributarie connesse alle spedizioni.
  • La contabilità delle spedizioni in sospensiva deve essere aggiornata al momento di ogni spedizione, con gli estremi del documento di accompagnamento e il luogo di consegna.
  • Il trasportatore deve ricevere una copia stampata del documento amministrativo elettronico (e-AD) o di un documento commerciale recante il codice unico di riferimento (ARC).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.Lgs. 504/1995 — Speditore registrato

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall’ articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato è attribuito, prima dell’inizio della sua attività, un codice di accisa.

2. Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l’obbligo di: a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l’indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati; b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

Commento

Figura e funzione dello speditore registrato nel sistema delle accise

Lo speditore registrato è uno dei soggetti tipici della disciplina delle accise introdotta in sede di armonizzazione comunitaria. A differenza del depositario autorizzato — che gestisce un deposito fiscale in cui i prodotti possono essere detenuti fisicamente in sospensione d'imposta — lo speditore registrato svolge un ruolo esclusivamente «in transito»: è abilitato a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo direttamente da un deposito fiscale o da un luogo di importazione verso destinatari autorizzati (depositari autorizzati, destinatari registrati, esportatori), ma non può tenerli in giacenza propria. Questa separazione funzionale risponde all'esigenza di consentire a soggetti commerciali specializzati nella logistica di operare lungo la catena distributiva senza dover sostenere i costi di gestione di un deposito fiscale.

Autorizzazione e codice di accisa

Il regime di speditore registrato non è automatico: richiede una preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria individuato in base alla sede legale del richiedente. L'autorizzazione è tipologia-specifica: deve essere ottenuta separatamente per ciascuna categoria di prodotti soggetti ad accisa che il soggetto intende spedire (prodotti energetici, alcole etilico, bevande alcoliche, tabacchi, energia elettrica). Prima dell'inizio effettivo dell'attività viene attribuito un codice di accisa, analogo a quello previsto per i depositari autorizzati e i destinatari registrati, che identifica il soggetto nel sistema informatizzato di controllo dei movimenti (EMCS — Excise Movement and Control System). Il comma 1 prevede un'eccezione per gli spedizionieri abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 1-sexies, del D.L. 417/1991: tali soggetti, già inseriti in un regime autorizzativo specifico per le operazioni doganali, possono operare come speditori registrati senza ottenere la distinta autorizzazione prevista dalla norma in commento.

Divieto di detenzione e obblighi contabili

Il tratto caratterizzante dello speditore registrato è il divieto assoluto di detenere prodotti in regime sospensivo. Ciò significa che il soggetto non può stoccare le merci prima della spedizione: l'immissione nel regime sospensivo avviene contestualmente alla spedizione stessa. Ne discende che la contabilità deve essere tenuta con particolare rigore: al momento di ogni spedizione devono essere iscritti i prodotti spediti, con indicazione degli estremi del documento amministrativo elettronico (e-AD) e del luogo di consegna. La contabilità costituisce lo strumento primario di controllo della regolarità dei flussi in sospensiva e può essere oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) in qualsiasi momento.

Documento di accompagnamento e obblighi verso il trasportatore

Nel sistema EMCS ogni movimento di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo deve essere scortato da un documento amministrativo elettronico (e-AD) generato nel sistema informatico dell'ADM prima della partenza del trasporto. Il codice unico di riferimento amministrativo (ARC — Administrative Reference Code) identifica univocamente il singolo movimento. L'art. 9, comma 2, lettera b), impone allo speditore registrato di fornire al trasportatore una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi documento commerciale che indichi l'ARC: quest'ultima opzione è utile nelle situazioni in cui l'e-AD non sia ancora stato integralmente validato nel sistema ma il movimento debba iniziare entro la giornata. La consegna al trasportatore è adempimento essenziale: in caso di controllo su strada da parte della Guardia di finanza o degli uffici ADM, l'assenza del documento (o dell'ARC) configura una circolazione irregolare passibile delle sanzioni previste dagli artt. 40 e seguenti del TUA.

Garanzie e responsabilità finanziaria

Nonostante non possa detenere prodotti, lo speditore registrato è soggetto all'obbligo di cauzione ai sensi dell'art. 6, comma 4. La cauzione garantisce il pagamento dell'accisa nel caso in cui i prodotti spediti non giungano regolarmente a destinazione o il destinatario risulti inadempiente. L'importo della garanzia è calibrato in relazione al volume delle spedizioni e all'esposizione fiscale del soggetto; la sua inadeguatezza può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. La responsabilità dello speditore registrato per l'accisa sorge nel momento della spedizione e cessa alla ricezione del messaggio di ricevimento (Report of Receipt — RoR) nell'EMCS, che attesta la regolare presa in carico da parte del destinatario autorizzato.

Poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria

Il comma 2, lettera c), assoggetta lo speditore registrato a «qualsiasi controllo o accertamento» inteso a verificare la regolarità delle spedizioni. L'ADM e la Guardia di finanza possono accedere agli uffici, ispezionare la contabilità, richiedere documenti e campioni in qualsiasi momento, in conformità ai poteri generali di accertamento descritti nell'art. 18 del TUA. In caso di irregolarità — come la mancata corrispondenza tra i quantitativi contabilizzati e quelli effettivamente spediti — possono essere applicate sanzioni amministrative (artt. 40 e segg.) o, nei casi più gravi (sottrazione fraudolenta all'accertamento), sanzioni penali ai sensi degli artt. 44 e seguenti. La cooperazione con i controlli è quindi un obbligo legale, non una facoltà, e il rifiuto od ostacolo alle verifiche costituisce di per sé illecito autonomamente sanzionato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra speditore registrato e depositario autorizzato?

Il depositario autorizzato gestisce un deposito fiscale dove i prodotti possono essere fisicamente detenuti in regime sospensivo, svolgendo anche funzioni produttive o di stoccaggio. Lo speditore registrato, invece, non può detenere prodotti: è abilitato esclusivamente a spedirli in regime sospensivo da un deposito fiscale o da un luogo di importazione verso destinatari autorizzati, senza poterli stoccare nel proprio magazzino.

Come si ottiene l'autorizzazione a operare come speditore registrato?

Il soggetto deve presentare apposita istanza all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la propria sede legale. L'autorizzazione è rilasciata separatamente per ogni tipologia di prodotto soggetto ad accisa. Prima dell'inizio dell'attività viene attribuito un codice di accisa. Gli spedizionieri già abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 1-sexies, del D.L. 417/1991 sono esonerati da questa procedura.

Lo speditore registrato è tenuto a prestare una garanzia finanziaria?

Sì. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, richiamato dall'art. 9, comma 2, lo speditore registrato deve prestare una cauzione a garanzia delle obbligazioni tributarie connesse alle spedizioni. L'importo è calibrato in base al volume e all'esposizione fiscale dell'attività; la sua insufficienza può portare alla sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Cosa deve consegnare lo speditore registrato al trasportatore prima della partenza?

Lo speditore registrato è obbligato a fornire al trasportatore una copia stampata del documento amministrativo elettronico (e-AD) generato nel sistema EMCS, oppure qualsiasi documento commerciale che riporti il codice unico di riferimento amministrativo (ARC). L'assenza di tale documento durante il trasporto configura una circolazione irregolare soggetta a sanzioni.

Quando cessa la responsabilità tributaria dello speditore registrato per i prodotti spediti?

La responsabilità cessa al momento in cui il destinatario autorizzato emette nel sistema EMCS il messaggio di ricevimento (Report of Receipt — RoR), che attesta la regolare presa in carico dei prodotti. Fino a quel momento, in caso di perdita, furto o irregolarità nel trasporto, lo speditore registrato rimane obbligato al pagamento dell'accisa sulla quantità di prodotto non correttamente consegnata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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